Corte di giustizia, Ordinanza C-89/20
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) dell'1 ottobre 2020. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Županijski sud u Puli. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura della Corte – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Ambito di applicazione – Identità dei fatti materiali – Mancanza di precisazioni sufficienti riguardo al contesto fattuale e alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Irricevibilità manifesta. — Causa C-89/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato un rinvio del tribunale croato relativo al principio del ne bis in idem nell'ambito di procedimenti penali in Croazia e in Austria. Non è entrata nel merito dell'articolo 54 CAAS, perché la domanda non descriveva in modo sufficientemente chiaro i fatti rilevanti e il nesso tra i due procedimenti. Per questo la Corte ha dichiarato il rinvio manifestamente irricevibile.
Rinvio pregiudiziale sull'articolo 54 CAAS e sul criterio dell'identità dei fatti materiali nel ne bis in idem, dichiarato manifestamente irricevibile per insufficienza del quadro fattuale e delle ragioni del rinvio.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiedeva se, ai fini dell'applicazione del principio ne bis in idem ex articolo 54 CAAS in presenza di procedimenti penali paralleli in Croazia e Austria, debbano considerarsi solo i fatti contenuti negli atti di accusa e nel dispositivo della sentenza definitiva austriaca, oppure anche i fatti descritti nella motivazione della sentenza e quelli emersi nell'istruttoria ma non confluiti formalmente nell'atto di accusa; in sostanza, quale sia l'estensione del rilievo dei fatti ai fini dell'identità dei fatti materiali.
Principio di diritto
La Corte dichiara manifestamente irricevibile il rinvio perché il giudice nazionale non ha esposto con sufficiente chiarezza e precisione il contesto fattuale né le ragioni che giustificavano la risposta richiesta, come impongono gli articoli 94 e 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Restano quindi impregiudicati sia l'interpretazione dell'articolo 54 CAAS sia la verifica, rimessa al giudice nazionale, dell'eventuale identità dei fatti materiali ai fini del ne bis in idem; il giudice del rinvio potrà riproporre la domanda se fornirà gli elementi necessari.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS)
- Articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia
- Allegato II dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia
- Articolo 31, secondo comma, della Costituzione della Repubblica di Croazia
Rinvio pregiudiziale sull'articolo 54 CAAS e sul ne bis in idem
La pronuncia è un'ordinanza della Corte di giustizia, Settima Sezione, resa nel contesto di un rinvio pregiudiziale dello Županijski sud u Puli (Tribunale di comitato di Pola, Croazia) in un procedimento penale a carico di GR, HS, IT e della società Inter Consulting d.o.o. in liquidazione. La questione riguardava l'interpretazione dell'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, in relazione al principio del ne bis in idem tra procedimenti penali avviati in Croazia e in Austria.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale i imputati erano accusati, in Croazia, di abuso di fiducia nell'ambito di operazioni commerciali. Il giudice del rinvio riferiva che GR e HS sostenevano di essere già stati perseguiti in Austria per i medesimi fatti e che in quel procedimento era intervenuta una sentenza definitiva. Secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza, in Austria erano stati perseguiti due ex membri del consiglio di amministrazione della Hypo Alpe Adria Bank, con contestazioni riguardanti la concessione di crediti alla Rezidencija Skiper e alla Skiper Hoteli; GR e HS erano indicati come complici o istigatori. In Austria si era poi giunti a una condanna parziale dei due ex amministratori e all'assoluzione di GR e HS, con decisione divenuta definitiva nel 2019.
Questione pregiudiziale
Il giudice croato domandava, in sostanza, se per stabilire una violazione del ne bis in idem occorresse confrontare soltanto:
- i fatti decisivi contenuti nell'atto di accusa croato con quelli contenuti nell'atto di accusa austriaco e nel dispositivo della sentenza definitiva austriaca;
- oppure anche i fatti esposti nella motivazione della sentenza austriaca;
- oppure ancora i fatti oggetto dell'istruttoria svolta dalla procura austriaca ma non confluiti nell'atto di accusa.
Normativa rilevante richiamata
La Corte richiama anzitutto l'articolo 54 CAAS, che vieta di sottoporre una persona già giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente a un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita. Sono inoltre rilevanti l'articolo 267 TFUE, l'articolo 53, paragrafo 2, e l'articolo 94 del regolamento di procedura, nonché l'articolo 4, paragrafo 1, e l'allegato II dell'atto di adesione della Croazia, che rendono applicabili in Croazia le disposizioni dell'acquis di Schengen, tra cui gli articoli da 54 a 58 CAAS.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità
La Corte non si pronuncia sul merito dell'articolo 54 CAAS, ma verifica la ricevibilità della domanda. Ricorda che il rinvio pregiudiziale è uno strumento di cooperazione e che il giudice nazionale deve fornire il contesto di fatto e di diritto e spiegare le ragioni della domanda, secondo l'articolo 94 del regolamento di procedura. Tali requisiti sono necessari non solo per consentire una risposta utile, ma anche per permettere alle parti e agli Stati membri di presentare osservazioni.
La Corte osserva che, nel caso concreto, il giudice del rinvio non ha esposto in modo sufficientemente chiaro il nesso tra:
- i fatti perseguiti in Croazia;
- i fatti perseguiti in Austria;
- i fatti richiamati nella motivazione della sentenza austriaca;
- i fatti dell'istruttoria austriaca non confluiti nell'atto di accusa.
Secondo la Corte, il giudice si è limitato a riprodurre il contenuto degli atti di accusa e del dispositivo della sentenza austriaca, senza ricostruire un quadro fattuale logico e comprensibile. Inoltre non ha spiegato con precisione perché riteneva possibile un'identità dei fatti materiali ai fini del ne bis in idem, né ha chiarito i dubbi interpretativi che lo inducevano a chiedere l'intervento della Corte. Per questo non risultano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 94, lettere a) e c), del regolamento di procedura.
Decisione e conseguenze
La Corte dichiara, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile. Precisa tuttavia che il giudice del rinvio conserva la possibilità di presentare una nuova domanda se sarà in grado di fornire tutti gli elementi necessari per una risposta utile.
Principio desumibile dalla pronuncia
La pronuncia conferma che una questione pregiudiziale sull'applicazione del ne bis in idem ex articolo 54 CAAS deve essere accompagnata da un quadro fattuale preciso e completo: senza la descrizione sufficiente dei fatti dei due procedimenti e delle ragioni del dubbio interpretativo, la Corte dichiara il rinvio manifestamente irricevibile senza esaminare il merito del principio di identità dei fatti materiali.
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