Regolamento (UE) 2025/882
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, di determinati organismi di controllo competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco UE degli organismi di controllo dei paesi terzi riconosciuti per la certificazione biologica ai fini dell'importazione nell'Unione. Introduce nuovi riconoscimenti, amplia taluni ambiti territoriali e merceologici, elimina un organismo che ha rinunciato volontariamente al riconoscimento e adegua l'elenco alle modifiche intervenute nel regime di equivalenza del Giappone. La modifica è veicolata tramite l'aggiornamento dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378.
Modifica l'elenco degli organismi di controllo biologico riconosciuti per i paesi terzi ai fini delle importazioni nell'Unione, aggiornando riconoscimenti, estensioni dell'ambito, soppressioni e rimozioni per rinuncia volontaria.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità di controllo e agli organismi di controllo operanti nei paesi terzi che intendano essere riconosciuti, o il cui riconoscimento debba essere aggiornato, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici destinati all'importazione nell'Unione. Incide in particolare sull'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, che contiene l'elenco degli organismi riconosciuti e i relativi paesi terzi/categorie di prodotti; produce effetti su specifiche combinazioni paese terzo-categoria di prodotto e su alcuni organismi che vengono riconosciuti, ampliati, soppressi o limitati. Non disciplina direttamente gli operatori dell'UE, ma le condizioni di certificazione all'importazione di prodotti biologici e in conversione dai paesi terzi. Entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Riconoscimento di determinati organismi di controllo per le importazioni biologiche nell'Unione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/882 della Commissione interviene sul sistema UE di riconoscimento degli organismi di controllo dei paesi terzi operanti nel settore biologico. La modifica riguarda l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, cioè l'elenco degli organismi autorizzati a eseguire controlli e rilasciare certificati biologici per le importazioni nell'Unione ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848.
La Commissione richiama i criteri di riconoscimento dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 e le regole procedurali del regolamento delegato (UE) 2021/1698. Sulla base delle domande e dei fascicoli tecnici esaminati, ritiene giustificati nuovi riconoscimenti, estensioni di ambito e alcune soppressioni o limitazioni conseguenti a mutamenti del quadro di equivalenza internazionale.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda le autorità di controllo e gli organismi di controllo dei paesi terzi che operano nel circuito della certificazione biologica per l'accesso al mercato UE. L'effetto pratico è la determinazione di quali organismi possano certificare, per specifici paesi terzi e specifiche categorie di prodotti, la conformità alle norme UE in materia di biologico ai fini dell'importazione.
Non interviene sugli operatori dell'Unione in via generale, ma incide sulla catena documentale e di controllo degli scambi di prodotti biologici e in conversione provenienti da paesi terzi.
Nuovi riconoscimenti per durata indeterminata
Il regolamento riconosce, per una durata indeterminata, tre nuovi organismi:
- Bio Latina Certificadora;
- Primus Auditing Operations Mexico;
- PT BIOCert Indonesia.
Per ciascuno sono individuati nell'allegato i codici numerici, i paesi terzi interessati e le categorie di prodotti per cui il riconoscimento opera. Si tratta quindi di un ampliamento dell'elenco degli organismi abilitati a certificare prodotti biologici destinati all'importazione nell'Unione.
Estensione dell'ambito di riconoscimento di organismi già elencati
Sono inoltre estesi gli ambiti di riconoscimento di sei organismi già presenti nell'elenco:
- ACO Certification Limited;
- ACT Organic Company Limited;
- CCPB Srl;
- Ecocert SAS;
- Mayacert SA;
- OneCert International Private Limited.
L'allegato sostituisce integralmente le relative voci, aggiornando i paesi terzi coperti e le categorie di prodotti ammesse. In molti casi l'estensione riguarda un numero rilevante di paesi terzi, con differenziazione per categorie di prodotto da A a G; il regolamento riporta anche le eccezioni per i prodotti contrassegnati con il simbolo "°".
Soppressione per rinuncia volontaria
Il regolamento prende atto della comunicazione di Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje circa la volontà di rinunciare al riconoscimento. La voce corrispondente è quindi soppressa dall'allegato II del regolamento (UE) 2021/1378.
Adeguamenti connessi al nuovo regime del Giappone
Una parte importante della modifica riguarda il Giappone. Il regolamento richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2025/883, con cui l'ambito di equivalenza del Giappone è stato esteso ad animali vivi, prodotti di origine animale non trasformati e a tutti i prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione, compresi vino e bevande alcoliche con ingredienti ottenuti con metodo biologico, in determinate condizioni.
Di conseguenza, tali categorie non devono più figurare nell'elenco delle categorie di prodotti certificabili da taluni organismi riconosciuti per il Giappone. Sono quindi aggiornate le voci di:
- Control Union Certifications B.V.;
- Ecocert SAS;
- Japan Organic and Natural Foods Association;
- Organic Crop Improvement Association International Inc.
Le relative righe per il Giappone sono sostituite per limitare o ridefinire le categorie di prodotto restanti.
Eccezioni relative ai prodotti contrassegnati con "°"
Per alcune voci l'allegato indica espressamente che i prodotti appartenenti alle categorie contrassegnate con "°" rientrano nell'ambito di:
- un accordo sul commercio di prodotti biologici ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848; oppure
- un riconoscimento dell'equivalenza del paese terzo interessato figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.
Queste eccezioni servono a delimitare il perimetro delle competenze degli organismi elencati, evitando sovrapposizioni con regimi già coperti da accordi o da equivalenza riconosciuta.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1378
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 conformemente all'allegato del regolamento. L'intervento riguarda l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848.
Nuovi riconoscimenti per durata indeterminata
Sono riconosciuti, per una durata indeterminata, Bio Latina Certificadora, Primus Auditing Operations Mexico e PT BIOCert Indonesia, sulla base delle domande esaminate ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/1698. Per ciascun organismo sono elencati i paesi terzi e le categorie di prodotti per cui è competente a controllare e rilasciare certificati biologici.
Estensioni dell'ambito di riconoscimento
Sono estesi, sempre per durata indeterminata, gli ambiti di riconoscimento di ACO Certification Limited, ACT Organic Company Limited, CCPB Srl, Ecocert SAS, Mayacert SA e OneCert International Private Limited, con aggiornamento delle combinazioni paese terzo/categoria di prodotto incluse nell'allegato II.
Rinuncia volontaria e soppressione dall'elenco
Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje ha comunicato la volontà di rinunciare al riconoscimento; di conseguenza la sua voce è soppressa dall'allegato II del regolamento (UE) 2021/1378.
Adeguamento per il Giappone e conseguente esclusione di talune competenze
A seguito del regolamento di esecuzione (UE) 2025/883, l'ambito di equivalenza del Giappone è stato esteso ad alcune categorie di prodotti; tali categorie non devono più figurare tra quelle certificabili dagli organismi di controllo riconosciuti per il Giappone ai fini dell'importazione nell'Unione. Per questo motivo vengono aggiornate le voci di Control Union Certifications B.V., Ecocert SAS, Japan Organic and Natural Foods Association e Organic Crop Improvement Association International Inc, con limitazione delle rispettive competenze per il Giappone alle sole categorie rimaste rilevanti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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