Regolamento (UE) 2025/883
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di taluni paesi terzi e di talune autorità e organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE di riconoscimento dell’equivalenza dei sistemi biologici di alcuni paesi terzi ai fini dell’importazione nell’Unione. Interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 sostituendone l’allegato I e sopprimendo l’allegato II, per recepire modifiche comunicate dai paesi interessati e per estendere il riconoscimento del Giappone ad ulteriori categorie di prodotti. L’atto contiene inoltre l’elenco aggiornato dei paesi terzi riconosciuti, delle categorie ammesse, delle autorità competenti e degli organismi di controllo autorizzati, con scadenze di inclusione fissate al 31 dicembre 2026 per i paesi elencati.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 sul riconoscimento dei paesi terzi e di talune autorità/organismi di controllo per l’importazione di prodotti biologici nell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti biologici importati nell’Unione europea nell’ambito del regime di equivalenza previsto dal regolamento (UE) 2018/848 e, in particolare, ai paesi terzi e agli organismi/autorità di controllo elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325. Riguarda l’aggiornamento delle informazioni e degli elenchi relativi ad Australia, India, Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti, nonché la sostituzione dell’allegato I e la soppressione dell’allegato II del regolamento del 2021. Le modifiche incidono sulle categorie di prodotti riconosciute, sulle limitazioni, sulle autorità competenti, sugli organismi di controllo e sulla durata dell’inclusione (in generale fino al 31 dicembre 2026 per i paesi elencati).
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883: aggiornamento del riconoscimento dei paesi terzi per l’importazione di prodotti biologici
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 alla luce di nuove informazioni comunicate dai paesi terzi interessati e delle verifiche svolte dalla Commissione. La base giuridica è il regolamento (UE) 2018/848, in particolare l’articolo 48, paragrafo 3, e l’articolo 57, paragrafo 2.
Finalità e contesto normativo
L’atto serve a mantenere aggiornato l’elenco dei paesi terzi il cui sistema di produzione biologica e le cui misure di controllo sono riconosciuti equivalenti ai fini dell’importazione nell’Unione. La Commissione rileva che l’allegato I del regolamento del 2021 deve essere allineato alle informazioni più recenti, mentre l’allegato II è divenuto obsoleto poiché il relativo articolo 2 si applicava solo fino al 31 dicembre 2024.
Modifiche strutturali al regolamento (UE) 2021/2325
L’articolo 1 dispone due interventi essenziali:
- l’allegato I è sostituito integralmente dal testo riportato in allegato al nuovo regolamento;
- l’allegato II è soppresso.
La sostituzione dell’allegato I ha anche una funzione di chiarezza: le categorie di prodotti sono ora descritte direttamente nell’allegato, con codici A-F, evitando rinvii alla vecchia struttura dell’allegato II.
Paesi terzi riconosciuti e aggiornamenti specifici
Il nuovo allegato mantiene e aggiorna il riconoscimento di Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, Israele, India, Giappone, Repubblica di Corea, Nuova Zelanda, Tunisia e Stati Uniti.
Argentina
Sono riconosciute le categorie A, B, D e F. I prodotti di categoria A, B e F devono essere coltivati in Argentina; i prodotti D devono essere trasformati in Argentina con ingredienti biologici coltivati in Argentina. La normativa di riferimento è la Ley 25 127. L’autorità competente è il SENASA. La data di scadenza dell’inclusione è il 31 dicembre 2026.
Australia
Sono riconosciute le categorie A, D e F, con la limitazione per la categoria D ai prodotti costituiti essenzialmente da ingredienti di origine vegetale. Sono aggiornati i riferimenti dell’autorità competente e dell’organismo di controllo ACO Certification Limited, nonché il ritiro volontario di AUS-QUAL Pty Ltd richiamato nei considerando. Scadenza: 31 dicembre 2026.
