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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/888

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/888 della Commissione, del 15 maggio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Pastel de feijão de Torres Vedras (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione iscrive l’indicazione geografica protetta «Pastel de feijão de Torres Vedras» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. L’iscrizione è adottata in assenza di opposizioni e in applicazione del nuovo quadro del regolamento (UE) 2024/1143. Il testo ha natura eminentemente registrale e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta «Pastel de feijão de Torres Vedras» ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione, dell’indicazione geografica «Pastel de feijão de Torres Vedras» come IGP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda il prodotto agricolo/alimentare oggetto della domanda presentata dal Portogallo e già pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Non disciplina altre categorie di prodotti né introduce esclusioni ulteriori, limitandosi alla registrazione dell’indicazione specifica.

Iscrizione della IGP "Pastel de feijão de Torres Vedras"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/888 della Commissione completa la procedura di registrazione dell’indicazione geografica protetta «Pastel de feijão de Torres Vedras» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. L’atto si colloca nel nuovo quadro normativo introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143 e ha natura puntuale, limitandosi a formalizzare l’iscrizione del nome protetto.

Contesto procedurale

Nei considerando la Commissione ricorda che la domanda di registrazione era stata presentata dal Portogallo e ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, regime previgente richiamato per le domande pendenti.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione resa applicabile alla domanda in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. In mancanza di opposizioni, la registrazione può essere perfezionata.

Effetto giuridico della registrazione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione «Pastel de feijão de Torres Vedras» come IGP nel registro dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’effetto pratico è l’acquisizione della protezione propria delle indicazioni geografiche registrate nel sistema UE.

Entrata in vigore e portata

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Iscrizione della IGP nel registro UE

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Pastel de feijão de Torres Vedras» (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti procedurali dell’iscrizione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dal Portogallo e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariqualità dei prodottiregistri europei

Testo integrale

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