Corte di giustizia, Sentenza C-466/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2019. — Consiglio dell'Unione europea contro Marquis Energy LLC. — Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 – Importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America – Dazio antidumping definitivo – Margine di dumping stabilito a livello nazionale – Ricorso di annullamento – Produttore non esportatore – Legittimazione ad agire – Incidenza diretta. — Causa C-466/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto ricevibile il ricorso di Marquis Energy contro il dazio antidumping sul bioetanolo. Secondo la Corte, un produttore americano che non esporta direttamente nell’Unione non è direttamente interessato dal regolamento antidumping, anche se il suo prodotto entra nel commercio dell’Unione tramite intermediari ed è stato incluso nel campione dell’inchiesta. Di conseguenza, il ricorso di primo grado è dichiarato irricevibile e la società è condannata alle spese.
Impugnazione in materia antidumping: la Corte esclude la legittimazione ad agire di un produttore non esportatore contro un dazio antidumping nazionale sul bioetanolo per difetto di incidenza diretta.
La questione giuridica
Se un’impresa produttrice di bioetanolo, inclusa nel campione dell’inchiesta antidumping ma che non ha esportato direttamente il prodotto nell’Unione, sia "direttamente interessata" ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE da un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo a livello nazionale; e, conseguentemente, se il suo ricorso di annullamento sia ricevibile.
Principio di diritto
Un produttore che non esporta direttamente il prodotto nell’Unione non può essere considerato, per la sola qualità di produttore o per essere stato incluso nel campione dell’inchiesta, direttamente interessato da un regolamento che istituisce un dazio antidumping: la qualità decisiva è quella di esportatore, perché solo agli esportatori cui sono imputate le pratiche di dumping l’atto incide direttamente sulla situazione giuridica. La mera incidenza economica o concorrenziale non basta; pertanto, il ricorso di annullamento proposto da tale produttore è irricevibile per difetto di legittimazione ex articolo 263, quarto comma, TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263, quarto comma, TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013
- Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea, articoli 44, paragrafo 1, lettera b), 138, paragrafo 1, 140, paragrafo 1, 184, paragrafi 1 e 2
Impugnazione contro un regolamento antidumping sul bioetanolo: legittimazione ad agire del produttore non esportatore
La Corte di giustizia, Terza Sezione, decide su un’impugnazione proposta dal Consiglio avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso di Marquis Energy LLC contro il regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013, relativo a un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti. La controversia ruota attorno alla ricevibilità del ricorso di annullamento, in particolare alla sussistenza dell’incidenza diretta ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Fatti e procedimento amministrativo
Marquis Energy è un produttore statunitense di bioetanolo. A seguito di una denuncia presentata da ePURE, la Commissione ha aperto un procedimento antidumping sulle importazioni di bioetanolo dagli Stati Uniti e ha inizialmente incluso Marquis Energy nel campione dei produttori esportatori. Nel corso dell’inchiesta è emerso che i produttori americani del campione non vendevano direttamente all’Unione, ma vendevano a operatori commerciali/miscelatori indipendenti negli Stati Uniti, i quali poi esportavano il prodotto.
Il Consiglio ha quindi adottato il regolamento controverso istituendo un dazio antidumping unico a livello nazionale, basato sui dati degli operatori commerciali/miscelatori cooperanti e non su margini individuali dei produttori. Il regolamento è stato impugnato da Marquis Energy dinanzi al Tribunale.
Decisione del Tribunale
Il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso, ritenendo che Marquis Energy fosse direttamente interessata dal regolamento antidumping perché produttrice del bene soggetto al dazio e perché il regolamento avrebbe modificato le condizioni di commercializzazione del bioetanolo nel mercato dell’Unione. Ha inoltre annullato il regolamento nella parte concernente la società, accogliendo una censura relativa all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping.
Motivi dell’impugnazione
Il Consiglio ha dedotto tre motivi, contestando in sintesi:
- l’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e la conclusione sulla legittimazione della Marquis Energy;
- l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009;
- la valutazione del Tribunale circa la possibilità di applicare dazi individuali ai produttori del campione. La Commissione ha sostenuto l’impugnazione e ha anche sollevato questioni sulla validità formale della comparsa di risposta di Marquis Energy, eccezione respinta dalla Corte come manifestamente infondata.
Normativa rilevante e criterio sull’incidenza diretta
La Corte ricorda che, per essere direttamente interessata da un atto dell’Unione, una persona fisica o giuridica deve soddisfare due condizioni cumulative:
- l’atto deve produrre direttamente effetti sulla sua situazione giuridica;
- non deve lasciare alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua applicazione, che deve essere automatica e derivare dalla sola normativa dell’Unione.
Richiamando la propria giurisprudenza in materia di dazi antidumping, la Corte ribadisce che tali regolamenti, pur avendo natura normativa, possono riguardare direttamente e individualmente alcune imprese, in particolare i produttori ed esportatori ai quali le pratiche di dumping sono imputate sulla base dei dati della loro attività commerciale.
Ragionamento della Corte sull’incidenza diretta
La Corte osserva che l’incidenza diretta, in materia antidumping, non può essere riconosciuta al solo produttore che non esporta direttamente nell’Unione. La qualità decisiva è quella di esportatore: solo quando le pratiche di dumping sono imputate a un’impresa produttrice-esportatrice e questa è identificata negli atti dell’inchiesta può dirsi che il regolamento incida direttamente sulla sua situazione giuridica.
Nel caso concreto, Marquis Energy non esportava direttamente nel mercato dell’Unione; le esportazioni avvenivano tramite operatori commerciali/miscelatori indipendenti. Per questo motivo:
- nessuna pratica di dumping le è stata imputata;
- non è stato fissato nei suoi confronti un margine di dumping individuale;
- la sua situazione giuridica non è stata direttamente modificata dal regolamento.
La Corte aggiunge che l’eventuale svantaggio concorrenziale o l’incidenza economica indiretta non bastano a integrare l’incidenza diretta richiesta dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. Anche l’inclusione iniziale nel campione dei produttori esportatori non è sufficiente, se manca l’esportazione diretta.
Esito dell’impugnazione e del ricorso di primo grado
La Corte conclude che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere Marquis Energy direttamente interessata dal regolamento controverso. Di conseguenza annulla la sentenza impugnata e, disponendo di tutti gli elementi necessari, decide definitivamente la causa dichiarando irricevibile il ricorso di annullamento proposto da Marquis Energy davanti al Tribunale.
Spese
Poiché Marquis Energy risulta soccombente, la Corte la condanna a sopportare le spese del Consiglio sia nel procedimento di primo grado sia in quello di impugnazione. La Commissione sopporta le proprie spese nei due gradi di giudizio.
Principio affermato
In materia antidumping, un produttore non esportatore non è direttamente interessato, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, da un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo, anche se il suo prodotto entra nel mercato dell’Unione tramite intermediari e anche se l’impresa è stata inizialmente inclusa nel campione dell’inchiesta. La sola incidenza economica o concorrenziale non basta a fondare la legittimazione ad agire.
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