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Circolare

Circolare n. 33 del 6/10/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dal decreto Aiuti‑bis che limitano la responsabilità solidale di fornitori e cessionari ai soli casi di dolo o colpa grave, a condizione dell'acquisizione dei visti, asseverazioni e attestazioni previste; chiarisce gli indici e i criteri di valutazione dell'Agenzia nelle istruttorie; disciplina la cedibilità a correntisti da parte di banche; e fornisce procedure operative per correggere errori nella Comunicazione e nella Piattaforma nonché le condizioni per la remissione in bonis e le regole temporali per il Superbonus su unità immobiliari.

Modifiche Aiuti‑bis alla disciplina delle opzioni di cessione/sconto (art. 121 DL Rilancio) e chiarimenti su errori nella Comunicazione e nella Piattaforma

Punti principali

Limitazione responsabilità solidale

La responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è limitata ai casi di dolo o colpa grave se sono stati acquisiti, nel rispetto della legge, il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dagli artt. 119 e 121 (comma 1‑ter) del decreto Rilancio.

Efficacia retroattiva e condizione del cedente

Per i crediti nati prima dell'obbligo documentale, la limitazione di responsabilità si applica se il cedente (che coincida con il fornitore e non sia 'soggetto qualificato' come banche/intermediari/assicurazioni) acquisisce ora per allora la documentazione richiesta.

Nozioni di dolo e colpa grave

Richiamate le definizioni del d.lgs. 472/1997: dolo = volontà di evadere/ostacolare; colpa grave = imperizia o negligenza macroscopica. La valutazione considera il profilo professionale del cessionario e obblighi di diligenza specifici.

Indici per l'attività istruttoria

Gli indici indicati nella circolare 23/E (es. incoerenza reddituale, sproporzione tra credito e valore immobile, mancanza documentazione, mancata esecuzione lavori) sono esemplificativi e orientano l'Ufficio: la contestazione di concorso nella violazione sarà comunque limitata a casi di dolo o colpa grave.

Cedibilità ai 'correntisti' (banche e gruppi bancari)

Le banche e le società di gruppo possono cedere ai correntisti professionali che abbiano conto corrente con la banca, anche prima di aver esaurito le cessioni a soggetti qualificati; il correntista non può poi effettuare ulteriori cessioni. Il correntista non è tenuto a rifare l'istruttoria se la banca gli consegna la documentazione che dimostra la diligenza svolta.

Errori nella Comunicazione: rimedi ordinari

Errore di compilazione: entro il 5° giorno del mese successivo si può inviare una Comunicazione interamente sostitutiva; dopo tale termine il credito non ancora accettato può essere rifiutato tramite Piattaforma.

Errori formali vs sostanziali

Errori formali (es. recapiti, alcuni codici, dati catastali, data opzione) non invalidano l'opzione se sussistono i requisiti sostanziali; il cedente deve comunque segnalare correzione via PEC. Errori sostanziali (es. codice intervento, codice fiscale cedente, importi sovrastimati) richiedono procedure specifiche e possono comportare annullamento dell'accettazione.

Annullamento accettazione dei crediti

Se il credito è già accettato per errore, cedente e cessionario possono chiedere congiuntamente all'Agenzia l'annullamento dell'accettazione inviando istanza firmata (modello allegato) alla PEC indicata; l'annullamento riduce il plafond del cessionario e permette l'invio di nuova Comunicazione entro termini utili.

Remissione in bonis per Comunicazioni tardive

È ammessa la remissione in bonis se sussistono i requisiti sostanziali, non sono iniziate verifiche/accertamenti e si invia la Comunicazione entro la prima dichiarazione utile; è richiesto il versamento della sanzione minima di 250 euro tramite F24 (non compensabile).

Gestione dei rapporti tra cedente e cessionario

L'Agenzia è estranea ai rapporti civilistici tra le parti: non può sostituirsi al cessionario che non accetta/rifiuta. In caso di comunicazione inviata senza consenso il contribuente deve denunciare l'accaduto alle autorità competenti; l'Agenzia agirà in base agli esiti delle indagini.

Piattaforma cessione crediti: funzionamento pratico

I crediti comunicati sono resi disponibili nella Piattaforma entro il 10° giorno del mese successivo; l'accettazione/rifiuto si effettua tramite Piattaforma e non è annullabile dall'utente (salvo istanza all'Agenzia per annullamento). Segnalazioni e richieste vanno inviate alla PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Superbonus su unità immobiliari e regole SAL

Per persone fisiche non in attività d'impresa/arte/professione, il Superbonus è riconosciuto per spese fino al 31/12/2022 se al 30/09/2022 è stato realizzato almeno il 30% dell'intervento complessivo; i SAL per Superbonus possono essere al massimo due e ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento.

Testo integrale

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