Canada
Sono riconosciute le categorie A, B, D, E e F. Per i prodotti trasformati di categoria D ed E, gli ingredienti possono essere coltivati in Canada o importati in Canada in conformità alla legislazione canadese. La normativa di riferimento è il Regolamento sui prodotti biologici; autorità competente: CFIA. Scadenza: 31 dicembre 2026.
Costa Rica
Sono riconosciute le categorie A, D e F, con la limitazione che i prodotti D sono solo prodotti vegetali trasformati. È incluso il nuovo organismo di controllo Kiwa BCS Costa Rica Limitada (CR-BIO-002). Autorità competente: Servicio Fitosanitario del Estado. Scadenza: 31 dicembre 2026.
Israele
Sono riconosciute le categorie A, D e F. I prodotti D devono essere costituiti essenzialmente da ingredienti di origine vegetale; gli ingredienti biologici possono provenire anche dall’UE o da paesi terzi riconosciuti equivalenti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. Autorità competente: PPIS. Scadenza: 31 dicembre 2026.
India
Sono riconosciute le categorie A e F. I considerando segnalano la sospensione del riconoscimento di due organismi, il riconoscimento di numerosi nuovi organismi e il cambio di indirizzo Internet di RSOCA. L’autorità competente è APEDA. Scadenza: 31 dicembre 2026.
Giappone
È il paese interessato dalla modifica sostanziale più ampia: vengono riconosciute le categorie A, B e D, con estensione del riconoscimento agli animali vivi e prodotti animali non trasformati e a tutti i prodotti agricoli trasformati destinati all’alimentazione, inclusi vino e bevande alcoliche, alle condizioni indicate. L’origine può comprendere ingredienti biologici coltivati in Giappone, importati dall’UE o da paesi terzi riconosciuti equivalenti o certificati da organismi riconosciuti dal Giappone. Sono aggiornate denominazioni e siti internet di alcuni organismi e viene inserito il nuovo organismo Tsuruoka City (JP-BIO-044). Autorità competenti: MAFF, National Tax Agency e FAMIC. Scadenza: 31 dicembre 2026.
Repubblica di Corea
È riconosciuta la sola categoria D. I prodotti devono essere trasformati nella Repubblica di Corea con ingredienti biologici coltivati localmente o importati dall’UE o da paesi terzi equivalenti secondo la normativa coreana. I considerando evidenziano cambi di denominazione e di indirizzo internet di alcuni organismi, il riconoscimento di Greenstar Agrifood Certification Service e la revoca del riconoscimento di ORGANIC PROMOTION AGENCY. Autorità competenti: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs e NAQS. Scadenza: 31 dicembre 2026.
Nuova Zelanda
Sono riconosciute le categorie A, B, D e F. Per i prodotti D sono ammessi anche ingredienti importati da UE o da paesi terzi equivalenti, oppure ingredienti importati da paesi terzi riconosciuti equivalenti al programma MPI Official Organic Assurance, con il limite massimo del 5% degli ingredienti di origine agricola per i prodotti preparati in Nuova Zelanda. Autorità competente: MPI, che è anche indicato come organismo che rilascia il certificato. Scadenza: 31 dicembre 2026.
Tunisia
Sono riconosciute le categorie A, D e F, con la limitazione che i prodotti D sono costituiti essenzialmente da ingredienti di origine vegetale. La normativa di riferimento è la legge n. 99-30 del 5 aprile 1999 e il decreto ministeriale del 28 febbraio 2001. Autorità competente: Ministero dell’Agricoltura e strutture collegate. Scadenza: 31 dicembre 2026.
Stati Uniti
Sono riconosciute le categorie A, B, D, E e F. I prodotti devono essere coltivati negli Stati Uniti, oppure importati e poi trasformati o confezionati negli Stati Uniti in conformità alla legislazione statunitense. La normativa di riferimento è l’Organic Foods Production Act of 1990 e il National Organic Program (7 CFR 205). I considerando segnalano la revoca di quattro organismi, l’inserimento di Kiwa BCS Costa Rica Limitada (US-ORG-070) e vari cambi di denominazione o sito web. Autorità competente: USDA/AMS. Scadenza: 31 dicembre 2026.
