Regolamento (UE) 2025/916
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/916 della Commissione, del 15 maggio 2025, che applica una detrazione dallo sforzo di pesca a disposizione dell’Italia nel 2025 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/916 della Commissione applica all’Italia una detrazione di 18 giorni di pesca dallo sforzo assegnato per il 2025. La misura deriva dal superamento, nel 2024, dello sforzo massimo consentito per la pesca del nasello con pescherecci a strascico T-10 nelle sottozone CGPM 12-16. La detrazione è adottata in applicazione dell’articolo 106 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e riflette il meccanismo unionale di correzione degli sforzi di pesca eccedenti.
Detrazione dello sforzo di pesca assegnato all’Italia per il 2025 a seguito del superamento dello sforzo consentito nel 2024 per il nasello nelle sottozone 12-16 della CGPM con pescherecci a strascico T-10.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’Italia, quale Stato membro che ha superato nel 2024 lo sforzo di pesca massimo consentito per lo stock di nasello nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM, per il gruppo di sforzo EFF4/MED4_OTB2 e per pescherecci a strascico di lunghezza T-10. Incide sullo sforzo di pesca assegnato per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio; la misura è direttamente applicabile negli Stati membri e produce effetti dall’entrata in vigore. Il testo segnala inoltre che eventuali errori o correzioni nei dati dichiarati ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 potrebbero comportare ulteriori aggiornamenti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/916 della Commissione: detrazione dallo sforzo di pesca dell’Italia per il 2025
Il regolamento attua il meccanismo di correzione previsto dal regime unionale di controllo della pesca quando uno Stato membro supera lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato. Nel caso di specie, la Commissione rileva che l’Italia ha oltrepassato nel 2024 il limite per una specifica attività di pesca del nasello nel Mediterraneo e riduce conseguentemente lo sforzo disponibile per il 2025.
Base normativa e finalità della misura
Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 106, paragrafi 1 e 2. Tale disposizione impone alla Commissione di procedere a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro quando constata un superamento dello sforzo assegnato, applicando le regole di calcolo previste per gli anni successivi. I considerando richiamano inoltre i regolamenti del Consiglio (UE) 2024/259 e (UE) 2025/219, che stabiliscono rispettivamente le possibilità di pesca per il 2024 e il 2025 nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.
Ambito materiale e soggettivo
La misura riguarda l’Italia in qualità di Stato membro destinatario dello sforzo di pesca e concerne il gruppo di sforzo EFF4/MED4_OTB2, relativo ai pescherecci a strascico di lunghezza tipo T-10 impegnati nella pesca del nasello nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). Il regolamento opera esclusivamente sulla quantità di giorni di pesca disponibili per il 2025 e non disciplina altri aspetti della gestione della pesca.
Superamento dello sforzo nel 2024
Secondo i dati riportati nell’allegato, per il 2024 all’Italia erano inizialmente assegnati 188 giorni di pesca, con un adeguamento pari a 188 giorni. Lo sforzo totale utilizzato nel 2024 è risultato pari a 206 giorni, corrispondente a uno sforzo reale del 109,57% e a un superamento di 18 giorni rispetto allo sforzo adeguato. Tale eccedenza costituisce il presupposto per la detrazione sullo sforzo del 2025.
Detrazione applicata per il 2025
L’articolo 1 prevede che lo sforzo di pesca stabilito per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219 sia ridotto secondo quanto indicato nell’allegato. Per il caso italiano, la detrazione è pari a 18 giorni di pesca. Il fattore moltiplicatore applicato è 1,0, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Ulteriori aggiornamenti e correzioni
La Commissione segnala espressamente che potranno intervenire ulteriori aggiornamenti o correzioni qualora emergano errori, omissioni o inesattezze nei dati dichiarati ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 relativi allo sforzo di pesca utilizzato. Si tratta quindi di una misura suscettibile di adeguamento sulla base della qualità e correttezza dei dati trasmessi.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e potere di detrazione
La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 106, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che impone di detrarre dallo sforzo futuro dello Stato membro l’eventuale eccedenza rispetto allo sforzo di pesca assegnato, applicando i fattori moltiplicatori previsti nei successivi anni.
Constatazione del superamento da parte dell’Italia
I considerando attestano che l’Italia ha superato nel 2024 lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci a strascico T-10 adibiti alla pesca del nasello nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM (gruppo EFF4/MED4_OTB2).
Detrazione sullo sforzo 2025
L’articolo 1 dispone che lo sforzo di pesca stabilito per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219 sia ridotto come indicato nell’allegato. L’allegato quantifica la detrazione in 18 giorni di pesca.
Dati quantitativi dell’allegato
Per l’Italia (ITA), il gruppo EFF4/MED4_OTB2 presenta: sforzo inizialmente assegnato nel 2024 pari a 188 giorni, adeguamento 2024 pari a 188 giorni, sforzo totale utilizzato nel 2024 pari a 206 giorni, sforzo reale del 109,57%, superamento rispetto allo sforzo adeguato di 18 giorni, fattore moltiplicatore 1,0 e detrazione 2025 pari a 18 giorni.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Possibili correzioni future
Nei considerando si precisa che ulteriori aggiornamenti o correzioni possono intervenire in caso di errori, omissioni o inesattezze nei dati dichiarati ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 relativi allo sforzo di pesca utilizzato.
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