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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11788/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, su istanza di riesame proposta da Magliocco, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo (del 7.11.2022) relativo a insegne e marchi riconducibili alla Stanleybet Malta Ltd s.r.l. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione delle norme processuali (artt. 322 e 324 c.p.p.), sostenendo che il terzo proprietario non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare ma solo la propria titolarità/disponibilità del bene e l'assenza di rapporti di collegamento con l'indagato, perciò l'istanza di riesame era inammissibile; (2) errata applicazione dell'art. 4, comma 4-bis L. 401/1989 e degli artt. 1, commi 643 e 644 L. 190/2014, rilevando che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la scelta della Stanleybet di non partecipare alla procedura di regolarizzazione prevista dalla legge 190/2014, scelta che secondo il PM incideva sulla configurabilità del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, ribadendo il principio di diritto secondo cui il terzo che chiede la restituzione di cose sequestrate non può contestare la sussistenza dei presupposti cautelari (fumus del reato e periculum), potendo solo dimostrare la propria effettiva titolarità/disponibilità del bene e l'assenza di rapporti di collegamento concorsuale con l'indagato. Per tale motivo l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. La Corte ha inoltre rilevato che il Tribunale di merito dovrà valutare, in sede di rinvio, la documentazione depositata dalla difesa del terzo (anche ai fini di una possibile declaratoria di cessazione della materia del contendere).

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Rilevata nella prospettazione del PM come norma rilevante al fine di delimitare l'ambito di intervento del terzo nel procedimento di riesame del sequestro; la Corte richiama la giurisprudenza collegata per confermare che il terzo non può contestare i presupposti della misura cautelare.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamata assieme all'art. 322 c.p.p. per gli effetti processuali relativi all'istanza di riesame e alla legittimazione del terzo a proporre deduzioni limitate alla titolarità/disponibilità del bene e all'assenza di collegamenti con l'indagato.

  • art. 4, comma 4-bis L. 401/1989

    Norma penale richiamata dal Procuratore come rilevante per la configurazione del reato connesso all'attività di gioco/gestione; il PM sosteneva che la scelta della società di non partecipare alla procedura di regolarizzazione avrebbe rilevanza ai fini della configurabilità del reato, ma la Cassazione ha ritenuto il primo motivo (processuale) assorbente, annullando l'ordinanza per errata ammissibilità delle censure del terzo.

  • art. 1, commi 643 e 644, L. 190/2014

    Richiamati dal PM in connessione con la procedura di regolarizzazione che, se utilizzata, avrebbe potuto consentire il rilascio di concessione; la questione sostanziale sull'applicazione di questi commi è stata ritenuta assorbita dalla decisione sul primo motivo e rinviata al Tribunale.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020

    Norma processuale invocata dalla difesa del terzo per chiedere la trattazione orale del ricorso; citata come atto difensivo procedurale e registrata dalla Corte.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la memoria difensiva in Cassazione; la difesa del terzo ha depositato memoria ai sensi di tale articolo, informazione riportata nella motivazione.

Massime di principio

  • Il terzo proprietario di beni sottoposti a sequestro preventivo può solo proporre deduzioni relative alla propria titolarità o disponibilità del bene e all'inesistenza di rapporti di collegamento con l'indagato; non può in sede di riesame contestare i presupposti della misura cautelare (fumus e periculum).
  • Se il terzo dimostra l'effettività del diritto di proprietà o la reale disponibilità del bene, la sua richiesta di restituzione può essere accolta indipendentemente dal fumus del reato ascritto all'indagato.
  • Se il giudice di merito accoglie censure del terzo che travalicano i limiti consentiti (contestazione dei presupposti del sequestro), la decisione è soggetta ad annullamento in Cassazione e rinvio per nuovo giudizio.
  • Questioni di merito relative alla configurabilità di reati connessi (es. per scelta di non partecipare a procedure di regolarizzazione) possono essere rilevanti ma, se l'eccezione processuale di ammissibilità del terzo prevale, saranno valutate in sede di rinvio.
  • In casi analoghi, la difesa del terzo dovrebbe concentrarsi sulla prova della titolarità/disponibilità e sull'assenza di rapporti con l'indagato; l'attacco diretto all'esistenza dei presupposti cautelari è procedimentalmente inammissibile.

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