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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7738/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Di Giulio impugnava l'ordinanza del GIP che, in contrasto con la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero (iscrizione nel registro indagati solo per diffamazione), aveva respinto l'archiviazione e ordinato la formulazione dell'imputazione coatta non solo per diffamazione ma anche per il reato previsto dall'art. 167, comma 1, d.lgs. 196/2003. Il ricorrente censurava l'abnormità dell'atto per violazione delle norme sul potere del GIP e del diritto di difesa, sostenendo che il GIP non poteva ordinare imputazione per reato diverso da quello per cui l'indagato era stato iscritto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in via parziale: ha ritenuto illegittima e abnorme la parte dell'ordinanza con cui il GIP aveva ordinato la formulazione dell'imputazione coatta ai sensi dell'art. 167 d.lgs. n.196/2003, perché si trattava di un fatto diverso e non oggetto dell'iscrizione nel registro indagati e della richiesta di archiviazione. Tale ordine è stato annullato senza rinvio per quella imputazione; invece l'ordinanza è stata dichiarata immune da vizi nella parte relativa alla contestazione originaria di diffamazione. La Corte ha disposto che, se necessario, il GIP del Tribunale di Firenze provveda, previo nuove valutazioni e udienza camerale, ad ordinare l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. per il fatto diverso, consentendo così al PM e alla difesa di confrontarsi nella fase delle indagini.

Norme richiamate

  • art. 409 c.p.p., commi 4 e 5

    le disposizioni dell'art.409 c.p.p., commi 4 e 5, concernenti i poteri di intervento del giudice delle indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa

    Il potere del GIP di intervenire sulle scelte del Pubblico Ministero è molto limitato: non può ordinare l'imputazione coatta per reati diversi da quelli per cui l'indagato è stato iscritto e per i quali il PM ha espresso valutazioni (p.es. richiesta di archiviazione)

  • art. 335 c.p.p.

    Se il GIP ritiene emergere reato diverso o ulteriore rispetto a quello per cui l'indagato è iscritto, deve ordinare l'iscrizione nel registro ex art.335 c.p.p. e non direttamente l'imputazione coatta; ciò preserva le prerogative del PM e il diritto di difesa dell'indagato

  • art. 167, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Norma sostanziale oggetto della contestazione aggiunta dal GIP: la Corte ha ritenuto che l'imputazione coatta per questo articolo fosse illegittima perché la contestazione non era stata oggetto di iscrizione originaria né di confronto tra PM e difesa

  • art. 112 Cost.

    Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e bilanciamento dei poteri tra PM, GIP e diritto di difesa: il controllo del GIP non può sconfinare nelle competenze investigative e decisionali del PM

  • Sez. U. n. 4319 del 28/11/2013

    è inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione

    Giurisprudenza di legittimità consolidata che vieta al GIP di ordinare imputazione per reati non oggetto della richiesta di archiviazione; in tali casi il GIP deve limitarsi a disporre l'iscrizione nel registro ex art.335

  • Sez. U. n. 40984 del 22/03/2018 (Gianforte)

    costituisce atto abnorme, ricorribile per cassazione anche dall'indagato, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini... che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta

    Conferma che l'ordinanza del GIP che impone al PM l'imputazione coatta per reato diverso è abnorme e quindi impugnabile dall'indagato

Massime di principio

  • Il GIP non può ordinare la formulazione dell'imputazione coatta per reati diversi da quelli per cui l'indagato è stato iscritto nel registro e per i quali il PM ha espresso valutazioni: in caso di riscontro di fatti diversi deve limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro ex art.335 c.p.p.
  • L'iscrizione nel registro ex art.335 c.p.p. consente al PM di svolgere ulteriori indagini e garantisce il contraddittorio e il diritto di difesa sin dalla fase delle indagini; è quindi lo strumento corretto quando emergono fatti ulteriori o differenti
  • La mera riqualificazione giuridica del medesimo fatto è consentita e non configura abnormità; è invece vietato trasformare o aggiungere una contestazione basata su fatto diverso senza il coinvolgimento del PM e della difesa
  • L'atto abnorme del GIP che ordina imputazione per reato nuovo è impugnabile in Cassazione dall'indagato e può determinare l'annullamento parziale dell'ordinanza
  • In situazioni simili la difesa dovrebbe chiedere l'annullamento o l'impugnazione dell'ordinanza e, ove il GIP ritenga necessario investigare su fatti diversi, chiedere che venga disposta l'iscrizione nel registro ex art.335 affinché il PM compia le indagini necessarie

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