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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1930

Regolamento delegato (UE) 2025/1930 della Commissione, del 15 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Dechlorane Plus

Normativa europea32025R1930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il regime UE sugli inquinanti organici persistenti inserendo il Dechlorane Plus nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, in coerenza con la decisione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma. Pur vietandone in via generale fabbricazione, immissione in commercio e uso, il testo introduce una serie di deroghe temporanee e settoriali per usi ancora ritenuti necessari nell’Unione. Viene inoltre fissato un limite per la presenza non intenzionale in tracce, inizialmente pari a 1 000 mg/kg e poi ridotto a 1 mg/kg dal 15 aprile 2028. Il regolamento è direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica il regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti per inserire il Dechlorane Plus nell’allegato I con specifiche deroghe, limiti di contaminante e scadenze transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica a fabbricazione, immissione in commercio e uso del Dechlorane Plus nell’Unione europea, sia come sostanza pura sia in miscele o articoli, nell’ambito del regolamento (UE) 2019/1021. Riguarda operatori economici, produttori, importatori, distributori e utilizzatori di prodotti contenenti Dechlorane Plus, con deroghe specifiche per talune applicazioni aerospaziali, spaziali, di difesa, diagnostica medica per immagini, radioterapia, pezzi di ricambio e riparazione di determinati veicoli, macchine, apparecchiature e dispositivi medici. Sono previste esclusioni temporali e limiti quantitativi, nonché la possibilità di continuare a usare articoli già in uso alla data di scadenza della deroga pertinente.

Modifica del regolamento (UE) 2019/1021 per il Dechlorane Plus

Il regolamento delegato (UE) 2025/1930 della Commissione aggiorna la disciplina UE sugli inquinanti organici persistenti per dare attuazione agli sviluppi della Convenzione di Stoccolma, che ha inserito il Dechlorane Plus nell’allegato A con deroghe specifiche. Il testo recepisce tale evoluzione nell’ordinamento dell’Unione, bilanciando l’obiettivo di eliminazione della sostanza con la permanenza di alcuni impieghi ritenuti ancora necessari.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione sia ai sensi della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. A seguito della decisione della conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma dell’11ª riunione e della posizione già sostenuta dall’Unione con la decisione (UE) 2023/1006 del Consiglio, la Commissione modifica l’allegato I del regolamento per includere il Dechlorane Plus, tenendo conto anche dei pareri RAC e SEAC dell’ECHA resi nel 2022 nel quadro del REACH.

Ambito materiale della modifica

La modifica incide sull’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che elenca le sostanze soggette al regime UE sugli inquinanti organici persistenti. Il regolamento precisa che il Dechlorane Plus comprende i suoi isomeri sin- e anti- e ne identifica i numeri CAS e il numero CE. Da questo inserimento discende il divieto generale di fabbricazione, immissione in commercio e uso, salvo deroghe espressamente previste.

Divieto generale e limiti come contaminante non intenzionale in tracce

In base all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021, le sostanze incluse nell’allegato I non possono essere fabbricate, immesse in commercio o utilizzate, né allo stato puro né in miscele o articoli. Per migliorare l’applicazione e l’esecuzione della disciplina, il regolamento introduce un valore limite per il Dechlorane Plus presente come contaminante non intenzionale in tracce:

  • fino al 15 aprile 2028: concentrazione pari o inferiore a 1 000 mg/kg (0,1 % in peso);
  • dal 15 aprile 2028 in poi: concentrazione pari o inferiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).

La scelta della soglia iniziale risponde all’esigenza di consentire ai laboratori di migliorare l’accuratezza delle analisi e di garantire metodi uniformi e adeguati.

Deroghe specifiche per usi ancora necessari

Il regolamento mantiene alcune deroghe temporanee, ritenute necessarie nell’Unione e coerenti con le deroghe specifiche previste a livello convenzionale. In particolare, l’immissione in commercio e l’uso del Dechlorane Plus sono autorizzati fino al 26 febbraio 2030 per:

  • applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa;
  • applicazioni di diagnostica medica per immagini;
  • dispositivi e strutture per la radioterapia.

