Sentenza n. 79/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa emanazione di misure cautelari quanto al ricorso RG n. 322 del 2025: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 307 del 21 maggio 2025 del dirigente responsabile “SC Acquisizione beni e servizi” di ARCS - Azienda regionale di coordinamento per la salute della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto “20SER027CUC - gara a procedura aperta indetta dall'azienda di coordinamento per la salute (ARCS) per conto della centrale unica di committenza regionale (CUC) per la stipula di accordi quadro, ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. n. 50/2016, per il servizio di fornitura territoriale e ospedaliera di ausili per incontinenza a ridotto impatto ambientale, in favore degli enti del servizio sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia. Aggiudicazione e approvazione verbali”, con riferimento al lotto 1 (CIG: 9919779C95), nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso (ancorché non conosciuto), compresi: il documento istruttorio, contenente la proposta di determinazione n. 313 del 19 maggio 2025, i verbali della commissione giudicatrice 18/03/2024, 28/03/2024, 09/04/2024, 18/04/2024, 07/05/2024, 28/05/2024, 03/06/2024, 14/06/2024, 09/07/2024, 18/07/2024, 06/09/2024, 12/09/2024, 19/09/2024, 27/09/2024, 02/10/2024, 11/10/2024, 18/10/2024, 23/10/2024, 30/10/2024, 05/11/2024, 14/11/2024, 20/11/2024, 25/11/2024, 02/12/2024, 09/12/2024, 18/12/2024, 15/01/2025, 22/01/2025, 29/01/2025, 03/03/2025, 13/03/2025, 31/03/2025 e il verbale del seggio di gara n. 3 del 4 aprile 2025, i verbali del seggio di gara n. 1 del 6/12/2023 e n. 2 dell’8/2/2024 e la determinazione n. 142 del 5 marzo 2024 del dirigente responsabile “SC Acquisizione beni e servizi” di ARCS. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SERENITY S.P.A. il 10\7\2025: per l’annullamento, previa emanazione di misure cautelari, degli atti già impugnati con il ricorso principale. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ESSITY ITALY S.P.A. il 11\7\2025: per l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ESSITY ITALY S.P.A. il 25\7\2025: per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso incidentale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ESSITY ITALY S.P.A. il 27\11\2025: per l’annullamento - della determinazione ARCS prot. n. 739 del 29.10.2025, pubblicata in data 31.10.2025 e notificata via PEC in data 03.11.2025, con cui l’Amministrazione ha annullato in autotutela la determinazione ARCS n. 307 del 21.05.2025, nonché disposto l’aggiudicazione della procedura in oggetto, con riferimento al lotto 1, alle ditte Fater e Santex; - di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso (ancorché non conosciuto), compresa la nota ARCS prot. n. 43635 del 03.11.2025; la proposta di determinazione prot. n. 752 del 24.10.2025; i verbali della Commissione di gara del 08.07.2025, del 18.08.2025, del 10.09.2025, del 23.09.2025, del 08.10.2025 e le relative tabelle valutative e di punteggio; la determinazione ARCS prot. n. 536 del 12.08.2025; la convocazione prot. n. 32740 del 13.08.2025; l’avviso di seduta pubblica prot. n. 36625 del 17.09.2025; la determinazione dirigenziale n. 142 del 05.03.2024; nonché del “Regolamento disciplinante la nomina e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016”, approvato con Decreto ARCS n. 221 del 28.12.2021; - nonché, ove occorrer possa, e nei limiti di quanto infra articolato, della lex specialis di gara e, in particolare, del bando di gara, della determinazione di indizione n. 390 del 23.06.2023, del disciplinare di gara e relativi allegati, del Capitolato Tecnico, dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante e della determina n. 661/2023 di rettifica della lex specialis. