Cassazione Penale, Sentenza n. 18280/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Messina del 04/12/2020 che aveva rideterminato la pena a 9 mesi di reclusione e euro 300,00 di multa per il reato di furto semplice, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. in rapporto di equivalenza con la recidiva qualificata. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla commisurazione della pena, per la mancata esposizione delle ragioni che giustificassero la quantificazione della pena in misura distante dal minimo edittale.
La decisione
La Corte ha rilevato il decesso dell'imputato (Carbonaro Rocco, deceduto a Messina il 18/09/2022) e, richiamando l'art. 150 c.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per morte dell'imputato. Il pubblico ministero aveva chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha ritenuto applicabile l'estinzione del reato e ha escluso l'esistenza di ipotesi ostative previste dall'art. 129, comma 2 c.p.p. Decisione resa il 23/03/2023.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Era invocata dalla difesa come causa di applicazione/valutazione attenuante o di speciale disciplina nella determinazione della pena; la sentenza impugnata non ha fornito motivazione sulla sua (non) applicazione, motivo del primo motivo di ricorso.
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Norma relativa a un'attenuante effettivamente riconosciuta dalla Corte d'appello e posta in rapporto di equivalenza con la recidiva qualificata nella determinazione della pena.
art. 150 cod. pen.
Principio applicato dalla Corte di legittimità: se il decesso avviene prima dell'irrevocabilità della condanna, il reato si estingue e la sentenza di condanna va annullata senza rinvio.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Norma contenente ipotesi che possono limitare o incidere sulla pronuncia in caso di estinzione/decadenza; la Corte ha specificato che nessuna delle ipotesi ostative previste è ricorrente nel caso di specie.
Massime di principio
- Se l'imputato muore prima che la condanna diventi irrevocabile, si determina l'estinzione del reato ex art. 150 c.p. e la sentenza di condanna va annullata senza rinvio.
- La comunicazione e la prova del decesso (es. certificato di morte) da parte della difesa sono determinanti per far dichiarare l'estinzione del reato; il giudice verificherà la tempestività rispetto all'irrevocabilità della decisione.
- Eccezioni previste dalla normativa processuale (ad es. ipotesi di cui all'art. 129, comma 2 c.p.p.) devono essere valutate dal giudice: se non ricorrono, l'annullamento senza rinvio è la conseguenza ordinaria.
- Motivi di impugnazione relativi a vizi di motivazione o alla mancata applicazione di norme rilevanti (es. art. 131-bis) possono perdere efficacia pratica se nel frattempo il reato si estingue per decesso dell'imputato; tuttavia restano utili per valutare eventuali profili formali della decisione impugnata prima dell'estinzione.
- In procedimenti successivi o in casi analoghi, è opportuno verificare sempre la data di irrevocabilità della decisione e notificare tempestivamente il decesso al giudice e alle parti per ottenere la declaratoria di estinzione del reato.
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