Cassazione Penale, Ordinanza n. 31362/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 luglio 2025. Dalla motivazione emerge che la censura riguardava esclusivamente la tenuta motivazionale della decisione che aveva negato il riconoscimento delle attenuanti generiche; la difesa contestava inoltre, a monte, il mancato accoglimento di una proposta di concordato fondata sul riconoscimento di tali attenuanti atipiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, avesse adeguatamente esaminato le deduzioni difensive e avesse valorizzato i precedenti anche specifici e l'applicazione di una misura di prevenzione, con conseguente insindacabilità del giudizio di merito in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura verteva su un apprezzamento di merito relativo al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata adesione a un concordato, ma la motivazione della sentenza di appello era stata ritenuta adeguata, non manifestamente illogica e basata su elementi legittimamente valorizzati, tra cui i precedenti dell'imputato e l'applicazione di una misura di prevenzione. Conseguentemente, all'inammissibilità del ricorso è seguita la statuizione prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma, richiamata espressamente nel dispositivo.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche, quando sia sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, non è sindacabile in cassazione se la censura si risolve in una diversa lettura del merito.
- La proposta di concordato fondata sul riconoscimento di attenuanti atipiche non può essere utilmente fatta valere in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata nel negare tali benefici.
- Ai fini del controllo di legittimità, è sufficiente che la sentenza di merito dia conto in modo coerente delle deduzioni difensive e degli elementi valorizzati, come precedenti specifici e misure di prevenzione, senza incorrere in illogicità manifeste.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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