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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17843/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia traeva origine da avvisi di accertamento Tarsu-Tia notificati per gli anni 2004 e 2005 in relazione ad aree detenute in locazione all'interno di uno scalo ferroviario e adibite a terminal e movimentazione container. La commissione tributaria regionale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto dovuta la pretesa solo entro limiti ridotti di superficie, riconoscendo l'assoggettamento a tributo di una parte delle aree per produzione di rifiuti urbani e di un'ulteriore parte per produzione di rifiuti speciali avviati a smaltimento in proprio con riduzione tariffaria. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la concessionaria ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. Tuttavia, prima della decisione nel merito, la ricorrente principale ha depositato istanza di rinuncia al ricorso a seguito di conciliazione della controversia, cui la controparte ha aderito.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e dell'adesione della controparte, dichiarando estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio. Ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, affermando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma riguarda solo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    "non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione"

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, perché la disposizione si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito delle censure proposte.
  • L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 si applica solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, e non può essere esteso analogicamente ai casi di rinuncia.
  • Le disposizioni che prevedono oneri ulteriori o sanzionatori a carico della parte soccombente sono di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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