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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47924/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 42, 43, 110, 629 c.p. e 192 c.p.p.): si contestava la responsabilità sostenendo che l'intermediazione fosse diretta esclusivamente ad aiutare la vittima su richiesta del nipote; 2) violazione dell'art. 114 c.p. e vizio di motivazione: si sosteneva la marginalità del contributo dell'imputato, rilevando che il "cavallo di ritorno" era già stato richiesto autonomamente dalle altre persone coinvolte; 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4 c.p., stante la modesta somma richiesta (800 euro); 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), con la censura che la motivazione sarebbe limitata a formule di stile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello che aveva qualificato l'attività di Fabozzo come centrale nell'estorsione, svolgendo ruolo di «ponte» tra estorsori e vittima, escludendo quindi una partecipazione di mera marginalità. Ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 114 c.p. per attenuare la responsabilità, ha escluso la tenuità del danno ai fini dell'art. 62, n. 4 c.p. (tenuto conto anche dell'impatto sulla situazione economica della vittima) e ha negato le attenuanti generiche richiamando lo stato di latitanza, la misura alternativa violata e i precedenti gravi. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiama il concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che Fabozzo avesse un ruolo concorsuale determinante nell'estorsione svolgendo funzione di collegamento tra gli autori e la vittima.

  • art. 629 cod. pen.

    Natura del reato contestato (estorsione): la sentenza conferma che l'evento estorsivo si è perfezionato e che l'intermediazione di Fabozzo è stata essenziale al suo compimento.

  • art. 42 cod. pen.

    Rinvio normativo richiamato nella censura sulla responsabilità personale; la Corte non ha ritenuto che sussistessero elementi che escludessero la colpevolezza dell'imputato.

  • art. 43 cod. pen.

    Rinvio alle cause di giustificazione/condotta: la Corte ha ritenuto infondate le deduzioni difensive volte a escludere il dolo o a qualificare l'atto come animo di solidarietà.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura sulla valutazione della prova: la Corte di legittimità ha ritenuto che la valutazione probatoria di merito non fosse viziata.

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante relativa alla partecipazione di minore rilevanza: la Corte ha interpretato la norma richiedendo che il contributo del concorrente sia così tenue da essere trascurabile nella causalità dell'evento; nel caso concreto il contributo di Fabozzo non è stato ritenuto tale.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante della particolare tenuità del danno o del vantaggio: la Corte ha ricordato che, per reati pluri-offensivi come estorsione, la valutazione è complessiva e deve considerare anche danni non patrimoniali (minacce/violenza); la somma non è stata ritenuta di speciale tenuità in rapporto alla situazione della vittima.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego motivato con la commissione del reato durante misura alternativa, lo stato di latitanza e i gravi precedenti, quali elementi ostativi al riconoscimento.

  • art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)

    Norma disciplinante la trattazione scritta in Cassazione (misure introdotte per contesto emergenziale): applicata per lo svolgimento del processo in forma scritta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato: la Corte ha disposto la condanna a euro 3.000.

Massime di principio

  • Il ruolo dell'intermediario in una estorsione viene valutato concretamente: non basta affermare di aver agito a favore della vittima; occorre dimostrare l'assenza di interesse e la non incidenza causale sull'evento criminoso.
  • Per ottenere l'attenuante ex art. 114 c.p. (partecipazione di minore rilevanza) il contributo del concorrente deve essere talmente marginale da risultare trascurabile nell'economia causale del reato; una minore efficacia causale non è automaticamente sufficiente.
  • La valutazione della tenuità del danno (art. 62, n. 4 c.p.) è complessiva per reati pluri-offensivi come l'estorsione: si considerano non solo gli importi ma anche gli effetti delle minacce/violenza e la condizione della vittima.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con elementi quali la reiterazione delinquenziale, la latitanza o la commissione del reato in violazione di misure alternative; il giudice di merito non è tenuto a menzionare ogni elemento favorevole, ma solo quelli ritenuti decisivi.
  • In Cassazione i motivi generici, ricostruzioni alternative dei fatti o semplici richieste di rivalutazione pro reo della prova sono spesso inammissibili: il ricorso deve contenere censure specifiche e non manifestamente infondate.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso sia ritenuto colposamente infondato.

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