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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19244/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per eccesso di potere giurisdizionale della sentenza del Consiglio di Stato n. 2176/2020: si censura l'applicazione, da parte del Consiglio di Stato, dell'art. 83 del d.P.R. n. 361/1957 (norma per le elezioni della Camera dei deputati) in luogo dell'art. 21, comma 1, n. 3, della legge n. 18/1979 (disciplina specifica per l'elezione dei membri del Parlamento europeo), con la conseguente asserita creazione di una norma inesistente e la errata assegnazione dei seggi nelle elezioni europee 2019.

La decisione

La Corte di Cassazione - Sezioni Unite ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Consiglio di Stato non abbia creato una norma, ma abbia esercitato un'attività interpretativa legittima: ha risolto l'antinomia con il criterio della lex posterior (tenendo conto della riformulazione dell'art. 2 della l. 18/1979 operata dalla l. 61/1984) e, ove sia risultata una lacuna, ha operato il rinvio disposto dall'art. 51 della l. 18/1979 alla disciplina del d.P.R. n. 361/1957 (art. 83) per colmare la lacuna e rendere operativo il procedimento di riparto. Le censure rilevate sono state considerate, al più, error in iudicando non rilevanti come eccesso di potere; sono state compensate le spese di cassazione.

Norme richiamate

  • Legge 24 gennaio 1979, n. 18, art. 21, comma 1, n. 3

    Norma specifica per l'elezione dei membri del Parlamento europeo che il ricorrente riteneva applicabile; la Corte ha ritenuto esistente un'antinomia con successivi interventi normativi e non necessariamente applicabile in via esclusiva.

  • Legge 24 gennaio 1979, n. 18, art. 2 (come riformulato dalla Legge n. 61/1984)

    Considerata una disposizione generale della legge sulle elezioni europee; la sua riformulazione successiva è stata ritenuta prevalente, ai fini della risoluzione dell'antinomia, secondo il criterio della lex posterior.

  • Legge 24 gennaio 1979, n. 18, art. 51

    Norma di rinvio che consente, in caso di lacune, di applicare la disciplina del testo unico per le elezioni della Camera (d.P.R. n. 361/1957); usata dal giudice come mezzo per colmare la lacuna normativa.

  • D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 83, comma 1, n. 8

    Disciplina ispirata alla rappresentanza territoriale e al riequilibrio in base all'indice relativo di circoscrizione; applicata, in forza del rinvio previsto dalla l. 18/1979, per regolare il riparto dei seggi ove il giudice abbia ritenuto assente o superata la disciplina specifica.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma procedurale utilizzata per lo svolgimento del giudizio di cassazione (forme e modalità decisionali adottate nel procedimento).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Citato in relazione all'esenzione dal versamento di un ulteriore contributo unificato per il procedimento in esame.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 271/2010 (richiamata)

    Pronuncia che dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 l. 18/1979 e affermò che la scelta normativa spettava al legislatore; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale pronuncia non impedisca al giudice, in sede di merito, di risolvere l'antinomia fino a che il legislatore non intervenga.

Massime di principio

  • In presenza di antinomie tra norme il giudice applica criteriosamente il principio lex posterior derogat priori per individuare la disposizione prevalente.
  • Il rinvio previsto da una norma speciale (art. 51 l. 18/1979) può legittimamente essere utilizzato dal giudice per colmare lacune applicando disposizioni di un testo unico richiamato, purché compatibili con la disciplina speciale.
  • L'attività interpretativa del giudice, anche quando conduce a soluzioni controverse o potenzialmente errate (error in iudicando), non costituisce creazione normativa e non integra di per sé un eccesso di potere giurisdizionale; la linea di demarcazione è la trasformazione in una norma nuova vs. l'interpretazione di norme esistenti.
  • Una pronuncia di inammissibilità della Corte costituzionale non impedisce al giudice ordinario o amministrativo di scegliere tra soluzioni interpretative disponibili fino all'intervento del legislatore.
  • Chi impugna atti elettorali per vizi di diritto deve tener conto che le questioni di mera interpretazione normativa possono essere rimesse al giudice di merito e che il rimedio effettivo per incongruenze sistemiche resta l'intervento legislativo per chiarire la disciplina.

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