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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19286/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sui maggiori oneri e ritardi derivanti dall'esecuzione di lavori per un tronco della SS n. 42: il direttore dei lavori emanò l'ordine di servizio n. 11 (11/10/1996) disponendo lo stoccaggio provvisorio dello smarino, materiale di scavo considerato di proprietà dell'Amministrazione ai sensi del capitolato (art. 68). Tale ordine avrebbe causato ritardi e costi aggiuntivi; successivamente fu dato ordine di trasporto (29/05/1997) e il Sindaco di Capo di Ponte emise l'ordinanza n. 34 che vietava il trasporto nelle ore notturne, aggravando la situazione. Cosiac chiese il risarcimento (riserve nn. 12, 15, 16 ecc.). ANAS contestò la illegittimità delle pretese sostenendo la legittimità degli ordini in base al capitolato (art. 27 e 68) e che l'ordinanza comunale (factum principis) aveva interrotto il nesso di causalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso incidentale di ANAS e accolto il ricorso principale di Cosiac: ha confermato l'illegittimità dell'ordine di servizio n. 11; ha ritenuto che l'ordinanza comunale, sebbene causalmente collegata alla situazione creata dall'ordine illegittimo, non esclude la responsabilità della stazione appaltante quando l'atto amministrativo si inserisce nella stessa catena causale originata dall'inadempimento della committente e non costituisce un evento estraneo idoneo ad esonerarla. Ha inoltre richiamato che la prevedibilità incide sulla quantificazione e non sull'esistenza del danno. La sentenza impugnata è stata cassata quanto alla parte che aveva escluso la risarcibilità e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma per ulteriore decisione e determinazione delle spese; è stato altresì disposto quanto alla contribuzione unificata eventualmente dovuta.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 1218

    Principio generale sull'inadempimento contrattuale invocato dalla ricorrente come fondamento della responsabilità dell'amministrazione per l'ordine illegittimo

  • Codice civile, art. 1223

    Richiamato in relazione al nesso causale; la Corte ha osservato che l'atto amministrativo (ordinanza comunale) non ha interrotto la causalità quando è conseguenza della situazione creata dall'ordine illegittimo della stazione appaltante

  • Codice civile, art. 1225

    La Corte ha ribadito l'orientamento secondo cui la prevedibilità (art. 1225) incide sulla misura del danno e non sull'esistenza del danno stesso

  • Codice civile, art. 1375

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai doveri di correttezza e collaborazione fra le parti nell'esecuzione del contratto

  • Capitolato speciale d'appalto, art. 68 (lett. c)

    La Corte d'appello aveva interpretato l'art. 68 nel senso che i materiali di scavo, pur essendo di proprietà della stazione appaltante, potevano essere riutilizzati per rilevati o, se inidonei o eccedenti, trasportati a rifiuto fuori dalla sede dei lavori; da ciò la Corte di cassazione ha ritenuto plausibile l'esclusione di un obbligo generale per l'appaltatore di effettuare stoccaggi provvisori imposti dall'amministrazione

  • Capitolato speciale d'appalto, art. 27

    Richiamato da ANAS per sostenere la legittimità dell'ordine; la Corte ha osservato che la censura non indicava canoni ermeneutici specifici e ha confermato la plausibilità dell'interpretazione data dal giudice di merito

Massime di principio

  • Un ordine di servizio illegittimo emanato dalla stazione appaltante può fondare la responsabilità della stessa per i maggiori oneri subiti dall'appaltatore, anche se successivamente interviene un provvedimento amministrativo (factum principis), quando tale provvedimento è consequenziale alla situazione generata dall'ordine illegittimo e non costituisce un evento esterno e autonomo.
  • Il factum principis non esclude automaticamente la responsabilità dell'appaltante: se l'atto dell'autorità amministrativa è collegato causalmente alla condotta dell'appaltante, la stazione appaltante può rimanere responsabile, salvo che il debitore (o l'appaltatore) non abbia omesso di attivarsi diligentemente per ottenere la revoca o l'annullamento del provvedimento.
  • La prevedibilità (art. 1225 c.c.) incide sulla misura del danno e non sulla sua esistenza: l'imprevedibilità può ridimensionare l'ammontare risarcibile ma non necessariamente escludere il diritto al risarcimento.
  • In sede di legittimità non è sindacabile l'interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito se essa è plausibile e rientra tra le possibili interpretazioni ragionevoli delle clausole contrattuali.
  • La verifica della causalità giuridica si effettua secondo il criterio controfattuale: occorre accertare se, in assenza dell'ordine illegittimo, l'evento dannoso (o le sue conseguenze più gravi) si sarebbe verificato.

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