Regolamento (UE) 2025/897
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/897 della Commissione, del 15 maggio 2025, che approva l’inserimento dei porti nell’elenco a norma del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva l’inserimento di sette porti dell’Unione nell’elenco dei porti autorizzati ai fini della deroga al margine di tolleranza nelle stime delle catture prevista dal sistema di controllo della pesca. La Commissione constata che i porti indicati da Danimarca e Lettonia rispettano le condizioni del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474, in particolare quanto alla corretta pesatura e ai sistemi di controllo. L’effetto pratico è consentire, per gli sbarchi e i trasbordi non sottoposti a cernita nelle attività di pesca interessate, l’accesso alla disciplina derogatoria prevista dal quadro unionale. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione e inserimento nell’elenco di taluni porti dell’Unione ai fini della deroga al margine di tolleranza per stime di catture non sottoposte a cernita nelle attività di pesca indicate dal regolamento (UE) 2024/1474.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai porti situati nell’Unione che gli Stati membri interessati hanno chiesto di inserire nell’elenco approvato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474. Nel caso di specie riguarda sei porti danesi (Skagen, Thyborøn, Hirtshals, Grenå, Hvide Sande e Hanstholm) e un porto lettone (Ventspils). L’inserimento rileva per gli sbarchi e i trasbordi non sottoposti a cernita nell’ambito della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo, ai fini dell’applicazione della deroga al margine di tolleranza. Non introduce un regime generale, ma approva singoli porti che soddisfano le condizioni tecniche e procedurali previste dal regolamento (UE) 2024/1474.
Approvazione dell’inserimento dei porti nell’elenco a norma del regolamento (UE) 2024/1474
Il regolamento dà attuazione al sistema unionale di controllo della pesca e consente l’inserimento di specifici porti nell’elenco dei porti approvati ai fini della deroga al margine di tolleranza nelle stime delle catture. La Commissione fonda la decisione sull’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e sulla disciplina tecnica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474, che regola condizioni, procedura e presupposti per l’approvazione dei porti.
Contesto normativo e finalità
L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 disciplina il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi di pesce detenuto a bordo. Il regolamento richiama la modifica introdotta dal regolamento (UE) 2023/2842, che ha previsto una deroga al margine di tolleranza per gli sbarchi non sottoposti a cernita della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo, applicabile anche alle dichiarazioni di trasbordo di cui all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La deroga è però subordinata al fatto che gli sbarchi o i trasbordi avvengano in porti inseriti nell’elenco approvato dalla Commissione.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si rivolge ai porti situati nell’Unione per i quali uno Stato membro chiede l’inserimento nell’elenco approvato. Nel caso concreto, riguarda sei porti danesi — Skagen, Thyborøn, Hirtshals, Grenå, Hvide Sande e Hanstholm — e un porto lettone, Ventspils. L’effetto pratico dell’approvazione è rilevante per gli operatori della filiera della pesca interessati agli sbarchi e ai trasbordi non sottoposti a cernita nelle attività sopra indicate, nonché per le autorità competenti degli Stati membri costieri e di bandiera chiamate ad applicare le condizioni supplementari del capo IV del regolamento (UE) 2024/1474.
Requisiti per l’approvazione dei porti
Per essere inseriti nell’elenco, i porti devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 ed essere approvati dalla Commissione secondo la procedura del capo III dello stesso regolamento. La Commissione dichiara di aver effettuato la valutazione prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, e di aver verificato che, per ciascun porto proposto, risultano soddisfatte le condizioni del capo II.
Valutazione dei porti danesi
Per i porti danesi, la Commissione sottolinea l’esistenza di procedure per assicurare una pesatura corretta di tutte le catture. Sono presenti sistemi di monitoraggio elettronico a distanza con CCTV, pese a ponte e bilance dosatrici, scivoli di campionamento semiautomatizzati collegati direttamente ai separatori d’acqua e pesatori terzi indipendenti conformi ai requisiti minimi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1474. Inoltre, tali requisiti risultano rafforzati dai piani di campionamento e di controllo approvati dalla Commissione e attuati dalla Danimarca con l’ordinanza nazionale n. 1765 del 3 settembre 2021.