Categorie di prodotti e limitazioni comuni
L’allegato definisce le categorie di prodotti con i codici:
- A: prodotti vegetali non trasformati;
- B: animali vivi o prodotti animali non trasformati;
- C: prodotti dell’acquacoltura e alghe non trasformati;
- D: prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;
- E: prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi;
- F: materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione.
Le note a piè di allegato fissano ulteriori esclusioni o regole specifiche:
- i prodotti in conversione di origine animale non sono ammessi per le categorie B e D;
- gli ingredienti devono essere certificati o prodotti/certificati secondo i regimi di equivalenza richiamati;
- in più casi sono esclusi vino e lievito;
- per alcuni paesi sono esclusi i prodotti trasformati contenenti alghe o il lievito;
- per la Nuova Zelanda vige il limite del 5% per taluni ingredienti importati in prodotti D preparati localmente.
Effetti pratici per operatori e professionisti
Sul piano operativo, il regolamento incide sulla documentazione di importazione e sulla verifica della validità dell’equivalenza dei paesi terzi e degli organismi di controllo. Gli operatori e i consulenti devono verificare che il prodotto rientri nella categoria riconosciuta per il paese di origine, che l’organismo di controllo sia ancora incluso e che eventuali limitazioni settoriali o di composizione siano rispettate. Le modifiche agli elenchi di organismi e alle denominazioni richiedono particolare attenzione nella due diligence documentale e nella predisposizione dei certificati biologici per l’accesso al mercato UE.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/2325
L’allegato I è sostituito integralmente con un nuovo elenco dei paesi terzi riconosciuti e delle relative specifiche. Il nuovo allegato riporta categorie di prodotti, origine, norme di produzione, autorità competenti, organismi di controllo e data di scadenza dell’inclusione.
Soppressione dell’allegato II
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 è soppresso, poiché l’elenco degli organismi di controllo ivi contenuto è divenuto obsoleto e l’articolo 2 di quel regolamento si applicava solo fino al 31 dicembre 2024.
Aggiornamenti per singoli paesi terzi
Sono recepite modifiche comunicate da Australia, India, Giappone, Repubblica di Corea e Stati Uniti: cambi di denominazione di autorità o organismi, cambi di indirizzi internet, sospensioni, revoche e nuovi riconoscimenti di organismi di controllo. Per il Giappone il riconoscimento è esteso agli animali vivi e prodotti animali non trasformati e a tutti i prodotti agricoli trasformati destinati all’alimentazione, inclusi vino e bevande alcoliche, alle condizioni indicate nell’allegato.
Categorie di prodotti e limitazioni
L’allegato utilizza le categorie A-F: prodotti vegetali non trasformati; animali vivi o prodotti animali non trasformati; prodotti dell’acquacoltura e alghe non trasformati; prodotti agricoli trasformati destinati all’alimentazione; prodotti agricoli trasformati destinati ai mangimi; materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi. Per ciascun paese sono indicate limitazioni specifiche, ad esempio esclusioni per vino e lievito, limitazioni ai prodotti trasformati di origine vegetale o esclusioni dei prodotti in conversione per alcune categorie.
Regole sull’origine dei prodotti e sull’equivalenza
Per ciascun paese terzo sono precisate le condizioni di origine: prodotti coltivati nel paese, oppure trasformati nel paese con ingredienti biologici coltivati localmente o importati secondo specifiche regole di equivalenza. Per Israele, Giappone e Nuova Zelanda sono previste clausole particolari per ingredienti importati da UE o da paesi terzi riconosciuti equivalenti.
Autorità competenti, organismi di controllo e certificazione
Per ogni paese sono elencate le autorità competenti e gli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza. In alcuni casi gli stessi organismi sono anche indicati come soggetti abilitati al rilascio dei certificati; per la Nuova Zelanda il certificato è rilasciato dal Ministry for Primary Industries (MPI).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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