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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21389/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento che aveva applicato la pena per il reato di cui all'art. 31 legge 13/9/1982 n.646 e disposto la confisca per equivalente di euro 56.591,09. Il difensore censurava l'illegittimità della confisca non concordata, la violazione degli artt. 30 e 31 della legge n.646/1982 (secondo cui la confisca per equivalente sarebbe ammissibile solo se impossibile la confisca diretta), la presunta duplicazione dell'ablazione (confisca del corrispettivo di vendita e del prezzo di acquisto del medesimo veicolo) e l'irragionevolezza dell'importo, chiedendo che la confisca fosse limitata a euro 15.106,79. Inoltre veniva eccepita carenza di motivazione nella quantificazione delle somme sottoposte a confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la confisca per equivalente di euro 56.591,09 perché i beni oggetto delle variazioni patrimoniali non risultavano più presenti nel patrimonio dell'imputato e il provvedimento mira a reperire beni futuri. Ha confermato che la quantificazione pari all'ammontare degli incrementi patrimoniali contestati è conforme al secondo comma dell'art. 31 L. 646/1982. Ha inoltre stabilito che non sussiste illiceita nella 'duplicazione' della confisca quando si tratta di variazioni distinte (acquisti e alienazioni) anche se riferibili allo stesso bene in tempi diversi. Il giudice ha dato adeguata motivazione sulla determinazione dell'importo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 30 legge 13 settembre 1982 n. 646

    Obbligo di comunicare variazioni patrimoniali di valore superiore a soglia; misura preventiva per controllo degli incrementi patrimoniali dei condannati per reati connessi alla criminalita organizzata

  • art. 31 legge 13 settembre 1982 n. 646

    Sanziona l'omessa comunicazione e dispone, alla condanna, la confisca dei beni acquistati e del corrispettivo dei beni alienati; prevede la confisca per equivalente quando la confisca diretta non è possibile

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura di applicazione della pena mediante patteggiamento, che e stata adottata nel procedimento di primo grado

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento normativo dei motivi di impugnazione per vizio di diritto e motivazione, utilizzato dal ricorrente per censurare l'applicazione degli artt. 30 e 31

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Disciplina i limiti di impugnabilita in cassazione delle sentenze di patteggiamento; chiarimento che quando la misura non e concordata la sentenza e impugnabile per i vizi di motivazione secondo l'art. 606

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • La confisca per equivalente e legittima quando i beni oggetto delle variazioni patrimoniali non sono piu presenti nel patrimonio dell'imputato; il giudice puo fissare un valore equivalente volto a garantire l'efficacia dell'ablazione
  • La quantificazione della confisca puo essere effettuata cumulando gli incrementi patrimoniali contestati (beni acquistati) e il corrispettivo delle alienazioni: la legge considera ogni variazione separatamente, anche se riguardano lo stesso bene in momenti diversi
  • Nei procedimenti di patteggiamento la confisca non concordata puo essere impugnata in cassazione per vizi di motivazione; il ricorrente deve indicare con precisione quali beni, gia presenti, sarebbero stati idonei alla confisca diretta per contrastare la scelta della confisca per equivalente
  • Per contestare l'ammontare della confisca e utile produrre documentazione contabile dettagliata che dimostri l'erronea individuazione o duplicazione degli elementi considerati nel calcolo degli incrementi patrimoniali
  • La mera coincidenza temporale o materiale tra acquisto e successiva alienazione dello stesso bene non impedisce, di per se, la confisca di ciascuna variazione se entrambe le variazioni non sono state comunicate come prescritto dall'art. 30 L. 646/1982

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