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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00452/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la rimessione in termini ex art. 175 c. 2.1 c.p.p. per proporre appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli (26/10/2017, irrevocabile dal 12/02/2018). L’istanza si fondava sulla presunta nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio: secondo la difesa l’atto sarebbe stato consegnato a un soggetto non identificato indicato solo come "portiere" senza dichiarazione dell'incarico, la raccomandata informativa non sarebbe contenuta l'attestazione di assenza del destinatario e la firma sulla cartolina sarebbe difforme dalla relata; tutto cioè avrebbe reso inidonea la vocatio in iudicium e la notifica assolutamente nulla ex art. 179 c.p.p., impedendo la conoscenza del processo e giustificando la rimessione in termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse provato la mancata effettiva conoscenza della pendenza del processo, requisito per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. Dalla documentazione (relata di notifica del 14/07/2015 e raccomandata con avviso di ricevimento) risultava che l'atto era stato consegnato da ufficiale giudiziario al portiere identificato come Procopio Daniele per "precaria assenza" del destinatario e che la successiva raccomandata era stata ritirata da soggetto indicato come portiere. Pertanto la notificazione era conforme alle modalità previste dall'art. 157 c.p.p. e non sussisteva la nullità invocata. Condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La rimessione in termini richiede la prova della mancata effettiva conoscenza della pendenza del processo e dell'assenza di colpa; il ricorrente non ha fornito tale prova, perciò l'istanza è insufficientemente fondata.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    L'art. 157 consente la consegna dell'atto al portiere in caso di assenza del destinatario e prevede la comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento: la Corte ha interpretato la relata e la cartolina come conformi a tale disciplina e idonee a dimostrare la conoscenza della vocatio in iudicium.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    L'art. 179 disciplina la nullità della vocatio in iudicium; il ricorrente ha invocato una nullità assoluta per vizi formali della notifica, ma la Corte ha ritenuto che le modalità adottate non fossero in concreto inidonee a determinare la mancata conoscenza, escludendo la nullità denunciata.

  • art. 170 e 171 cod. proc. pen.

    Citate dal ricorrente per dedurre violazioni nella vicenda notificatoria; la Corte, nel giudicare l'inammissibilità del ricorso, ha ritenuto che non sussistessero vizi tali da configurare la nullità denunciata e quindi che non ricorressero i profili di illegittimità invocati.

  • art. 606 c.p.p. lett. c) ed e)

    Norme che individuano i motivi per il ricorso per cassazione (violazione di norme sul procedimento e motivazione insufficiente/contraddittoria): il ricorso era articolato su tali censure ma è stato giudicato inammissibile per insufficienza probatoria e mancata illustrazione di vizi decisivi.

  • art. 610 e 611 cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme che regolano il contraddittorio scritto e la possibile trattazione orale: la Corte ha proceduto con contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di trattazione orale, conformemente alle norme richiamate.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Riferito come circostanza nella quale D'Antonio aveva dichiarato domicilio; la notifica è risultata eseguita nel luogo dove il ricorrente aveva ritualmente dichiarato domicilio in occasione dell'avviso ex art. 415-bis.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. richiede prova convincente della mancata effettiva conoscenza del procedimento e dell'assenza di colpa: mere denunce generiche sulla notifica non sono sufficienti.
  • Se la relata di notifica documenta la consegna dell'atto ad un portiere identificato e è presente la raccomandata con avviso di ricevimento ritirata nello stesso luogo, il giudice tende a ritenere la notifica valida e idonea a produrre la conoscenza della vocatio in iudicium.
  • Per contestare validamente una notifica ricevuta da un terzo (es. portiere) è necessario fornire elementi concreti sull'inidoneità del soggetto a ricevere l'atto (es. assenza di legame contrattuale, assenza di funzione di custodia) e prove documentali di discrepanze nelle sottoscrizioni o nella procedura.
  • La mera asserzione di incongruenze formali senza riscontro probatorio nella relata o nella cartolina A/R è normalmente insufficiente a far dichiarare una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.
  • Chi impugna in Cassazione per vizi di notifica deve curare la produzione e l'analisi comparativa della documentazione (relata, cartolina A/R, firme, indicazioni del messo) per dimostrare l'effettiva inidoneità della procedura notificatoria.
  • L’esito negativo del ricorso comporta, oltre al rigetto/inammissibilità, la condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).

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