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SERENITY S.P.A. il 3\12\2025: per l’annullamento della determinazione n. 739 del 29 ottobre 2025 del dirigente responsabile “SC Acquisizione beni e servizi” di ARCS, di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso (ancorché non conosciuto), compresi il documento istruttorio, contenente la proposta di determinazione n. 752 del 24 ottobre 2025, riportato nella suddetta determinazione n. 739 del 29 ottobre 2025, la determina n. 536 del 12 agosto 2025 del dirigente responsabile “SC Acquisizione beni e servizi” di ARCS; i verbali della commissione giudicatrice n. 34 dell’8/7/2025, n. 35 del 18/8/2025, n. 36 del 10/9/2025, il verbale del seggio di gara del 23/9/2025 e relativo prospetto riepilogativo. Quanto al ricorso RG n. 343 del 2025: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - in relazione al Lotto 1, della Determinazione del Responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi” n. 307 del 21 maggio 2025, di aggiudicazione a Fater S.p.A. (prima in graduatoria) e ad Essity S.p.A. (seconda in graduatoria), e della relativa proposta di aggiudicazione n. 313 del 19/05/2025; - di tutti gli atti e i verbali di gara, e relativa approvazione, ivi compresi in particolare, i verbali del Seggio di gara n. 1 del 06/12/2023, n. 2 del 08/02/2024, del 31/01/2024, nonché i verbali della Commissione Giudicatrice delle sedute del 18/03/2024, 28/03/2024, 09/04/2024, 18/04/2024, 07/05/2024, 28/05/2024, 03/06/2024, 14/06/2024, 09/07/2024, 18/07/2024, 06/09/2024, 12/09/2024, 19/09/2024, 27/09/2024, 02/10/2024, 11/10/2024, 18/10/2024, 23/10/2024, 30/10/2024, 05/11/2024, 14/11/2024, 20/11/2024, 25/11/2024, 02/12/2024, 09/12/2024, 18/12/2024, 15/01/2025, 22/01/2025, 29/01/2025, 03/03/2025, 13/03/2025, 31/03/2025, e dei relativi Allegati, la Determinazione Dirigenziale n. 142 del 05/03/2024 di ammissione degli operatori economici, il verbale del seggio di gara n. 3 del 04/04/2025, la graduatoria di gara, il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta Fater, e dei relativi verbali di contenuto ignoto; - in quanto occorrer possa, della lex specialis di gara ed, in particolare, del bando di gara, della Determinazione di indizione n. 390 del 23/06/2023, del Disciplinare di gara e relativi allegati, del Capitolato Tecnico, dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante e della Determina n. 661/2023 di rettifica della lex specialis; - di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO dell'illegittimità dei suddetti atti e provvedimenti; PER LA CONDANNA della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente aggiudicazione della gara alla ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto laddove nelle more stipulato con Fater S.p.A. e Essity Italy S.p.A. (ed al cui subentro la ricorrente si dichiara disponibile), e in via subordinata per equivalente, nella misura che verrà indicata in corso di causa. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ESSITY ITALY S.P.A. il 24\7\2025: per l’annullamento - della determinazione n. 307 del 21.05.2025 del dirigente responsabile “SC Acquisizione beni e servizi” di ARCS, nonché degli altri atti impugnati con il ricorso principale, nei limiti e in ragione di quanto articolato nelle mende infra articolate; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTEX S.P.A. il 30\7\2025: per l’annullamento in relazione al Lotto 1, degli atti già impugnati con il ricorso principale; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità dei suddetti atti e provvedimenti; PER LA CONDANNA della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente aggiudicazione della gara alla ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto laddove nelle more stipulato con Fater S.p.A. e Essity Italy S.p.A. (ed al cui subentro la ricorrente si dichiara disponibile), e in via subordinata per equivalente, nella misura che verrà indicata in corso di causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTEX S.P.A. il 24\10\2025: per l’annullamento in relazione al Lotto 1, nei limiti di interesse, di tutti gli atti relativi alla fase di riesame, ivi compresi in particolare i verbali della Commissione Giudicatrice nn. 34, 35 e 36 del 2025 e relativi allegati, il verbale della seduta del 23 