Ordinanza n. 25/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Uta n. -OMISSIS- e di tutti gli atti connessi (anche non conosciuti), ivi ricomprese le richiamate: nota -OMISSIS- del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna ; relazione di sopralluogo n. -OMISSIS- della Città Metropolitana di Cagliari ; note Comune di Uta -OMISSIS- e n. -OMISSIS-; verbale di sopralluogo -OMISSIS- ; relazione del supporto al RUP inoltrata con nota prot. n. -OMISSIS- ; relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento prot. n. -OMISSIS- ; nonché, ove occorra, il non conosciuto atto di nomina dell'avv. Carlo Castelli quale supporto al RUP nel procedimento culminato con l'Ordinanza sindacale n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che impone la rimozione di rifiuti abbandonati e gli atti consequenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario dell'ordinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un'ordinanza del Sindaco del Comune di Uta e gli atti connessi, tra cui sopralluoghi, relazioni e atti istruttori del Comune, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari. L'ordinanza imponeva al ricorrente la rimozione di rifiuti abbandonati e prevedeva conseguenti effetti, tra i quali il recupero delle somme eventualmente anticipate dalla pubblica amministrazione. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone specifici motivi di legittimità dedotti nel ricorso e precisa che l'esame del merito resta impregiudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di merito. Ha ritenuto preponderante e decisivo il periculum in mora, considerando oggettivamente grave il pregiudizio che il ricorrente avrebbe subito in caso di esecuzione dell'ordinanza, anche per il conseguente recupero delle somme anticipate dalla pubblica amministrazione. L'esecuzione è stata quindi sospesa limitatamente alla parte dell'ordinanza che poneva a carico del ricorrente la rimozione dei rifiuti abbandonati e agli atti consequenziali indicati. Il TAR ha ritenuto salvaguardato l'interesse pubblico mediante la fissazione della trattazione di merito in tempi brevi, possibilmente entro il primo semestre del 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda e la decisione cautelare; il giudice ha accolto l'istanza sulla base della prevalenza del periculum in mora, rinviando l'esame del merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere l'esecuzione del provvedimento anche senza definire il merito della controversia quando ravvisa un pregiudizio oggettivamente grave e ritiene preponderante e decisivo il periculum in mora.
- Quando l'esecuzione di un'ordinanza amministrativa comporta per il destinatario un pregiudizio grave, anche connesso al successivo recupero delle somme anticipate dalla pubblica amministrazione, tale pregiudizio può giustificare la sospensione cautelare dell'atto.
- La sospensione cautelare può essere disposta in via parziale, limitatamente alla specifica prescrizione lesiva e agli atti consequenziali direttamente collegati, senza estendersi necessariamente all'intero provvedimento impugnato.
- L'interesse pubblico alla pronta esecuzione dell'attività amministrativa può essere bilanciato fissando in tempi brevi la discussione del merito, così da evitare che la misura cautelare determini un differimento irragionevole della definizione della controversia.
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