Cassazione Penale, Ordinanza n. 22196/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'impugnazione irrituale ai sensi dei principi sulla colpa nella proposizione di ricorsi inammissibili.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la loro responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 681 c.p. I ricorsi deducevano, da un lato, il mancato corretto vaglio del nesso causale tra la condotta contestata e la mera presenza dei ricorrenti sul luogo del controllo; dall'altro, l'invocata applicabilità dell'art. 38-bis del d.l. n. 76 del 2020. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano aspecifiche e sostanzialmente riproduttive dei motivi di appello, già esaminati e respinti dalla Corte territoriale. In particolare, i ricorrenti non si confrontavano con la ratio della decisione impugnata, secondo cui l'art. 681 c.p. si applica a chiunque apra o tenga aperti luoghi di pubblico spettacolo senza osservare le prescrizioni dell'autorità, anche se in modo occasionale; inoltre, la Corte d'appello aveva accertato che gli imputati non erano meri presenti sul posto, ma soci accomandanti della società e soggetti che si erano concretamente adoperati per la predisposizione delle delimitazioni delle vie di fuga e la collocazione degli estintori. Quanto all'art. 38-bis d.l. n. 76 del 2020, il ricorso non si confrontava con la motivazione che escludeva la retroattività favorevole in caso di successione di leggi amministrative che regolano autorizzazioni, poiché il disvalore del fatto resta ancorato ai divieti vigenti al tempo della condotta. La censura sull'offensività in concreto è stata ritenuta meramente assertiva.
Norme richiamate
art. 681 c.p.
La norma non si applica solo a chi gestisce stabilmente e professionalmente il luogo di pubblico spettacolo, ma a chiunque lo apra o lo tenga aperto senza osservare le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica, anche in modo occasionale.
art. 38-bis d.l. n. 76 del 2020
La sua invocata retroattività favorevole è stata esclusa perché non opera rispetto alla successione di leggi amministrative che disciplinano autorizzazioni per attività il cui disvalore penale dipende dall'assenza delle stesse; il giudizio va compiuto secondo i divieti vigenti al momento del fatto.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa.
art. 616 c.p.p.
La disposizione è richiamata implicitamente nella parte dispositiva per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il reato di apertura o mantenimento di luogo di pubblico spettacolo senza le prescritte autorizzazioni o cautele può essere integrato anche da chi non svolga professionalmente l'attività, purché abbia concretamente aperto o tenuto aperto il luogo in violazione delle prescrizioni dell'autorità.
- Ai fini della responsabilità per la contravvenzione, non è decisiva la mera presenza sul luogo del controllo se la motivazione accerta un contributo concreto alla gestione materiale dell'attività o all'organizzazione delle misure richieste.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione dell'offensività in concreto deve essere sorretta da argomentazioni specifiche e calate nella motivazione di merito; una contestazione meramente assertiva non è idonea a scalfire la decisione.
- La retroattività della legge più favorevole non opera automaticamente quando la modifica interviene su discipline amministrative che regolano autorizzazioni rilevanti ai fini penali, se il disvalore del fatto resta ancorato alla mancanza del titolo richiesto al momento della condotta.
- In caso di ricorso inammissibile per colpa, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22094/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22095/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22097/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22104/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22108/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22133/2026 del 16/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →