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Sentenza

Sentenza n. 4124/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1994/2024 emessa in data 17 aprile 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire loro il beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile d'ufficio perché la procura alle liti, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e trasmessa in copia informatica via PEC, non indicava né il TAR competente né gli estremi della sentenza ordinaria da eseguire. Il Collegio ha inoltre esaminato la questione del contraddittorio sulla rilevabilità d'ufficio, osservando che l'assenza del difensore dei ricorrenti alla camera di consiglio comporta rinuncia implicita alla possibilità di interloquire e non impone l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., quando la questione sia rilevata in udienza. Sono state escluse sia la configurabilità della procura speciale per incorporazione nel ricorso telematico, sia la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura o errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. La procura separata, sottoscritta su supporto cartaceo e depositata in copia informatica insieme al ricorso nativo digitale, non può considerarsi validamente apposta in calce al ricorso quando sia priva di elementi idonei a identificare la controversia. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare apposta in calce la procura separata depositata telematicamente insieme all'atto, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga un oggetto specifico e consenta di ricostruire la volontà del sottoscrittore di conferire il mandato per quella determinata controversia. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito. Ha inoltre escluso la sanabilità ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale è requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., perché la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, al quale la parte avrebbe potuto attenersi prudenzialmente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, contenente elementi idonei a identificare l'oggetto, le parti, l'autorità giudiziaria e la controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è ispirata alla più ampia, effettiva e penetrante tutela del diritto di difesa e del contraddittorio

    L'avviso sulla questione rilevata d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è invece imposto quando il difensore, assente in udienza o in camera di consiglio, abbia rinunciato implicitamente a interloquire.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione adatta la procura separata al processo telematico, ma non esonera dall'indicazione di elementi specifici della controversia né dimostra, da sola, la consapevolezza del sottoscrittore circa il contenuto dell'atto rappresentativo.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina propria del processo amministrativo sulla procura speciale quale requisito di ammissibilità.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di sanatoria dei difetti della rappresentanza non opera quando la procura speciale manchi o sia inidonea al momento della proposizione del ricorso amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non è concessa quando esistano indirizzi interpretativi cui la parte avrebbe potuto conformarsi prudenzialmente.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto ai ricorrenti dalla sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale deve contenere elementi specifici ed esaustivi che consentano di identificare la controversia; il mero deposito congiunto dei documenti non rende valida una procura assolutamente generica.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso: non è sufficiente che sia conferita anteriormente alla notificazione o al deposito dell'atto.
  • La disciplina tecnica che considera apposta in calce la procura separata depositata telematicamente insieme al ricorso non equipara automaticamente la procura a una procura speciale materialmente congiunta al ricorso e non esonera dall'esigenza di specificità del mandato.
  • La carenza della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., né mediante regolarizzazione successiva.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la pronuncia giurisprudenziale successiva abbia confermato un indirizzo interpretativo già esistente e la parte avrebbe potuto adottare, con ordinaria prudenza, la soluzione processuale più cautelativa.
  • Quando il difensore non compare all'udienza o alla camera di consiglio, la sua assenza può integrare rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, con conseguente esclusione dell'obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., se la questione è emersa in udienza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoDecadenza e tardivitàTutela del terzo

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