Sentenza del 21/07/2015 n. 15318 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato la decadenza dal condono per l'omesso o tardivo pagamento delle rate successive alla prima. Sosteneva che l'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002 non imponesse, ai fini del perfezionamento del condono, il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme rateizzate e che, pertanto, eventuali ritardi o omissioni nelle rate successive dovessero comportare al più l'applicazione di sanzioni, senza perdita del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decadenza dal condono. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto, anche se effettuato mediante rateizzazione. Il mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima impedisce quindi il perfezionamento della definizione agevolata. La disciplina non può essere assimilata a quella dell'art. 16 della stessa legge, relativa alle liti fiscali pendenti, poiché nel caso dell'art. 9-bis il debito tributario è già determinato e non sussiste un'incertezza sul suo ammontare.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
La definizione dei ritardati o omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo del dovuto, anche quando il pagamento è rateizzato. Il mancato o tardivo versamento delle rate successive alla prima comporta la perdita del beneficio.
Legge n. 289 del 2002, art. 16
La disciplina relativa alla definizione delle liti fiscali pendenti non è estensibile al condono previsto dall'art. 9-bis, poiché riguarda una situazione diversa, caratterizzata dall'esistenza di una controversia sull'obbligazione tributaria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, ma non ritenuto fondamento di una diversa interpretazione dei requisiti per il perfezionamento del condono.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti sanzionatori del ritardato o omesso pagamento, ma non idoneo a conservare il condono quando non sia stato eseguito il pagamento integrale e tempestivo previsto dalla legge.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata richiede il pagamento integrale entro scadenze prefissate, la rateizzazione non elimina l'obbligo di rispettare tutte le singole scadenze.
- Il pagamento della prima rata, da solo, non è sufficiente a perfezionare il condono se la legge subordina il beneficio all'integrale pagamento dell'importo dovuto.
- In assenza di una specifica disposizione normativa che consenta la regolarizzazione, il ritardo o l'omissione delle rate successive può comportare la decadenza dall'agevolazione e non soltanto l'applicazione di sanzioni.
- Non si possono applicare automaticamente le regole previste per altri istituti di definizione fiscale, come la chiusura delle liti pendenti, a condoni aventi presupposti e finalità differenti.
- Per valutare una situazione analoga occorre verificare il testo della specifica norma agevolativa, le condizioni di perfezionamento, le scadenze previste e l'eventuale presenza di una disciplina espressa sul tardivo pagamento o sulla regolarizzazione.
Testo integrale
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