Sentenza n. 1801/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 260/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 117/2025 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.05.2025, notificata il 28.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di 500 euro sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 260/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di 500 euro quale contributo per la formazione. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva integralmente corrisposto le somme dovute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa del ricorrente era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero resistente in applicazione del principio di causalità, e liquidate in 400 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale e soddisfa la pretesa azionata, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere poste a suo carico in applicazione del principio di causalità quando la sua condotta abbia reso necessario il ricorso.
- In presenza di profili potenzialmente riconducibili a danno erariale, il giudice amministrativo può disporre la trasmissione del fascicolo alla competente Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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