settembre 2025 di contenuto non conosciuto, e il relativo allegato, nonché, in quanto occorrer possa, la DD n. 536/2025; - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità dei suddetti atti e provvedimenti; PER LA CONDANNA della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente aggiudicazione della gara alla ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto laddove nelle more stipulato con Fater S.p.A. e Essity Italy S.p.A. (ed al cui subentro la ricorrente si dichiara disponibile), e in via subordinata per equivalente, nella misura che verrà indicata in corso di causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ESSITY ITALY S.P.A. il 27\11\2025: per l’annullamento - della determinazione ARCS prot. n. 739 del 29.10.2025, con cui l’Amministrazione ha annullato in autotutela la determinazione ARCS n. 307 del 21.05.2025; - di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso (ancorché non conosciuto), compresa la nota ARCS prot. n. 43635 del 03.11.2025; la proposta di determinazione prot. n. 752 del 24.10.2025; i verbali della Commissione di gara del 08.07.2025, del 18.08.2025, del 10.09.2025, del 23.09.2025, del 08.10.2025 e le relative tabelle valutative e di punteggio; la determinazione ARCS prot. n. 536 del 12.08.2025 (e proposta di determinazione prot. n. 544 del 05.08.2025), con cui è stato nominato un consulente esterno per eseguire attività valutative a supporto della Commissione di gara; la convocazione prot. n. 32740 del 13.08.2025; l’avviso di seduta pubblica prot. n. 36625 del 17.09.2025; la determinazione dirigenziale n. 142 del 05.03.2024; nonché del “Regolamento disciplinante la nomina e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016”, approvato con Decreto del Dirigenziale ARCS n. 221 del 28.12.2021; - nonché, ove occorrer possa, e nei limiti di quanto infra articolato, della lex specialis di gara e, in particolare, del bando di gara, della determinazione di indizione n. 390 del 23.06.2023, del disciplinare di gara e relativi allegati, del Capitolato Tecnico, dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante e della determina n. 661/2023 di rettifica della lex specialis. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTEX S.P.A. il 10\12\2025: per l’annullamento in relazione al lotto 1, della Determinazione del Responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi”, n. 739 del 29 ottobre 2025, nella parte in cui, annullata in autotutela la determinazione ARCS n. 307 del 21.05.2025, ha individuato quale primo aggiudicatario del lotto 1 di gara la ditta Fater; - della comunicazione esiti di gara con nota prot. 0043639 /P/GEN/ ARCS, del 03/11/2025; - degli atti già impugnati con i secondi motivi aggiunti; - di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità dei suddetti atti e provvedimenti; PER LA CONDANNA della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente aggiudicazione della gara alla ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto laddove nelle more stipulato con Fater S.p.A. (ed al cui subentro la ricorrente si dichiara disponibile), e in via subordinata per equivalente, nella misura che verrà indicata in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del lotto 1 di una procedura aperta per la fornitura e distribuzione territoriale di ausili per incontinenza, dapprima disposta con determinazione n. 307 del 21 maggio 2025 e successivamente annullata in autotutela e sostituita dalla determinazione n. 739 del 29 ottobre 2025, nonché gli atti della rinnovata valutazione delle offerte
Esito
Favorevole al ricorrente (imprese concorrenti)
Prevale il privato
La controversia
