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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42451/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva ridotto la pena ma confermato le condanne per: A) bancarotta patrimoniale per distrazione di somme (euro 2.600 e euro 9.375); B) bancarotta documentale ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2; C) aggravamento del dissesto ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 4. L'imputato, con quattro motivi, censurava: (1) insufficiente motivazione e prova circa l'attribuzione dei prelievi di euro 9.375; (2) errata qualificazione dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale (sosteneva che occorreva dolo diretto e non dolus eventuale); (3) carenza di argomentazione circa la consapevolezza che la tenuta delle scritture avrebbe effettivamente impedito la ricostruzione del patrimonio (si prospettava negligenza/imperizia e non dolo); (4) motivazione insufficiente circa il nesso causale tra la mancata tempestiva richiesta di fallimento e l'aggravamento del dissesto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha confermato la condanna per la bancarotta patrimoniale (distrazioni: euro 2.600 e euro 9.375), ritenendo provata la mancata giustificazione della destinazione delle somme e la riconducibilità dei prelievi all'imputato. Ha invece annullato la sentenza impugnata, limitatamente ai capi relativi alla bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2) e alla bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (art. 217, comma 1, n. 4), ritenendo che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato: a) sulla corretta qualificazione della condotta documentale (il Tribunale aveva accertato l'omessa tenuta della contabilità, cioè la fattispecie 'specifica' che richiede dolo specifico, mentre la Corte d'appello aveva ritenuto la diversa ipotesi senza argomentare il dolo specifico); b) sul nesso causale e sulle ragioni per cui il ritardo nella segnalazione del fallimento avrebbe aggravato il dissesto. Ha disposto l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare (bancarotta documentale)

    Distinzione tra omessa tenuta della contabilità (configura la fattispecie 'specifica' che richiede dolo specifico) e irregolare tenuta delle scritture (fattispecie 'generica' che presuppone la tenuta ma in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio). La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse accertato l'omessa tenuta e che la Corte d'appello non abbia motivato sul dolo specifico.

  • art. 217, comma 1, n. 4 legge fallimentare (bancarotta semplice per aggravamento del dissesto)

    Per la configurabilità dell'aggravamento del dissesto è necessario che la motivazione accerti il nesso causale tra la condotta (es. omissione nella tempestiva richiesta del fallimento) e l'effettivo aggravamento del dissesto; la Corte ha rilevato carenza di motivazione sul nesso causale nella decisione impugnata.

  • Giurisprudenza citata (Sez.5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino; Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi)

    Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838

    Principio secondo il quale, nella bancarotta patrimoniale, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione delle somme; ed indicazioni sulla distinzione tra le fattispecie documentali e sulle conseguenze probatorie.

Massime di principio

  • La distrazione di somme dalla massa attiva può essere provata anche indirettamente: se l'amministratore non dimostra la destinazione delle somme prelevate, può desumersi la distrazione a danno dei creditori.
  • Occorre distinguere fra omessa tenuta delle scritture (fattispecie 'specifica' che richiede dolo specifico) e tenuta irregolare delle scritture (fattispecie 'generica' che può essere valutata anche sotto il profilo del dolo eventuale); la qualificazione è fondamentale per la valutazione dell'elemento soggettivo.
  • Se il primo giudice accerta l'omessa tenuta della contabilità, la Corte d'appello non può semplicemente cambiare qualificazione senza affrontare e confutare esplicitamente i fatti accertati e senza motivare sulla sussistenza del dolo specifico.
  • Per la fattispecie di aggravamento del dissesto è necessario esplicitare il nesso causale tra la condotta omissiva (es. ritardo nella richiesta di fallimento) e l'effettivo peggioramento della situazione patrimoniale; una affermazione apodittica non è sufficiente.
  • La scarsa preparazione professionale dell'amministratore può rilevare nella valutazione dell'elemento psicologico, ma non esclude la responsabilità se emerge volontarietà o consapevolezza del danno ai creditori.
  • Quando più soggetti risultano formalmente abilitati ad operare sui conti, l'attribuzione dei prelievi all'amministratore richiede elementi specifici (temporizzazione, intensificazione dei prelievi, mancata giustificazione) che la giurisprudenza ritiene sufficiente se ben motivati.

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