Cassazione Penale, Ordinanza n. 10410/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona interessata ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari. Non emergono dal testo i motivi sostanziali contro il provvedimento di merito, perché la Corte non li esamina: rileva solo un vizio preliminare del ricorso. La censura decisiva riguarda infatti la modalità di proposizione dell'impugnazione, presentata dalla parte personalmente e non tramite difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, in violazione dell'obbligo di sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Decide de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escluso il profilo di colpa necessario per applicare la sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
è richiamato per evidenziare la disciplina delle impugnazioni e il collegamento con la necessità di difesa tecnica nel giudizio di legittimità dopo la riforma del 2017
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale non è ammessa
consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso
art. 6, par. 3, lett. c), CEDU
la Corte richiama la compatibilità dell'esigenza di difesa tecnica nel giudizio di cassazione con il diritto convenzionale alla difesa
art. 188 Cost.
richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto legittima la necessità di assistenza tecnica nel giudizio di legittimità
art. 395 Cost.
richiamata la giurisprudenza costituzionale in tema di compatibilità della difesa tecnica con i diritti di difesa
non citato espressamente nel testo; non inserito
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento giurisdizionale non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- La riforma degli artt. 571 e 613 c.p.p. ha rafforzato la necessità di una rappresentazione tecnica qualificata nel giudizio di legittimità, in ragione della sua specializzazione.
- La previsione dell'obbligo di difesa tecnica davanti alla Corte di cassazione non viola, di per sé, il diritto di difesa convenzionale, perché agli Stati è riconosciuta una certa discrezionalità nel modulare le forme di esercizio della difesa nelle diverse fasi processuali.
- In caso di ricorso personalmente proposto senza difensore abilitato, la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano e applicare le conseguenze economiche previste, inclusa la sanzione in favore della Cassa delle ammende quando non emergano elementi per escludere la colpa.
Come è indicizzato
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