Ordinanza n. 4022/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’avviso di pubblicazione dei risultati delle prove scritte del 13.02.2026 afferente il concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi n. 16 posti (elevati a 20) di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, indetto con P.D.G. 27.11.2024 e pubblicato sul portale “inPA” il 28.11.2024, per come pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia nonché sul Portale InPA in data 13.02.2026, nelle parti lesive per gli interessi di parte ricorrente; - del provvedimento, anche se non conosciuto in forma testuale, con cui la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi n. 16 posti (elevati a 20) di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, indetto con P.D.G. 27.11.2024 e pubblicato sul portale “inPA” il 28.11.2024, ha dichiarato non superate le due prove scritte dalla ricorrente, attribuendo il punteggio di punti 16/30 alla prima prova e 18/30 alla seconda; - dell’esito delle prove scritte pubblicato con avviso del Direttore Generale del Personale del DAP recante “Esito prove scritte – 24 e 25 giugno 2025” e “Risultati prove scritte”, nella parte in cui indica, per la candidatura contraddistinta dal codice “-OMISSIS-”, i punteggi di 16 e 18 punti e l’esito “NON AMMESSO”; - dei verbali della Commissione esaminatrice e della Commissione supplente relativi alla valutazione delle prove scritte, nella parte in cui recepiscono e formalizzano le suddette valutazioni e, in particolare, il verbale n. -OMISSIS- del 9.12.2025, il verbale n. -OMISSIS- del 19.12.2025 e il verbale n. -OMISSIS- del 12.2.2026, con i relativi allegati contenenti gli elenchi nominativi e per codice candidatura, forniti a seguito di accesso agli atti della ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi compresa la graduatoria finale, in parte qua, il bando di concorso nella parte in cui fosse interpretato e applicato in modo lesivo della posizione della ricorrente, l’avviso del 25.02.2026 contenente il calendario delle prove orali, le prove orali stesse e i risultati delle medesime unitamente ad ogni verbale o atto dell’istruttoria sottesa; nonché per la conseguente condanna, per le Amministrazioni resistenti, a disporre la rinnovazione delle prove scritte della ricorrente dinanzi ad una terza Commissione esaminatrice in diversa composizione, con ogni consequenziale statuizione. b) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del decreto a firma del Direttore generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia pubblicato in data 28.05.2026 con cui si è proceduto all’approvazione della graduatoria dei candidati che hanno superato le prove di esame relative al concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi n. 16 posti (elevati a 20), a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale indetto con P.D.G. 27 novembre 2024, pubblicato sul portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it in data 28 novembre 2024, della graduatoria stessa e del richiamato provvedimento successivo di nomina dei vincitori a Consiglieri penitenziari e di ammissione al corso di formazione iniziale, della durata di dodici mesi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; - dell’avviso di pubblicazione della graduatoria del 27.05.2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e tra questi: a) i verbali di formazione della detta graduatoria; b) i contratti eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c) gli esiti delle prove orali e il relativo elenco con punteggio, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; d) i verbali inerenti l’assegnazione dei punteggi delle prove orali e ogni altro atto istruttorio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalle prove orali del concorso per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria, conseguente alla valutazione negativa delle due prove scritte, nonché successiva approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di pubblicazione dei risultati delle prove scritte, il provvedimento della commissione esaminatrice che ha ritenuto non superate le due prove scritte, valutate rispettivamente con 16/30 e 18/30, gli esiti pubblicati, i verbali delle commissioni relativi alla valutazione e, con motivi aggiunti, il decreto di approvazione della graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso, la graduatoria, il provvedimento di nomina dei vincitori e di ammissione al corso di formazione iniziale, nonché gli atti connessi. Ha chiesto in via cautelare la sospensione degli atti impugnati e, nel merito, la rinnovazione delle prove scritte dinanzi a una terza commissione in diversa composizione. L'ordinanza non espone né valuta nel merito le specifiche censure dedotte.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo assorbente l'insussistenza del periculum in mora e riservando al giudizio di merito ogni valutazione sulla fondatezza delle censure, anche alla luce della definitiva approvazione della graduatoria. Il pregiudizio patrimoniale allegato dalla ricorrente non è stato ritenuto dotato dei requisiti di gravità e irreparabilità necessari per concedere la tutela cautelare. È stata fissata l'udienza pubblica del 16 dicembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per insussistenza del periculum in mora, senza esame della fondatezza delle censure.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il pregiudizio allegato è esclusivamente patrimoniale, la sospensione dell'atto presuppone la dimostrazione di un danno dotato dei requisiti di gravità e irreparabilità.
- L'insussistenza del periculum in mora può costituire ragione assorbente per il rigetto della domanda cautelare, rendendo superflua, in quella fase, la valutazione del fumus boni iuris e riservando al merito l'esame della fondatezza delle censure.
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