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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16480/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione, per violazione di norme processuali ed erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.: il ricorrente, soggetto straniero e senza fissa dimora, aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia (Avv. Enrico Chianese) in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto; tale elezione era richiamata esplicitamente nell'intestazione e nel corpo dell'atto di appello. La Corte di appello aveva dichiarato l'appello inammissibile per mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione; il ricorrente deduceva che la dichiarazione già resa in udienza e richiamata nell'atto di appello doveva essere valutata come sufficiente e non era necessario depositare nuovamente il verbale d'udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, trasmettendo gli atti alla Corte d'Appello di Roma per il prosieguo. La Corte ha ritenuto che, in presenza di una chiara elezione di domicilio resa nel corso del giudizio (qui durante l'udienza di convalida) e richiamata espressamente nell'atto di appello, non si può adottare una lettura eccessivamente formalistica dell'art. 581, comma 1-ter: la dichiarazione di domicilio antecedente e presente agli atti, se adeguatamente allegata e richiamata, può soddisfare l'onere previsto ovvero quantomeno giustificare una richiesta di integrazione anziché una pronuncia immediata di inammissibilità. La decisione sottolinea la necessità di un'interpretazione bilanciata e costituzionalmente orientata (diritto di difesa e accesso alla giustizia), con particolare tutela per soggetti senza fissa dimora e con richiamo alla cooperazione difensore/uffici di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    la dichiarazione o l'elezione di domicilio deve essere depositata "con" l'atto di impugnazione, ossia, contestualmente all'atto di appello

    La Corte rileva che la norma richiede il deposito della dichiarazione di domicilio unitamente all'atto, ma ammette che una dichiarazione già presente nel fascicolo e richiamata in modo chiaro nell'atto di appello possa soddisfare la finalità della norma (agevolare la notifica) e non debba essere automaticamente ignorata con lettura eccessivamente formalistica.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare che il comma 1-ter non impone gli stessi vincoli temporali del comma 1-quater (che riguarda ipotesi specifiche legate al giudizio in assenza), e quindi non obbliga che l'elezione sia effettuata dopo la sentenza.

  • art. 164 cod. proc. pen.

    Richiama l'efficacia dell'elezione di domicilio e, combinato con art. 601, indica che un'elezione valida ha effetti per le notificazioni; svolge funzione sistematica per sostenere la perdurante efficacia di una elezione di domicilio resa in precedenza e presente agli atti.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Norma sulle notificazioni che viene richiamata per spiegare che il domicilio eletto e valido è idoneo a consentire le notificazioni del decreto di citazione in giudizio.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Citato come possibile norma che disciplina la dichiarazione/elezione di domicilio per l'imputato non detenuto o internato; la Corte ammette che l'elezione prevista all'art.161 possa essere rilevante e allegabile anche se antecedente al provvedimento impugnato.

  • art. 156, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle limitazioni e delle modalità delle notificazioni e dell'efficacia delle elezioni di domicilio.

  • Corte Cost. n. 34 del 2020

    Citazione giurisprudenziale per ribadire che il potere di impugnazione è connesso al diritto di difesa; la norma processuale non deve essere interpretata in modo da limitare irragionevolmente il diritto di impugnare.

  • Corte EDU, Succi e altri c. Italia (28/10/2021)

    Richiamata per i principi di scopo legittimo e proporzionalità delle restrizioni al diritto di accesso alla giustizia; impone un'interpretazione non eccessivamente formalistica dei requisiti di ammissibilità.

  • Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 14, par. 5

    Richiamato per sottolineare il diritto al riesame da una giurisdizione superiore, a conforto dell'interpretazione che tutela il diritto di impugnare.

  • Protocollo n. 7 alla Convenzione europea, art. 2

    Analogamente richiamato per il diritto al ricorso in secondo grado, come elemento di sistema che limita interpretazioni eccessivamente restrittive dei requisiti formali.

  • d.lgs. n. 150 (norme di riforma, c.d. "Cartabia")

    La modifica normativa (art. 33 d.lgs.) ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter; la Corte interpreta la norma alla luce della finalità di rendere più efficiente la notifica senza comprimere indebitamente il diritto di difesa.

Massime di principio

  • La dichiarazione o elezione di domicilio già resa nel corso del procedimento e presente agli atti, se richiamata in modo chiaro nell'atto di impugnazione, può soddisfare la finalità dell'art. 581, comma 1-ter, evitando una lettura automaticamente formalistica che porti all'inammissibilità.
  • In presenza di soggetti senza fissa dimora che hanno eletto domicilio presso il difensore, la Corte deve valutare l'effettiva presenza e richiamo della elezione nei documenti; se la dichiarazione è nel fascicolo, il giudice dovrebbe richiedere integrazione solo se necessario e proporzionato, non dichiarare immediatamente l'appello inammissibile.
  • Il requisito del "deposito con l'atto" va interpretato tenendo conto della finalità (agevolare le notifiche): pertanto l'allegazione antecedente e richiamata può essere considerata valida, sempre che sia chiara, univoca e verificabile.
  • Una risposta formalistica che ignori allegazioni chiare della difesa può ledere il diritto di difesa e l'accesso al giudice per violazione dei principi costituzionali e sovranazionali (art. 24 Cost., art. 6 CEDU e norme internazionali); l'interpretazione deve rispettare proporzionalità e scopo legittimo.
  • Il difensore ha il dovere deontologico di richiamare e rendere agevole la verifica delle elezioni di domicilio; la cancelleria e la Corte dovrebbero cooperare (eventuale invito a integrazione) prima di pronunciare l'inammissibilità.
  • In caso di contrasto giurisprudenziale, prevale un approccio non meramente formale che tenga conto della specificità delle posizioni (es. imputati senza fissa dimora) e della documentazione già presente nel fascicolo.

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