Ordinanza n. 477/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - dell'ordinanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS- avente ad oggetto: “Sgombero coatto amministrativo ad horas ed in eventuale prosieguo dell’alloggio di servizio sito in -OMISSIS-, -OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS-- occupato senza titolo dal Sig. -OMISSIS-, nato a Napoli il -OMISSIS-, unitamente al proprio nucleo familiare”, notificata in data 16.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sgombero coatto amministrativo ad horas di un alloggio di servizio occupato senza titolo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale di sgombero coatto amministrativo ad horas dell’alloggio di servizio occupato dal medesimo e dal proprio nucleo familiare. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né specifica contestazioni relative a violazione di legge, incompetenza o figure sintomatiche dell’eccesso di potere.
La decisione
Il TAR, impregiudicato l’esame del merito, non ha disposto la sospensione dell’ordinanza di sgombero. Ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., sulla base della comparazione degli interessi in conflitto. In particolare, ha valorizzato il fatto che lo sgombero, benché disposto ad horas e risalente al 13 dicembre 2024, non risultava ancora eseguito, circostanza confermata anche dal Comune. La discussione di merito è stata fissata all’udienza pubblica del 17 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata, in luogo della sospensione del provvedimento, mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, quando tale misura sia adeguata alla protezione delle esigenze cautelari alla luce della comparazione degli interessi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il provvedimento amministrativo cautelarmente impugnato non è stato ancora eseguito, il giudice può ritenere adeguata tutela cautelare la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia dell’atto, previa comparazione degli interessi in conflitto.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura cautelare alternativa alla sospensione, idonea a soddisfare le esigenze del ricorrente quando l’urgenza non imponga l’arresto immediato dell’esecuzione amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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