Sono inoltre consentiti, per pezzi di ricambio o per la riparazione di prodotti per i quali il Dechlorane Plus era stato inizialmente utilizzato:

  • veicoli a motore terrestri;
  • macchine industriali fisse per agricoltura, silvicoltura ed edilizia;
  • apparecchiature a motore destinate all’uso in ambito marittimo, nel giardinaggio, nella silvicoltura e all’aperto, diverse da quelle rientranti nelle categorie precedenti;
  • applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa;
  • strumenti di analisi, misurazione, controllo, monitoraggio, prova, produzione e ispezione.

Per tali categorie, la deroga vale fino al termine del ciclo di vita dei prodotti o fino al 31 dicembre 2043, se tale data è anteriore. Per i pezzi di ricambio relativi a dispositivi medici e a dispositivi medico-diagnostici in vitro, la deroga vale fino al termine del ciclo di vita dei rispettivi prodotti.

Continuità d’uso dei prodotti già immessi o già in uso

Il regolamento chiarisce che gli articoli contenenti Dechlorane Plus coperti da deroga e già in uso nell’Unione alla data di scadenza della deroga pertinente, o prima, possono continuare a essere utilizzati anche dopo tale data. Inoltre, i pezzi di ricambio relativi alle applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa, se presenti nel territorio dell’Unione al 31 dicembre 2043 o prima, possono continuare a essere immessi in commercio e utilizzati anche successivamente.

Riesame della Commissione e possibili proroghe

La Commissione deve valutare entro il 1° aprile 2028 la necessità di prorogare le deroghe specifiche relative alle applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa, alla diagnostica medica per immagini e ai dispositivi e strutture per la radioterapia. Tale riesame si colloca in vista della conferenza delle parti prevista per maggio 2029, nella quale potrà essere decisa l’eventuale proroga convenzionale delle deroghe per la sostanza.

Entrata in vigore e effetto diretto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Integrazione del Dechlorane Plus nell’allegato I del regolamento 2019/1021

L’articolo 1 e l’allegato del regolamento aggiungono il Dechlorane Plus alla parte A dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021. La sostanza è identificata con i numeri CAS 13560-89-9, 135821-03-3 e 135821-74-8 e con numero CE 236-948-9; il testo precisa che la denominazione comprende gli isomeri sin- e anti-.

Divieto generale e disciplina delle concentrazioni come contaminante non intenzionale in tracce

Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021, per le sostanze incluse nell’allegato I sono vietate fabbricazione, immissione in commercio e uso. Per il Dechlorane Plus, il regolamento fissa un valore limite come contaminante non intenzionale in tracce: fino al 15 aprile 2028 la soglia è pari o inferiore a 1 000 mg/kg (0,1 % in peso), mentre successivamente scende a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).

Deroghe temporanee per usi specifici

Sono autorizzati, in deroga al divieto generale, l’immissione in commercio e l’uso del Dechlorane Plus nelle applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa, nonché nelle applicazioni di diagnostica medica per immagini e nei dispositivi e strutture per la radioterapia, fino al 26 febbraio 2030. Il regolamento prevede inoltre deroghe per pezzi di ricambio e riparazione di veicoli a motore terrestri, macchine industriali fisse per agricoltura, silvicoltura ed edilizia, apparecchiature a motore per uso marittimo, giardinaggio, silvicoltura e outdoor, applicazioni aerospaziali/spaziali/difesa e strumenti di analisi, misurazione, controllo, monitoraggio, prova, produzione e ispezione, fino al termine del ciclo di vita dei prodotti o fino al 31 dicembre 2043 se anteriore; per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro la deroga vale fino al termine del ciclo di vita.

Continuità d’uso degli articoli già presenti sul mercato o in uso

Gli articoli contenenti Dechlorane Plus rientranti nelle deroghe e già in uso nell’Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima possono continuare a essere utilizzati dopo tale data. Inoltre, i pezzi di ricambio per applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa presenti nel territorio dell’Unione al 31 dicembre 2043 o prima possono continuare a essere immessi in commercio e usati anche oltre tale data.

Obbligo di riesame e possibile proroga delle deroghe

La Commissione deve valutare la necessità di prorogare le deroghe specifiche per le applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa, per la diagnostica medica per immagini e per i dispositivi e le strutture per la radioterapia entro il 1° aprile 2028, in vista della conferenza delle parti prevista per maggio 2029. La durata massima delle deroghe è coerente con il quadro della convenzione di Stoccolma e può essere prorogata per un ulteriore periodo di cinque anni, se del caso.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze chimicheprodotti chimicisalute pubblicamercato interno

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