Cassazione Civile, Sentenza n. 35502/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Liguria che aveva rigettato l'appello avverso la decisione della CTP di Imperia. Il ricorrente contestava la validità della cartella esattoriale n. 05220010020934663 relativa a sanzioni ILOR per gli anni 1991 e 1992 irrogate alla s.a.s. Maccioni Fiori, sostenendo principalmente: 1) la cartella sarebbe stata notificata oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 25, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 602/1973 e la CTR non avrebbe esaminato adeguatamente tale motivo; 2) anche nei confronti del socio coobbligato (il ricorrente) la notifica avrebbe dovuto rispettare lo stesso termine, per cui sarebbe maturata la decadenza dell'azione esattoriale nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: sul punto della presunta decadenza ha confermato che i termini di cui all'art. 25 DPR 602/1973 decorrono dal momento in cui l'accertamento diviene definitivo, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza che decide il merito, e che la decadenza è definitivamente interrotta con la notifica della cartella nei confronti dell'obbligato principale. Le successive notifiche ai coobbligati hanno carattere strumentale ai fini esecutivi e non riaprono la decadenza, essendo soggette al normale termine di prescrizione. La Corte ha inoltre ribadito la natura di responsabilità illimitata e solidale dei soci di una s.a.s., che legittima l'esazione nei confronti del socio senza necessità di una nuova notifica dell'atto impositivo originario. Sono state condannate le spese di giudizio del resistente costituito, liquidate in complessivi € 2.300,00, e disposto il pagamento degli oneri relativi al contributo unificato secondo le norme vigenti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, primo comma, lett. c)
I termini di decadenza per la notifica della cartella esattoriale decorrono dal momento in cui l'accertamento diventa definitivo (passaggio in giudicato della sentenza sul merito). La notifica della cartella all'obbligato principale interrompe definitivamente la decadenza; notifiche successive ai coobbligati sono strumentali per l'esecuzione e non incidono sulla decadenza già interrotta.
codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Richiamato dal ricorrente come vizio di motivazione/errata applicazione di legge; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla presunta mancata valutazione della decadenza.
codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta errata interpretazione della norma sulla decadenza nei confronti del coobbligato; la Corte ha respinto la lettura avanzata dal ricorrente.
codice civile, art. 2291
Conferma della responsabilità illimitata e solidale dei soci di una s.a.s.; tale regime consente l'esazione in capo al socio senza necessità di nuova notifica dell'atto impositivo originario, salvo diversa disposizione.
codice civile, art. 2304
Richiamato per spiegare le condizioni ordinarie della responsabilità del socio; la Corte ha ritenuto che, sul piano tributario, il debito del socio coincide con quello della società e può essere eseguito secondo le ordinarie regole civili richiamate.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata (esempi)
Richiami a precedenti decisivi: Cass. 24322/2014 (sulla definitiva interruzione della decadenza con la notifica all'obbligato principale), Cass. 30/08/2013 n.19985, Cass. 9/05/2007 n.10584, Cass. 24/03/2011 n.6734, Cass. 6/09/2006 n.19188 e SS.UU. 28709/2020 (sulla imputazione del presupposto impositivo delle società di persone direttamente ai soci). Tali precedenti sono stati usati per confermare che la sussidiarietà non esclude la solidarietà e che non è necessaria una nuova notifica dell'atto impositivo al socio coobbligato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato e alla determinazione dell'ulteriore importo dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- La decadenza prevista dall'art. 25 DPR 602/1973 decorre dal momento in cui l'accertamento diviene definitivo (passaggio in giudicato) e non dal momento della prima contestazione amministrativa; pertanto, nel valutare la tempestività della cartella occorre verificare quando l'accertamento è divenuto definitivo.
- La notifica della cartella esattoriale all'obbligato principale interrompe definitivamente la decadenza; eventuali successive notifiche a coobbligati hanno funzione esecutiva e non reintegrano o riaprano la decadenza già interrotta, essendo soggette all'ordinario termine di prescrizione.
- Nei rapporti con società di persone (es. s.a.s.) permane la responsabilità illimitata e solidale dei soci: l'agente della riscossione può esigere il debito tributario nei confronti del socio senza necessità di una nuova notifica dell'atto impositivo originario, salvo diversa disposizione normativa o esigenze specifiche comprovate.
- Per contestare con successo la validità di una cartella per tardività della notifica, il contribuente deve dimostrare che il termine di decadenza era effettivamente maturato (ossia che l'accertamento fosse già definitivo prima del termine), tenendo conto che l'interruzione opera con la notifica all'obbligato principale.
- In fase difensiva è importante distinguere tra questioni sostanziali (es. insussistenza del debito o vizi dell'accertamento) e questioni procedurali legate ai termini di notifica: la giurisprudenza consente all'esattore di perseguire coobbligati dopo un'inutile escussione del patrimonio sociale, senza necessità di reiterare atti impositivi.
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