Circolare n. 1 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità operative per la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023: sanzioni ridotte al 3% per le comunicazioni derivanti da controlli automatizzati (periodi d’imposta 2019, 2020, 2021 o successive), le condizioni di pagamento in unica soluzione o a rate, la disciplina delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e l’estensione dei piani di dilazione fino a 20 rate trimestrali. Sono inoltre chiariti effetti della mancata corresponsione, la non rimborsabilità dei versamenti fatti e la proroga dei termini per la notifica delle cartelle relative al periodo 2019.
Art. 1, commi 153-159, legge n.197/2022 – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni
Punti principali
Ambito della definizione
Rientrano le comunicazioni di irregolarità previste dagli artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972 relative ai periodi d’imposta 2019, 2020, 2021 (e quelle recapitate successivamente): sanzioni rideterminate al 3% sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Elemento dovuto
Restano dovuti per intero imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive; la riduzione riguarda solo le sanzioni (3% invece del 10%).
Modalità e termini di pagamento
Per beneficiare della definizione occorre pagare entro i termini previsti dal d.lgs. 462/1997: unica soluzione entro 30 giorni (90 per avviso telematico) dalla comunicazione o prima rata entro lo stesso termine se si opta per la rateazione; rate successive ogni trimestre con interessi di dilazione.
Definizione delle rateazioni in corso (comma 155-156)
Le rateazioni regolarmente in corso al 1/1/2023 possono beneficiare della riduzione sanzionatoria: le sanzioni sono ricalcolate al 3% sull’importo residuo a quella data; il piano prosegue secondo le scadenze originarie (con l’eventuale estensione prevista). Decadenza dalla rateazione comporta perdita del beneficio.
Estensione dei piani di rateazione (comma 159)
Viene eliminata la distinzione per importi >5.000€: qualsiasi debito derivante da controlli può essere dilazionato fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo; la norma si applica anche ai piani in corso al 1/1/2023.
Conseguenze del mancato pagamento
In caso di omesso o tardivo pagamento oltre i limiti del lieve inadempimento la definizione non produce effetti: si applicano sanzioni ordinarie e si procede all’iscrizione a ruolo con le ordinarie modalità di riscossione.
Altre disposizioni rilevanti
I versamenti effettuati fino a concorrenza dei debiti definibili restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili (comma 157). I termini decadenziali per notificare le cartelle relative al periodo 2019 sono prorogati di un anno (comma 158).
Istruzioni operative e controllo interno
La circolare fornisce esempi pratici (ricalcolo sanzioni, riparametrazione rate e interessi) e incarica le direzioni regionali di vigilare sull’applicazione uniforme delle istruzioni da parte degli uffici.
Testo integrale
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