Cassazione Civile, Ordinanza n. 21044/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della sopravvenuta definizione agevolata della lite e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2004, fondato sulle risultanze di movimentazioni bancarie su conti correnti intestati ai soci che non avevano trovato riscontro nella contabilità aziendale né erano state giustificate dagli interessati. L'Ufficio ha così rideterminato il reddito imponibile della società applicando le relative sanzioni. La società ha impugnato l'atto e ha ottenuto accoglimento in primo grado; l'Agenzia ha proposto appello, respinto dalla CTR, e quindi ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, non specificati nel testo. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha chiesto la sospensione/definizione della controversia ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018, depositando poi istanza di estinzione con documentazione da cui risultava la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento della prima rata, senza notificazione di diniego da parte dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018
È richiamato quale base normativa della definibilità della controversia e della conseguente istanza di sospensione/definizione agevolata da parte della contribuente.
art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992
È applicato per la compensazione delle spese in caso di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è oggetto di definizione agevolata e dagli atti risulta la presentazione dell'istanza e il versamento della prima rata, in assenza di diniego dell'Amministrazione il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- L'estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione agevolata comporta la compensazione delle spese di lite secondo la disciplina processuale tributaria richiamata dalla Corte.
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