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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08285/2025 del 29/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, in riforma del primo grado, aveva rigettato il suo ricorso contro un avviso di rettifica IMU 2017 emesso dal Comune. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli obblighi di motivazione dell'atto impositivo e della disciplina sul procedimento amministrativo e sullo Statuto del contribuente, sostenendo che l'avviso non consentisse di comprendere le ragioni della pretesa, le aliquote applicate, le modalità di calcolo e che non riportasse i versamenti IMU effettuati. Con il secondo motivo ha dedotto falsa applicazione della disciplina sull'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo di avere provato, mediante bilancio, dichiarazioni IMU e versamenti F24, che gli immobili erano beni merce, locati o in attesa di alienazione, e che quindi spettasse l'esenzione; ha inoltre richiamato l'asserita presentazione della dichiarazione IMU 2017 e la documentazione prodotta nei giudizi di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva correttamente reputato legittimo l'avviso sotto il profilo motivazionale, osservando che la delibera comunale generale non doveva essere allegata e che l'atto era sottoscritto dal funzionario responsabile. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, secondo la disciplina applicabile, per ottenere l'esenzione IMU dei beni merce non basta l'iscrizione in bilancio o la produzione del bilancio, ma occorre anche la specifica dichiarazione prevista dalla norma, con indicazione degli identificativi catastali; il motivo è stato giudicato non autosufficiente e non idoneo a scalfire il giudizio di merito, poiché la società avrebbe confuso le dichiarazioni IMU ordinarie e i versamenti con la dichiarazione specifica richiesta per il beneficio. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

    La Corte ha rilevato che i motivi di ricorso, pur formalmente incardinati nei vizi di violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, erano in parte generici e non autosufficienti, e quindi non idonei a scalfire la decisione di merito.

  • art. 3, comma 3, L. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione dell'atto amministrativo; la Corte ha ritenuto legittima la motivazione dell'avviso alla luce degli elementi indicati dalla CTR.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti tributari; la Corte ha escluso il vizio perché l'avviso era ritenuto sufficientemente motivato.

  • art. 10 L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente; non emerge dalla decisione una specifica autonoma ratio su questa norma, essendo il motivo respinto nel suo complesso.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura motivazionale; la Corte non ha ravvisato violazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazione.

  • art. 13, comma 9-bis, d.l. 201/2011

    Norma invocata per l'esenzione IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita; la Corte ha affermato che l'esenzione richiede non solo la destinazione e la permanenza di essa, ma anche la specifica dichiarazione prevista dalla disciplina applicabile.

  • art. 2, comma 2, d.l. 102/2013

    "a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"

    La Corte lo ha interpretato nel senso che l'esenzione opera solo al ricorrere congiunto dei presupposti oggettivi di costruzione, destinazione alla vendita e mancata locazione.

  • art. 5-bis, d.l. 102/2013

    La Corte ha affermato che il beneficio è subordinato, a pena di decadenza, alla presentazione di una apposita dichiarazione entro il termine ordinario, con attestazione dei requisiti e indicazione degli identificativi catastali degli immobili.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prova dei presupposti dell'esenzione; la Corte ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta a dimostrare la spettanza del beneficio in mancanza della dichiarazione specifica.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio utile a cassare la sentenza di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato un uso distorto del prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione degli avvisi IMU, la censura sulla motivazione dell'atto è infondata quando l'atto consenta di ricostruire la pretesa e risulti corredata dai necessari riferimenti, senza che sia indispensabile allegare atti generali richiamati dall'ente impositore se questi hanno natura regolamentare o generale.
  • L'esenzione IMU per i fabbricati costruiti dall'impresa e destinati alla vendita richiede non solo la destinazione oggettiva del bene alla vendita e la mancata locazione, ma anche la presentazione della specifica dichiarazione prevista dalla norma, a pena di decadenza.
  • L'iscrizione degli immobili in bilancio come beni merce, e la produzione del bilancio, sono elementi necessari ma non sufficienti a provare il diritto all'esenzione, perché non sostituiscono la prova delle caratteristiche catastali e della concreta destinazione impressa al bene.
  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato su omesso esame di un fatto decisivo deve individuare in modo specifico il fatto storico asseritamente trascurato e la sua decisività; la deduzione generica o non autosufficiente non è idonea a determinare la cassazione della sentenza.
  • La prova del diritto al beneficio fiscale grava sul contribuente, che deve dimostrare integralmente i presupposti normativi richiesti per fruire dell'agevolazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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