Sentenza n. 5508/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del 2.10.25 del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato, rilasciato in data 1 maggio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca del 2 ottobre 2025 del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 1° maggio 2023, motivata con la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e l'assenza dell'asseverazione e della verifica di indisponibilità di manodopera
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia in forza del nulla osta del 1° maggio 2023, ha impugnato la revoca adottata il 2 ottobre 2025 dopo che, secondo la sua prospettazione, l'Amministrazione era rimasta inerte senza convocare tempestivamente lui e il datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Ha dedotto plurime violazioni di legge, carenza di istruttoria e dei presupposti, nonché eccesso di potere per la pretermissione delle garanzie di partecipazione procedimentale e per mancata rinnovazione della convocazione, senza adeguata motivazione. Ha sostenuto che sussistevano i requisiti per la stipula, inclusi asseverazione e verifica di indisponibilità di manodopera, e che il datore disponeva di capacità economica e finanziaria per assumere i lavoratori considerati. Ha inoltre contestato il computo della capacità assunzionale, sostenendo che dovessero rilevare i lavoratori che avevano effettivamente ottenuto il nulla osta, il visto ed erano entrati in Italia, anziché tutti quelli indicati nella domanda iniziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto decisivi l’ingresso legittimo del ricorrente in forza del nulla osta, l’inerzia dell’Amministrazione nel convocare tempestivamente lavoratore e datore di lavoro, il notevole intervallo tra rilascio e revoca e la mancata prova dell’effettiva notificazione degli atti endoprocedimentali. Tali circostanze hanno leso la partecipazione procedimentale e inciso sul processo decisionale: una convocazione corretta e l’attesa di un ulteriore tempo, considerata la durata del procedimento già imputabile all’Amministrazione, avrebbero potuto condurre a un esito diverso, nel rispetto di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità. Il ricorrente ha inoltre fornito un principio di prova dell’esistenza dei requisiti, dell’asseverazione e della verifica di indisponibilità, nonché della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, supportata dai dati sul fatturato 2022 e dalla situazione provvisoria 2023; l’Amministrazione non ha contestato nel merito tali allegazioni, limitandosi a rilevare la mancata trasmissione dell’asseverazione all’ITL. È stata quindi ritenuta ragionevole la richiesta di una nuova convocazione per verificare effettivamente i requisiti necessari alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Spese compensate.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione rilascia un nulla osta che consente l’ingresso in Italia per lavoro subordinato e poi ritarda significativamente la convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, non può fondare la revoca sulla mancata stipula senza considerare l’incidenza della propria inerzia e senza aver assicurato una convocazione effettiva e tempestiva.
- La mancata prova della notificazione degli atti endoprocedimentali può integrare una lesione delle garanzie partecipative, soprattutto quando il privato fornisca elementi documentali idonei a incidere sull’esito della valutazione amministrativa.
- In presenza di un procedimento già eccezionalmente dilatato per cause non imputabili al privato, i principi di buona fede, correttezza e leale cooperazione possono rendere ragionevole una nuova convocazione prima di adottare la revoca, così da verificare concretamente la sussistenza dei requisiti richiesti.
- Se il ricorrente fornisce allegazioni documentate sulla capacità economica e finanziaria del datore di lavoro e sui requisiti necessari alla stipula, l’Amministrazione deve confrontarsi con tali elementi nel merito; la mera rilevazione della mancata trasmissione di un documento a un ufficio non equivale a una contestazione sostanziale delle allegazioni.
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