Cassazione Civile, Ordinanza n. 36612/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (carrozzeria)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale a seguito del quale la proprietaria del veicolo aveva affidato alla carrozzeria i lavori di riparazione. Dopo l'esecuzione degli interventi, la cliente aveva chiesto alla compagnia assicuratrice il rimborso del costo sostenuto per il noleggio di un mezzo sostitutivo. L'assicurazione aveva però negato il rimborso, ritenendo che la fattura relativa alle riparazioni fosse stata emessa in data anteriore rispetto al noleggio e che, quindi, quest'ultimo non fosse correlato ai lavori. La carrozzeria aveva successivamente rilasciato una dichiarazione, unitamente a un certificato di garanzia, precisando che la fattura era stata emessa anticipatamente pur in presenza di lavori svolti successivamente. La proprietaria aveva quindi convenuto in giudizio la carrozzeria per ottenere l'importo non rimborsato dall'assicurazione. Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda ritenendo la convenuta priva di legittimazione passiva; il Tribunale, pur affermando la legittimazione passiva in base alla domanda proposta, aveva comunque respinto il gravame reputando infondata la pretesa, perché la carrozzeria non poteva essere chiamata a rispondere delle valutazioni compiute dalla compagnia di assicurazioni. Con il ricorso per cassazione la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe pronunciato ultra petita, avendo posto a base della decisione la successiva dichiarazione della carrozzeria sulla fatturazione anticipata, elemento che la ricorrente assumeva non essere oggetto di contestazione o di eccezione della controparte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo infondata la censura di ultrapetizione. Ha osservato che il Tribunale aveva deciso sulla domanda di rifusione del costo del noleggio del mezzo sostitutivo, negata dall'assicurazione, valorizzando la condotta della carrozzeria quale fondamento della pretesa risarcitoria. Inoltre, non vi era alcun utilizzo di elementi estranei al tema di prova, poiché la stessa ricorrente aveva allegato sin dal primo grado la successiva dichiarazione della carrozzeria sulla fatturazione anticipata e sulla reale sequenza temporale dei lavori. Ne è conseguita la conferma del rigetto della domanda e la condanna della ricorrente alle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La decisione esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice di merito ha deciso entro il perimetro della domanda proposta.
art. 115 c.p.c.
La Corte esclude che il Tribunale abbia fondato la decisione su fatti o elementi estranei al materiale di causa, rilevando che la circostanza valorizzata era stata già allegata dalla parte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice decide sulla domanda proposta e fonda la motivazione su circostanze già dedotte dalle parti nel processo.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere affermata in modo apodittico: occorre indicare specificamente quale domanda o eccezione sarebbe stata esaminata oltre i limiti del devoluto.
- Ai fini dell'art. 115 c.p.c., non vi è utilizzazione di fatti estranei al giudizio se l'elemento valorizzato dal giudice risulta già allegato dalla parte interessata.
- La responsabilità della controparte non può essere affermata solo perché una terza società, nella specie l'assicurazione, abbia negato un rimborso; occorre dimostrare il nesso tra la condotta del convenuto e il pregiudizio dedotto.
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