Sentenza n. 64/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento, con il quale il gestore A.t.i. A.S.D. Roma Nuoto ed S.S.D. ITALICA sport a r.l. ha negato l’istanza della ricorrente, assegnando l’uso pista di pattinaggio “Pino Labate”, per la stagione sportiva 2021/2022 negli orari di MARTEDI’ e GIOVEDI’ 16:00-20:00 e MERCOLEDI’ e VENERDI’ 17:00-20:00, a favore di S.S.D. ITALICA Sport e A.S.D. ATHENA, in violazione delle richieste e della posizione della ricorrente S.S. CALBRIA Ass. Dilett. avente maggior titolo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'assegnazione degli orari di utilizzo della pista di pattinaggio "Pino Labate" per la stagione sportiva 2021/2022, con assegnazione degli stessi ad altre associazioni sportive
Esito
Favorevole al resistente (concessionaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società sportiva ricorrente, che dichiarava di essere attiva dal 1981 e di avere sempre svolto gli allenamenti nella pista di pattinaggio "Pino Labate", impugnava il provvedimento con cui il gestore concessionario aveva negato la sua istanza di assegnazione di determinati orari per la stagione sportiva 2021/2022, attribuendoli ad altre associazioni. Deduceva la violazione della convenzione stipulata il 16 luglio 2015 tra il Comune di Reggio Calabria e l'ATI concessionaria, nonché la violazione degli artt. 1, comma 1-ter, e 6-bis della l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La controversia riguardava esclusivamente la stagione sportiva 2021/2022, ormai trascorsa; inoltre, le parti non avevano rappresentato ulteriori sviluppi della vicenda e la ricorrente non aveva prospettato un interesse risarcitorio. Non è stata quindi esaminata la legittimità del diniego né sono stati scrutinati i vizi dedotti. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 1-ter, l. n. 241/1990
La norma è stata indicata dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato, ma il TAR non ne ha esaminato la concreta applicazione per l'intervenuta improcedibilità del ricorso.
art. 6-bis l. n. 241/1990
La norma è stata indicata dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato, ma il TAR non ne ha esaminato la concreta applicazione per l'intervenuta improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa in camera di consiglio; non costituisce parametro della decisione sull'improcedibilità.
Massime di principio
- Un ricorso di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'atto impugnato riguarda una situazione temporalmente esaurita, non risultano ulteriori sviluppi della vicenda e il ricorrente non prospetta un interesse risarcitorio alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito i vizi di legittimità dedotti contro il provvedimento impugnato.
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