Cassazione Civile, Ordinanza n. 17843/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da avvisi di accertamento Tarsu-Tia notificati per gli anni 2004 e 2005 in relazione ad aree detenute in locazione all'interno di uno scalo ferroviario e adibite a terminal e movimentazione container. La commissione tributaria regionale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto dovuta la pretesa solo entro limiti ridotti di superficie, riconoscendo l'assoggettamento a tributo di una parte delle aree per produzione di rifiuti urbani e di un'ulteriore parte per produzione di rifiuti speciali avviati a smaltimento in proprio con riduzione tariffaria. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la concessionaria ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. Tuttavia, prima della decisione nel merito, la ricorrente principale ha depositato istanza di rinuncia al ricorso a seguito di conciliazione della controversia, cui la controparte ha aderito.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e dell'adesione della controparte, dichiarando estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio. Ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, affermando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma riguarda solo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione"
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, perché la disposizione si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito delle censure proposte.
- L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 si applica solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, e non può essere esteso analogicamente ai casi di rinuncia.
- Le disposizioni che prevedono oneri ulteriori o sanzionatori a carico della parte soccombente sono di stretta interpretazione.
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