Cassazione Penale, Sentenza n. 9576/2025 del 10/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Taranto del 12/04/2023 (condanna per diffamazione contro Scarano Vincenzo), per non avere depositato con l'appello la dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. La ricorrente sosteneva invece che l'elezione di domicilio (del 24/09/2021) fosse già presente negli atti del primo grado, inserita nella procura alle liti conferita al difensore e specificata come valida anche per i gradi successivi, e che l'atto di impugnazione richiamasse espressamente tale elezione, sicché non poteva ritenersi inammissibile l'appello per un mero formalismo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'indirizzo delle Sezioni Unite (informativa provvisoria n. 15 del 24/10/2024) secondo cui, nonostante l'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter (I. 114/2024, abrogazione dal 25/08/2024), la disciplina si applica ancora alle impugnazioni proposte fino al giorno precedente l'abrogazione (24/08/2024) e deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notifica. Nel caso di specie il Tribunale aveva errato a ritenere irrilevante la elezione di domicilio del 24/09/2021, richiamata nell'appello e nella procura, per cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, codice di procedura penale
La norma, sebbene abrogata dal 25/08/2024 (L. 114/2024), si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 e va interpretata nel senso che non richiede necessariamente il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio nell'atto di impugnazione purché l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione e indichi la sua collocazione nel fascicolo, così da permettere l'immediata e univoca identificazione del luogo per la notifica
Legge n. 114/2024 (abrogazione)
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter a partire dal 25/08/2024; la Corte ha comunque chiarito la decorrenza temporale di applicazione della disciplina pre-abrogazione alle impugnazioni proposte entro il 24/08/2024
Informativa provvisoria n. 15 delle Sezioni Unite Penali (24/10/2024)
Le Sezioni Unite hanno indicato che la norma va interpretata in modo non meramente formalistico: è sufficiente il richiamo specifico alla precedente elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo per rendere valida l'impugnazione
Massime di principio
- Se l'impugnazione è stata proposta entro il termine di applicazione della norma poi abrogata (prima del 25/08/2024), la disciplina previgente trova ancora applicazione; controllare sempre la data di proposto dell'impugnazione rispetto alle abrogazioni
- Non sempre è necessario depositare nuovamente la dichiarazione/elezione di domicilio in sede di appello se esiste una precedente elezione inserita nel fascicolo: è sufficiente che l'appello richiami in modo espresso e specifico tale precedente elezione e ne indichi la collocazione nel fascicolo per permettere l'immediata identificazione del luogo di notifica
- Quando la procura alle liti o la dichiarazione di elezione di domicilio contengano espressa indicazione di validità per i gradi successivi e siano richiamate nell'atto di impugnazione, ciò può evitare l'inammissibilità per omissione formale
- Per evitare rischi procedurali è comunque buona prassi allegare copia della dichiarazione/elezione di domicilio o indicare chiaramente la sua esatta collocazione nel fascicolo processuale nell'atto di impugnazione
- I giudici devono evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche delle prescrizioni procedurali quando dagli atti risulti possibile individuare in modo certo il luogo per le notificazioni; l'omessa ri-deposizione non deve automaticamente comportare inammissibilità se è possibile identificare la precedente elezione
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