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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04817/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, medici ammessi e frequentanti corsi di specializzazione universitaria tra il 1982 e il 1994, avevano chiesto la condanna delle amministrazioni statali al risarcimento dei danni asseritamente subiti per la tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie che riconoscevano un compenso agli specializzandi. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione ritenendo prescritto il diritto, con decorrenza del termine dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di norme e principi sul risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, delle norme interne e sovranazionali richiamate in ricorso, sostenendo che il dies a quo della prescrizione fosse stato erroneamente individuato e che l'effettività della tutela giurisdizionale fosse rimasta incerta sino almeno al 2011; hanno inoltre chiesto di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme a un orientamento di legittimità consolidato: il diritto al risarcimento del danno da tardiva trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni, decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999, che aveva reso definitivo l'adempimento solo parziale dello Stato. Ha escluso che le incertezze prospettate dai ricorrenti su giurisdizione, natura dell'azione, soggetto passivo e decorrenza della prescrizione potessero impedire il decorso del termine, osservando che l'interruzione della prescrizione può avvenire anche in via stragiudiziale e che eventuali dubbi sulla giurisdizione erano comunque superabili con i rimedi processuali. Ha inoltre ritenuto non meritevole la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, perché i ricorrenti non avevano fornito critiche idonee a scardinare il consolidato indirizzo della Corte di cassazione. Ha condannato i ricorrenti alle spese, al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c., e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 2934 c.c.

    richiamato in relazione alla prescrizione estintiva del diritto azionato

  • art. 2935 c.c.

    richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione

  • art. 2938 c.c.

    richiamato in relazione alla rilevabilità della prescrizione

  • art. 2947 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere una diversa disciplina della prescrizione del danno da mancato recepimento

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    consente la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, applicata dalla Corte per il carattere consolidato dell'orientamento disatteso

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 11 l. n. 370/1999

    ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo a chi fosse beneficiario di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo

  • art. 4, comma 43, l. n. 183/2011

    invocato dai ricorrenti come possibile disciplina di decorrenza della prescrizione, ma non accolto come decisivo

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014

    richiamato per la liquidazione delle spese di lite

  • artt. 5 e 189 Trattato CEE

    richiamati dai ricorrenti tra le fonti eurounitarie asseritamente violate

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti come norma costituzionale rilevante

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato dai ricorrenti

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dai ricorrenti in tema di effettività della tutela giurisdizionale

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato dai ricorrenti

  • artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.

    richiamati dai ricorrenti nell'argomentazione interpretativa

  • D.lgs. n. 257/1991, art. 6

    richiamato dai ricorrenti

  • Direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16

    costituiscono il quadro normativo europeo di riferimento per il compenso agli specializzandi

  • L. n. 370/1999, art. 11

    norma chiave che la Corte considera decisiva per la decorrenza della prescrizione

  • L. n. 260/1958, art. 4

    richiamato per affermare che l'eventuale evocazione di un diverso organo statuale è mera irregolarità sanabile

  • D.lgs. n. 368/1999

    richiamato per escludere che la diversa remunerazione successiva incidesse sulla decorrenza del termine

  • art. 13, comma 1, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato con il comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo al mancato o tardivo recepimento di direttive UE sul compenso dei medici specializzandi, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in dieci anni e il termine decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato.
  • L'individuazione della giurisdizione competente, la qualificazione della responsabilità come aquiliana o da inadempimento e l'incertezza sul soggetto passivo non impediscono, di per sé, la decorrenza della prescrizione, se il danneggiato è comunque in grado di reagire anche stragiudizialmente.
  • La prescrizione del credito risarcitorio può essere interrotta anche senza instaurare un giudizio; pertanto, eventuali dubbi sull'azione o sul giudice competente non escludono la possibilità di far decorrere il termine estintivo.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando si limita a riproporre argomenti già superati da un orientamento consolidato della Corte senza offrire critiche specifiche e idonee a mutarne l'orientamento.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è necessaria quando la questione è già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non mostra un effettivo contrasto interpretativo rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da prodotto difettoso
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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