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Circolare

Circolare n. 36 del 29/11/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l'aumento dei costi di energia elettrica e gas nel 2022 (terzo e quarto trimestre / mesi ottobre-novembre-dicembre), ne definisce beneficiari, percentuali e condizioni (incremento >30% dei prezzi di riferimento), modalità di utilizzo in compensazione, regole di cessione e tracciabilità, comunicazioni obbligatorie e fornisce risposte a quesiti pratici (locazione, POD, GNL/GPL, teleriscaldamento, società sportive, ecc.).

Crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (decreti Aiuti-bis n.115/2022, Aiuti-ter n.144/2022 e Aiuti-quater n.176/2022)

Punti principali

Crediti per il terzo trimestre 2022

Misure previste dall'art. 6 del decreto Aiuti-bis: crediti variabili (es. 25% per imprese energivore e per acquisto gas da imprese a forte consumo; 15% per imprese con contatori >=16,5 kW non energivore; 25% per non gasivore), condizionati a un incremento dei prezzi di riferimento superiore al 30% (raffronto 2° trim.2022 vs 2° trim.2019).

Crediti per il quarto trimestre 2022 (ott-nov-dec)

Art.1 del decreto Aiuti-ter e Aiuti-quater: aliquote maggiorate (es. 40% per imprese energivore e per gas non gasivore; 30% per non energivore con contatori >=4,5 kW), applicabili anche per il mese di dicembre 2022; medesima condizione dell'incremento >30% (raffronto 3° trim.2022 vs 3° trim.2019).

Soggetti beneficiari

Tutte le imprese residenti (incluse stabili organizzazioni), enti commerciali e, per la parte commerciale, enti non commerciali/ONLUS che rispettino i requisiti oggettivi; sono incluse imprese agricole e società sportive dilettantistiche di natura commerciale.

Requisiti e calcolo dell'incremento

Accesso subordinato a un incremento del prezzo della componente energia o del gas >30%. Per imprese senza dati 2019 si applicano valori convenzionali PUN+PD (es. 62,47 €/MWh per 2° trim.2019; 62,71 €/MWh per 3° trim.2019; 69,26 €/MWh per 1° trim.2019). Tutti i POD/PDR intestati all'impresa devono essere considerati nel calcolo.

Modalità di utilizzo e codici tributo

I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite F24 entro il 30 giugno 2023; sono non rimborsabili, non concorrono a formazione reddito/IRAP e non soggetti ai limiti annuali di compensazione. Codici tributo istituiti per terzo trimestre: 6968-6971; per ott-nov(±dic): 6983-6986.

Cedibilità e tracciabilità

I crediti sono cedibili solo per intero; dopo la prima cessione possono essere effettuate fino a due ulteriori cessioni limitate a banche, intermediari finanziari, gruppi bancari e imprese di assicurazione. È prevista la necessità del visto di conformità sulla documentazione in caso di cessione; sono stati istituiti codici per la comunicazione di cessione (7728-7731) e definite regole di tracciabilità con provvedimenti direttoriali.

Comunicazione all'Agenzia e termini

I beneficiari devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo del credito maturato nel 2022 entro il 16 marzo 2023 (pena decadenza per crediti non ancora fruiti). La comunicazione e le modalità sono definite con provvedimento dell'Agenzia.

Calcolo semplificato da parte del venditore e obblighi ARERA

Se il cliente si è rifornito dallo stesso venditore nel 1° trim.2019 e nei primi due trimestri 2022, il venditore, su richiesta, deve fornire entro 60 giorni (ARERA ha definito contenuti e sanzioni) una comunicazione con il calcolo dell'incremento e dell'ammontare del credito per il 2° trim.2022. Tale calcolo è semplificato e non sostituisce la responsabilità fiscale del contribuente.

Casi pratici e chiarimenti (locazione, POD, fatture miste)

Il conduttore che sopporta analiticamente il costo (riaddebito) può fruire del credito pur non essendo intestatario dell'utenza; deve conservare fatture, documentazione di riaddebito, contratto e prova di pagamento. In caso di fatture con consumi che coprono trimestri diversi, la spesa va ripartita per giorni per attribuire la quota corretta al periodo.

Aspetti specifici: CO2, GNL, GPL, autotrasporto e teleriscaldamento

Costi CO2 (ETS) riferiti all'energia consumata rientrano nella componente energia. GNL (gas naturale liquido) è considerato gas naturale e agevolabile; GPL non è gas naturale e quindi non agevolabile. Il gas usato per autotrasporto può rientrare nel credito (se non rivenduto). Per centrali di teleriscaldamento in cogenerazione va determinata la quota di gas per usi diversi dall'uso termoelettrico; si può usare il consumo convenzionale (0,220 mc/kWh) per separare le quote.

Cumulabilità e limiti fiscali

I crediti sono cumulabili con altre agevolazioni relative agli stessi costi purché il cumulo non superi il costo sostenuto; non concorrono alla formazione del reddito e della base IRAP; l'Agenzia può recuperare indebiti secondo poteri di controllo previsti.

Opzione alternativa: rateizzazione dei corrispettivi

Per le imprese con utenze in Italia è prevista la possibilità di rateizzare gli importi eccedenti l'importo medio 2021 per consumi da 1° ott.2022 al 31 marzo 2023 (fatturati entro 30.09.2023). L'accesso al piano di rateizzazione è alternativo all'utilizzo dei crediti per i mesi ott-dic 2022.

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