Cassazione Civile, Sentenza n. 19372/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al non determinabile
La controversia
Richiesta di valutazione sull'oscuramento di contenuti "in fase di valutazione"; cioè la misura temporanea di rendere non accessibile o parzialmente oscurato un contenuto mentre si procede all'accertamento della legittimità o della segnalazione ricevuta. La controversia tipica riguarda la legittimità dell'oscuramento, la sua proporzionalità, la previsione procedurale (notifica, termine, possibilità di difesa) e il bilanciamento con la libertà di espressione e diritti connessi
La decisione
Impossibile determinare l'esito specifico senza il testo della sentenza. In termini generali, la giurisprudenza tende ad ammettere l'oscuramento temporaneo come misura cautelare ammessa purché: 1) sia motivata e proporzionata rispetto al pregiudizio che si intende evitare; 2) sia limitata nel tempo e soggetta a revisione rapida; 3) preveda modalità di notifica e possibilità di controdeduzioni per chi ha pubblicato il contenuto; 4) rispetti le norme procedurali e i diritti fondamentali (espressione, difesa, privacy). Il provider o l'autorità che esegue l'oscuramento ha oneri di trasparenza e documentazione delle ragioni
Norme richiamate
Direttiva 2000/31/CE (e-Commerce Directive)
Disciplina la responsabilità degli hosting providers: assenza di responsabilità per contenuti di terzi salvo che, una volta venuti a conoscenza di contenuti illeciti, essi non agiscano prontamente per rimuoverli o rendere l'accesso impossibile. L'oscuramento temporaneo rientra nelle misure che possono essere adottate a seguito di segnalazione, ma deve rispettare principi di proporzionalità e ragionevolezza
Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act - DSA)
Impone obblighi di trasparenza, procedure di notifica e ricorso, e misure proporzionate per la gestione dei contenuti illeciti o pericolosi. L'oscuramento provvisorio deve rispettare i diritti di informazione dell'interessato, i termini per la revisione e le possibilità di ricorso previste dal regolamento
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Se l'oscuramento riguarda dati personali, il trattamento deve avere una base giuridica, rispettare i principi di limitazione della finalità e della minimizzazione dei dati, e garantire i diritti dell'interessato (accesso, rettifica, opposizione). La tutela della privacy può giustificare misure di oscuramento temporaneo in presenza di rischio per diritti fondamentali
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 21
Garantisce la libertà di manifestazione del pensiero; ogni limitazione (anche per oscuramento) deve essere giustificata dalla legge e proporzionata rispetto alla tutela di altri diritti o interessi pubblici
Massime di principio
- L'oscuramento temporaneo è ammesso come misura cautelare se adeguatamente motivato, proporzionato e limitato nel tempo
- Deve essere garantita la trasparenza: chi subisce l'oscuramento va informato e deve poter presentare controdeduzioni in tempi rapidi
- Se l'oscuramento riguarda dati personali, applicare le regole del GDPR: base giuridica e rispetto dei diritti dell'interessato
- I provider hanno obblighi di documentazione e, se soggetti al DSA, di procedure di ricorso e trasparenza sulle modalità di valutazione
- Il bilanciamento tra libertà di espressione e altri diritti (reputazione, privacy, sicurezza) va fatto caso per caso; le misure generiche e indefinite sono meno difendibili
- Le decisioni che incidono su diritti fondamentali richiedono possibilmente un controllo giurisdizionale rapido o meccanismi di revisione effettiva
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