Circolare n. 2 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le misure della cosiddetta "Tregua fiscale" introdotte dalla legge di bilancio 2023: regolarizzazioni delle violazioni formali, un ravvedimento speciale, definizioni e adesioni agevolate di atti e controversie tributarie, procedure conciliative e rinunce agevolate in Cassazione, regolarizzazione di omessi pagamenti derivanti da accordi e due misure per carichi affidati agli agenti della riscossione (stralcio fino a €1.000 per carichi 2000-2015 e nuova definizione agevolata per carichi 2000-30/06/2022). Sono indicati termini, modalità di pagamento (rateazioni possibili), esclusioni e effetti procedurali.
Legge di bilancio 2023 (L. 29/12/2022, n.197) – Misure della "Tregua fiscale"
Punti principali
1. Regolarizzazione violazioni formali (commi 166-173)
Sanatoria per violazioni formali commesse fino al 31/10/2022 non rilevanti ai fini di imponibile/versamento: versamento di €200 per ciascun periodo d'imposta, in due rate (31/03/2023 e 31/03/2024) e rimozione delle irregolarità; esclusioni (voluntary disclosure, attività estere, violazioni già divenute definitive, obblighi di monitoraggio fiscale quali quadro RW e IVIE/IVAFE, alcune comunicazioni per accesso a detrazioni). Proroga di 2 anni dei termini di decadenza per processi verbali di constatazione.
2. Ravvedimento speciale (commi 174-178)
Per tributi gestiti dall'Agenzia: possibilità di regolarizzare violazioni dichiarative (periodi fino al 31/12/2021 e antecedenti) mediante pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni oltre imposta e interessi; perfezionamento con pagamento (unico o prima rata) entro 31/03/2023 e rimozione irregolarità; rateazione in 8 rate trimestrali con interessi 2% annuo sulle rate successive; esclusioni (attività estere, violazioni già contestate con atto).
3. Adesione e definizione agevolata atti di accertamento (commi 179-185)
Riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo per accertamenti con adesione, avvisi di accertamento/rettifica/liquidazione (notificati o ancora impugnabili entro 31/03/2023) e inviti al contraddittorio; possibilità di definire in acquiescenza con stessa riduzione; pagamento anche rateale fino a 20 rate trimestrali (interessi legali sulle rate successive); esclusione della compensazione e della voluntary disclosure.
4. Definizione agevolata controversie tributarie (commi 186-205)
Definizione delle liti pendenti contro Agenzia Entrate o Agenzia Dogane (tutti i gradi) tramite pagamento calcolato sul valore della controversia: percentuali differenziate (100%, 90%, 40% o 15% in caso di soccombenza dell'Agenzia; 5% per Cassazione con soccombenza in tutti i gradi; regole specifiche per sanzioni 15%/40%). Domanda e pagamento entro 30/06/2023; se importo >€1.000 possibile rateazione fino a 20 rate trimestrali; decorrenze, sospensioni processuali (su richiesta fino al 10/07/2023) ed estinzione del processo; esclusioni (risorse proprie UE, IVA all'importazione, recupero aiuti di Stato).
5. Conciliazione agevolata (commi 206-212)
Alternativa alla definizione: accordo conciliativo ex art.48 d.lgs. 546/1992 per liti in primo/secondo grado contro Agenzia Entrate; sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, interesse legale e accessori; versamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione o rateazione (fino a 20 rate trimestrali); inadempimento comporta decadenza dal beneficio e iscrizione a ruolo con maggiorazioni.
6. Rinuncia agevolata dei ricorsi in Cassazione (commi 213-218)
Per controversie tributarie pendenti in Cassazione in cui l'Agenzia è parte: possibilità di rinunciare al ricorso (principale o incidentale) entro 30/06/2023 a seguito di definizione transattiva su tutte le pretese; pagamento delle imposte e sanzioni ridotte a 1/18 entro 20 giorni dalla sottoscrizione; esclusa compensazione; esclusioni analoghe alle altre disposizioni.
7. Regolarizzazione omessi pagamenti di rate (commi 219-221)
Permesso di regolarizzare omessi/carenti versamenti delle rate successive alla prima dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo, mediazione o conciliazione: versamento integrale della sola imposta entro 31/03/2023 o in max 20 rate trimestrali (prima rata 31/03/2023); esclusa compensazione; in caso di mancato perfezionamento si procede all'iscrizione a ruolo con sanzioni e interessi.
8. Stralcio debiti fino a €1.000 (commi 222-230)
Annullamento automatico al 31/03/2023 dei debiti residui ≤€1.000 (capitale+interessi iscrizione ruolo+sanzioni) per carichi affidati 2000‑2015 da amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti previdenziali; sospensione riscossione fino all'annullamento; per altri enti (non statali) annullamento limitato ad interessi/sanzioni/interessi di mora (escluso capitale e spese esecutive) salvo che l'ente decida di non applicarlo (opt-out entro 31/01/2023); rimborso spese di notifica/esecuzione disciplinato con richiesta da parte dell'agente della riscossione.
9. Nuova definizione agevolata carichi 2000-30/06/2022 (commi 231-252)
Possibilità di estinguere carichi affidati 01/01/2000‑30/06/2022 pagando solo capitale e spese di esecuzione/ notifica (esclusi interessi, sanzioni, aggio e altri accessori); adesione tramite dichiarazione telematica entro 30/04/2023; pagamento in unica soluzione entro 31/07/2023 o in max 18 rate con calendario prefissato (prima e seconda rata 31/07/2023 e 30/11/2023); effetti: sospensione termini di prescrizione/decadenza, sospensione/prosecuzione procedure esecutive, obblighi DURC, comunicazioni da agente della riscossione; esclusioni specifiche (risorse UE, aiuti di Stato, condanne Corte dei Conti, multe penali).
10. Attuazione, esclusioni e scadenze operative
Più provvedimenti del Direttore Agenzia/Agente della riscossione definiranno i dettagli operativi e i codici tributo; principali scadenze: 31/03/2023 (prima rata regolarizzazioni e ravvedimento), 30/04/2023 (dichiarazione per definizione carichi agente riscossione), 30/06/2023 e 30/07/2023/31/07/2023/30/06/2023/31/03/2024 a seconda delle misure; monitoraggio delle maggiori entrate destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Escluse varie fattispecie sensibili (attività estere, alcune imposte UE, aiuti di Stato, ecc.).
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