Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 25/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Uta n. -OMISSIS- e di tutti gli atti connessi (anche non conosciuti), ivi ricomprese le richiamate: nota -OMISSIS- del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna ; relazione di sopralluogo n. -OMISSIS- della Città Metropolitana di Cagliari ; note Comune di Uta -OMISSIS- e n. -OMISSIS-; verbale di sopralluogo -OMISSIS- ; relazione del supporto al RUP inoltrata con nota prot. n. -OMISSIS- ; relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento prot. n. -OMISSIS- ; nonché, ove occorra, il non conosciuto atto di nomina dell'avv. Carlo Castelli quale supporto al RUP nel procedimento culminato con l'Ordinanza sindacale n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202501267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che impone la rimozione di rifiuti abbandonati e gli atti consequenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario dell'ordinanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un'ordinanza del Sindaco del Comune di Uta e gli atti connessi, tra cui sopralluoghi, relazioni e atti istruttori del Comune, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari. L'ordinanza imponeva al ricorrente la rimozione di rifiuti abbandonati e prevedeva conseguenti effetti, tra i quali il recupero delle somme eventualmente anticipate dalla pubblica amministrazione. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone specifici motivi di legittimità dedotti nel ricorso e precisa che l'esame del merito resta impregiudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di merito. Ha ritenuto preponderante e decisivo il periculum in mora, considerando oggettivamente grave il pregiudizio che il ricorrente avrebbe subito in caso di esecuzione dell'ordinanza, anche per il conseguente recupero delle somme anticipate dalla pubblica amministrazione. L'esecuzione è stata quindi sospesa limitatamente alla parte dell'ordinanza che poneva a carico del ricorrente la rimozione dei rifiuti abbandonati e agli atti consequenziali indicati. Il TAR ha ritenuto salvaguardato l'interesse pubblico mediante la fissazione della trattazione di merito in tempi brevi, possibilmente entro il primo semestre del 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda e la decisione cautelare; il giudice ha accolto l'istanza sulla base della prevalenza del periculum in mora, rinviando l'esame del merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere l'esecuzione del provvedimento anche senza definire il merito della controversia quando ravvisa un pregiudizio oggettivamente grave e ritiene preponderante e decisivo il periculum in mora.
  • Quando l'esecuzione di un'ordinanza amministrativa comporta per il destinatario un pregiudizio grave, anche connesso al successivo recupero delle somme anticipate dalla pubblica amministrazione, tale pregiudizio può giustificare la sospensione cautelare dell'atto.
  • La sospensione cautelare può essere disposta in via parziale, limitatamente alla specifica prescrizione lesiva e agli atti consequenziali direttamente collegati, senza estendersi necessariamente all'intero provvedimento impugnato.
  • L'interesse pubblico alla pronta esecuzione dell'attività amministrativa può essere bilanciato fissando in tempi brevi la discussione del merito, così da evitare che la misura cautelare determini un differimento irragionevole della definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.