Regolamento (UE) 2025/890
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/890 della Commissione, del 15 maggio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari del Bahrein, dell'Egitto e della Thailandia, nell'ambito di un procedimento antidumping avviato il 17 febbraio 2025. La registrazione serve a consentire, se ne ricorreranno le condizioni, l'eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping definitivi sulle importazioni registrate. Il provvedimento non istituisce dazi, ma anticipa un meccanismo cautelare con efficacia temporanea di nove mesi. I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Registrazione doganale, per nove mesi, delle importazioni nell'Unione di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari del Bahrein, dell'Egitto e della Thailandia, nell'ambito di un'inchiesta antidumping.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle autorità doganali degli Stati membri, che devono registrare le importazioni nell'Unione del prodotto in esame originario del Bahrein, dell'Egitto e della Thailandia. Il prodotto comprende filati tagliati (chopped strands) in fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, rovings in fibra di vetro senza torsione, con esclusione dei rovings impregnati e rivestiti con perdita alla combustione superiore al 3 % secondo ISO 1887, e feltri (mats) costituiti da filamenti in fibra di vetro, con esclusione dei feltri in lana di vetro. I codici NC e TARIC indicati hanno valore solo informativo e possono essere modificati in futuro. La registrazione decorre dall'entrata in vigore del regolamento e dura nove mesi.
Registrazione delle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari di Bahrein, Egitto e Thailandia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/890 della Commissione dispone la registrazione doganale di specifiche importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari del Bahrein, dell'Egitto e della Thailandia. Il provvedimento si inserisce in un procedimento antidumping avviato il 17 febbraio 2025 e mira a preservare la possibilità di un'eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping qualora, al termine dell'inchiesta, vengano istituiti dazi definitivi e ne ricorrano le condizioni giuridiche.
Contesto procedurale e base giuridica
La Commissione richiama l'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, che consente la registrazione delle importazioni nel quadro delle difese contro le importazioni oggetto di dumping da paesi terzi. L'apertura del procedimento antidumping è stata resa pubblica con avviso del 17 febbraio 2025, a seguito di una denuncia presentata da Glass Fibre Europe per conto di produttori dell'Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale unionale del prodotto interessato.
Prodotto interessato
Il prodotto soggetto a registrazione comprende tre categorie merceologiche: filati tagliati (chopped strands) in fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm; rovings in fibra di vetro senza torsione, con esclusione dei rovings impregnati e rivestiti con perdita alla combustione superiore al 3 % determinata secondo ISO 1887; feltri (mats) costituiti da filamenti in fibra di vetro, con esclusione dei feltri in lana di vetro. I codici tariffari indicati nel testo sono NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 14 00 e 7019 15 00, nonché i codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39. Tali indicazioni hanno valore meramente informativo e possono essere oggetto di successiva modifica della classificazione tariffaria.
Obbligo imposto alle autorità doganali
L'articolo 1 impone alle autorità doganali di adottare le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione del prodotto in esame originario del Bahrein, dell'Egitto e della Thailandia. La registrazione è disposta di iniziativa della Commissione e non presuppone, in questa fase, l'adozione di un dazio definitivo.
Effetti economici e possibile retroattività
La registrazione ha una funzione cautelare: consente, se al termine dell'inchiesta saranno istituiti dazi antidumping definitivi e se saranno soddisfatte le condizioni previste dalla normativa applicabile, di valutare la riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate. La Commissione precisa che tale valutazione avverrà nel successivo regolamento istitutivo di eventuali dazi definitivi. Non viene stabilito alcun importo di dazio nel presente atto.
Indicazioni sui margini di dumping e sul pregiudizio
Il testo riporta, a fini informativi, i calcoli contenuti nella denuncia: margini di dumping stimati fino al 49 % per il Bahrein, al 95 % per l'Egitto e al 146 % per la Thailandia; livelli di eliminazione del pregiudizio stimati rispettivamente fino al 37 %, 55 % e 57 % per il periodo dal 1º luglio 2023 al 30 giugno 2024. La Commissione chiarisce tuttavia che questi valori non creano alcuna aspettativa sul livello effettivo di eventuali dazi futuri, che sarebbe normalmente determinato secondo il principio del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Durata, entrata in vigore e applicazione
La registrazione ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725, applicabile alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Disposizioni principali
Apertura del procedimento antidumping e base giuridica
La Commissione richiama l'apertura, in data 17 febbraio 2025, di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari del Bahrein, dell'Egitto e della Thailandia. Il regolamento si fonda sull'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, che consente la registrazione delle importazioni ai fini di una possibile riscossione retroattiva dei dazi antidumping.
Definizione del prodotto soggetto a registrazione
Il prodotto in esame comprende: filati tagliati (chopped strands) in fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm; rovings in fibra di vetro senza torsione, esclusi quelli impregnati e rivestiti con perdita alla combustione superiore al 3 % secondo la norma ISO 1887; feltri (mats) costituiti da filamenti in fibra di vetro, esclusi i feltri in lana di vetro. I codici NC e TARIC indicati nel testo sono: NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 14 00 e 7019 15 00; TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39.
Obbligo di registrazione delle importazioni
Alle autorità doganali è dato istruzione di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni nell'Unione del prodotto in esame originario del Bahrein, dell'Egitto e della Thailandia. La registrazione è disposta dalla Commissione di propria iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
Effetti della registrazione e possibile retroattività dei dazi
La registrazione è finalizzata a preservare la possibilità che, qualora l'inchiesta conduca all'istituzione di dazi antidumping definitivi, tali dazi possano essere riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate, se saranno soddisfatte le condizioni previste dalla normativa applicabile. La Commissione precisa che la questione della riscossione retroattiva sarà valutata nel regolamento che istituirà eventuali dazi definitivi.
Indicazioni sul livello dei futuri dazi
Il regolamento non fissa alcun dazio. La Commissione osserva che, in base ai calcoli contenuti nella denuncia, i margini di dumping stimati arrivano fino al 49 % per il Bahrein, al 95 % per l'Egitto e al 146 % per la Thailandia, mentre il livello di eliminazione del pregiudizio è stimato fino al 37 %, 55 % e 57 % rispettivamente. Tuttavia, gli importi sono soltanto informativi e non pregiudicano il livello effettivo di eventuali dazi futuri, che di regola sarebbe determinato applicando il principio del dazio inferiore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Durata della registrazione ed entrata in vigore
La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione.
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