I due ricorsi, riuniti per connessione, riguardavano il lotto 1 di una gara suddivisa in tre lotti, avente a oggetto la fornitura territoriale e ospedaliera di ausili per incontinenza a ridotto impatto ambientale e il relativo servizio di distribuzione, con due aggiudicatari, rispettivamente per il 60% e il 40% dell'importo contrattuale. Serenity, inizialmente terza classificata, ha contestato l'attribuzione dei punteggi tecnici relativi all'assenza di cuciture nella mutanda di fissaggio, alle certificazioni e alle migliorie degli ausili per bambini e dei pannolini anatomici. Santex, inizialmente quarta classificata, ha censurato l'attribuzione dei punteggi relativi all'assenza di cuciture, alle certificazioni e all'ampliamento della gamma, deducendo inoltre l'illegittima mancata esclusione di Serenity per la difformità dei codici ISO dei prodotti offerti. Essity, seconda classificata, ha proposto ricorsi incidentali e motivi aggiunti, contestando i punteggi attribuiti agli altri concorrenti e, dopo il riesame, la legittimità della rinnovata valutazione. In particolare, Serenity ed Essity hanno dedotto la violazione del principio di segretezza delle offerte, perché la Commissione aveva rivalutato le offerte tecniche dopo aver conosciuto e valutato anche quelle economiche, nonché l'illegittima integrazione della Commissione mediante un esperto esterno cui era stata affidata un'attività tecnico-valutativa sulle certificazioni. Sono state inoltre dedotte violazioni degli artt. 30, 68, 77 e 95 del d.lgs. 50/2016, della lex specialis, dei principi di par condicio, trasparenza, autovincolo e correttezza della valutazione tecnica, oltre a censure sull'annullamento d'ufficio e sull'omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività dei secondi motivi aggiunti di Serenity, affermando che il termine per impugnare la nuova aggiudicazione decorre dalla comunicazione ex art. 76 del d.lgs. 50/2016 o, in mancanza, dalla piena conoscenza dell'atto lesivo; la mera partecipazione alla seduta pubblica nella quale erano stati letti gli esiti della rivalutazione non anticipava il termine, poiché la portata lesiva derivava dalla successiva determinazione di aggiudicazione. Nel merito, il TAR ha respinto i motivi principali di Serenity. Ha ritenuto legittimo l'impiego della campionatura, poiché la lex specialis la aveva espressamente prevista quale parametro di valutazione dell'offerta tecnica; ha escluso vizi manifesti nelle valutazioni discrezionali sulle certificazioni; ha ritenuto corretta la valutazione delle caratteristiche degli ausili per bambini sulla base dell'efficacia concreta del prodotto; e ha considerato legittima l'attribuzione del punteggio a Fater per un sistema alternativo di prevenzione delle fuoriuscite ammesso dal chiarimento n. 41. Ha invece accolto i motivi subordinati relativi alla rinnovazione delle valutazioni. La rivalutazione era stata svolta dopo che la Commissione aveva già conosciuto e valutato le offerte economiche, in violazione della segretezza delle offerte e della par condicio; l'art. 77, comma 11, del d.lgs. 50/2016 non era applicabile, perché il rinnovo delle operazioni era avvenuto prima, e non a seguito, dell'annullamento dell'aggiudicazione. Inoltre, l'esperto esterno non si era limitato a un supporto istruttorio, ma aveva svolto una valutazione tecnico-discrezionale sulla pertinenza delle certificazioni, poi recepita dalla Commissione senza autonoma e motivata valutazione collegiale, in violazione della competenza esclusiva della Commissione giudicatrice. Il TAR ha quindi annullato la determinazione n. 739 del 29 ottobre 2025 limitatamente al lotto 1 e ha disposto la complessiva riedizione della gara, necessaria per ripristinare la segretezza di ogni elemento dell'offerta, compresa quella economica. Ha respinto la domanda risarcitoria per equivalente di Serenity per genericità e difetto di prova. Il ricorso principale e i primi motivi aggiunti di Serenity, nonché tutti i ricorsi e motivi di Essity e il ricorso principale e i motivi aggiunti di Santex, sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto gli atti originari erano stati ritirati e superati dall'autotutela e la riedizione integrale della gara rendeva prive di utilità le ulteriori domande. Le spese di entrambi i giudizi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi; il TAR ha riunito le controversie relative alla medesima gara e al medesimo lotto.
art. 120 c.p.a.