Valutazione del porto di Ventspils
Per Ventspils, la Commissione rileva la presenza di sistemi CCTV, bilance per la pesatura dei pallet, uno scivolo di campionamento semiautomatico collegato direttamente al separatore d’acqua e persone fisiche o giuridiche autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro costiero che monitorano integralmente la correttezza della pesatura per ogni sbarco e trasbordo. Il quadro è ulteriormente supportato dal piano di campionamento approvato dalla Commissione e attuato dalla Lettonia a norma del regolamento nazionale n. 94.
Dispositivo e allegato
L’articolo 1 dispone che la Commissione approva i porti conformi al capo II del regolamento (UE) 2024/1474 e li inserisce nell’allegato del regolamento. L’allegato elenca i porti approvati, indicando per ciascuno il nome, il luogo e lo Stato membro richiedente: Skagen, Hirtshals, Hanstholm, Thyborøn, Hvide Sande e Grenå per la Danimarca, e Ventspils per la Lettonia.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento in forza dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009. L’obiettivo è approvare l’inserimento nell’elenco di porti che soddisfano le condizioni del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474, così da consentire l’applicazione della deroga al margine di tolleranza per specifiche attività di pesca e per i relativi sbarchi e trasbordi.
Condizioni sostanziali per l’inserimento nell’elenco
Per essere inseriti nell’elenco, i porti devono rispettare le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 e ottenere l’approvazione della Commissione secondo la procedura del capo III del medesimo regolamento. La Commissione richiama inoltre il fatto che la deroga opera solo se le specie catturate sono sbarcate o trasbordate in porti inseriti nell’elenco e nel rispetto delle condizioni supplementari di cui al capo IV del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474.
Valutazione delle domande di Danimarca e Lettonia
La Danimarca ha chiesto l’inserimento dei porti di Skagen, Thyborøn, Hirtshals, Grenå, Hvide Sande e Hanstholm; la Lettonia ha chiesto l’inserimento del porto di Ventspils. Dopo la valutazione delle informazioni e delle prove presentate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474, la Commissione ha concluso che per ciascun porto risultano soddisfatte le condizioni del capo II.
Elementi tecnici relativi ai porti danesi
Per i porti danesi la Commissione evidenzia la presenza di procedure idonee a garantire una pesatura corretta di tutte le catture. Sono indicati, tra l’altro, sistemi di monitoraggio elettronico a distanza con telecamere a circuito chiuso (CCTV), pese a ponte, bilance dosatrici, scivoli per il campionamento semiautomatizzati collegati direttamente ai separatori d’acqua e pesatori terzi indipendenti conformi ai requisiti minimi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474. Tali elementi sono ulteriormente supportati dai piani di campionamento e di controllo approvati dalla Commissione e attuati dalla Danimarca con l’ordinanza nazionale n. 1765 del 3 settembre 2021.
Elementi tecnici relativi al porto di Ventspils
Per Ventspils la Commissione rileva l’esistenza di procedure per garantire la corretta pesatura di tutte le catture, incluse telecamere CCTV, bilance per la pesatura dei pallet, uno scivolo di campionamento semiautomatico collegato direttamente al separatore d’acqua e persone fisiche o giuridiche autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro costiero che monitorano integralmente la correttezza della pesatura per ogni sbarco e trasbordo. I requisiti sono ulteriormente corroborati dal piano di campionamento approvato dalla Commissione e attuato dalla Lettonia con il regolamento nazionale n. 94.
Effetto dispositivo
L’articolo 1 approva i porti che rispettano le disposizioni pertinenti del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 e li inserisce nell’allegato del regolamento. L’allegato elenca i sette porti approvati, con indicazione del luogo e dello Stato membro richiedente.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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