Il termine di impugnazione dell'aggiudicazione decorre, in via principale, dalla comunicazione prevista dall'art. 76 del d.lgs. 50/2016 o, negli altri casi, dalla conoscenza dell'atto; la piena conoscenza deve riguardare il contenuto concretamente lesivo.
art. 76 d.lgs. 50/2016
La comunicazione formale dell'aggiudicazione costituisce il principale riferimento per la decorrenza del termine di impugnazione.
art. 77 d.lgs. 50/2016
In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione (...), è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio della composizione della commissione.
La disposizione non giustifica la rivalutazione effettuata prima dell'annullamento dell'aggiudicazione e dopo la conoscenza delle offerte economiche.
art. 21-nonies l. 241/1990
È stata richiamata quale base dell'annullamento d'ufficio della precedente aggiudicazione; tale decisione, non autonomamente censurata, è stata considerata definitiva e intangibile.
artt. 30, 68 e 95 d.lgs. 50/2016
Sono stati richiamati con riferimento ai principi di concorrenza, alle caratteristiche tecniche e ai criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; le valutazioni tecniche sono sindacabili solo per manifesta illogicità o travisamento.
art. 74 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione.
Adunanza Plenaria n. 12/2020
La decorrenza del termine per impugnare l'aggiudicazione richiede una data oggettivamente riscontrabile, collegata agli obblighi formali di comunicazione o alla piena conoscenza del contenuto lesivo degli atti.
Adunanza Plenaria n. 5/2015
Il giudice ha seguito l'ordine di esame dei motivi indicato dalla ricorrente, esaminando prima quelli diretti a conseguire un diverso punteggio e poi quelli concernenti vizi radicali della procedura.
Massime di principio
- Nelle gare con separazione tra valutazione tecnica ed economica, la conoscenza delle offerte economiche prima della conclusione definitiva della valutazione tecnica impedisce una successiva rivalutazione imparziale delle offerte: se la Commissione rivaluta le offerte tecniche dopo avere conosciuto e valutato quelle economiche, è violato il principio di segretezza delle offerte, con conseguente necessità di riedizione complessiva della gara quando non sia possibile ripristinare la genuinità della procedura.
- L'art. 77, comma 11, del d.lgs. 50/2016, che consente la riconvocazione della medesima Commissione in caso di rinnovo conseguente all'annullamento dell'aggiudicazione, non è applicabile quando la rivalutazione delle offerte sia stata effettuata prima dell'annullamento dell'aggiudicazione e abbia costituito il presupposto dell'autotutela successiva.
- Nelle procedure di gara, un soggetto esterno può fornire alla Commissione un supporto meramente istruttorio o illustrativo, ma non può svolgere al suo posto valutazioni tecnico-discrezionali incidenti sull'attribuzione dei punteggi. La Commissione deve esprimere un autonomo e motivato giudizio collegiale, non limitarsi a recepire le valutazioni dell'esperto.
- Quando la lex specialis prevede espressamente che la campionatura costituisca parametro di valutazione della fornitura e dell'attribuzione del punteggio tecnico, la Commissione può utilizzare l'esame diretto dei campioni insieme alle schede e alle dichiarazioni dell'offerta; la campionatura assume così funzione sostanziale e qualificante, non meramente dimostrativa.
- Il termine per impugnare una nuova aggiudicazione decorre dalla comunicazione formale prevista dalla disciplina di gara o, in mancanza, dalla piena conoscenza dell'atto lesivo. La partecipazione alla seduta pubblica nella quale siano comunicati gli esiti della rivalutazione non anticipa il termine se la lesività deriva dalla successiva determinazione di aggiudicazione, che approva e rende definitivo l'esito.
- Le valutazioni tecniche della Commissione giudicatrice possono essere censurate in sede giurisdizionale solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o errori tecnici evidenti; non è sufficiente sostituire alla valutazione amministrativa una diversa lettura degli elementi dell'offerta.
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