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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40080/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Napoli che, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, aveva assolto gli imputati dall'accusa di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sostenendo l'insussistenza dell'"utilità" richiesta dalla norma. Il Procuratore generale ha dedotto: (i) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'individuazione dell'utilità spettante a Ciro Eboli; (ii) errata interpretazione della nozione di "altra utilità" introdotta dalla legge 17/4/2014, n. 62; (iii) errata valutazione della riferibilità soggettiva dell'utilità (potendo la contropartita essere destinata anche a soggetto terzo collegato al promittente). Ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore generale inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e ha confermato che la Corte di appello di Napoli si è uniformata correttamente al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente. In particolare: (i) il giudice del rinvio deve attenersi ai principi di diritto stabiliti dalla sentenza di annullamento (art. 627 c.p.p.), anche se successivamente la giurisprudenza è mutata; (ii) la Corte di appello ha correttamente escluso che la modifica della destinazione urbanistica, e le conseguenti ricadute sulla realizzazione di una mensa parrocchiale, costituiscano un'utilità direttamente monetizzabile per gli imputati; (iii) le censure che si riducono a una diversa lettura delle prove sono inammissibili in sede di legittimità (art. 606 c.p.p.). Pertanto resta ferma l'assoluzione pronunciata in favore degli imputati.

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod. pen.

    La norma punisce lo scambio elettorale politico-mafioso; secondo la sentenza rescindente e la successiva applicazione dalla Corte di appello, l'utilità (o la promessa di erogazione) deve essere suscettibile di immediata monetizzazione e pattuita in favore del soggetto che promette di procurare voti. Sono escluse utilità meramente mediate o meramente prospettiche prive di immediata rilevanza economica.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato quale parametro: i giudici di merito avevano escluso l'esistenza di un'associazione mafiosa, pertanto non si è fatto ricorso alla fattispecie che collega lo scambio elettorale alla soddisfazione di interessi dell'associazione stessa.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa

    Il giudice che riceve il rinvio deve obbligatoriamente attenersi ai principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento; tale obbligo è inderogabile anche se la giurisprudenza successiva si è evoluta diversamente.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione: la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze probatorie; una diversa lettura dei fatti non è consentita in sede di legittimità.

  • Legge 17 aprile 2014, n. 62

    Ha introdotto nella fattispecie dell'art. 416-ter la possibilità che la controprestazione sia costituita non solo da denaro ma anche da "altra utilità"; nei casi concreti la valutazione se una particolare prestazione rientri nella nozione di "altra utilità" dipende dalla sua immediata traducibilità in valore economico e dalla concretezza del vantaggio per il promittente.

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 416-ter c.p. l'utilità promessa deve essere concreta e immediatamente monetizzabile o comunque traducibile in valore economico immediato; utilità meramente prospettiche, indirette o destinate a terzi estranei al pactum, prive di prova di un vantaggio economico diretto per il promittente, non sono sufficienti.
  • Il giudice di rinvio è vincolato ai principi di diritto stabiliti dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione (art. 627 c.p.p.); pertanto, se la sentenza rescindente ha definito la nozione di utilità in modo stringente, il giudice del rinvio deve applicare tale parametro anche se la giurisprudenza successiva evolvesse diversamente.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o proporre una diversa lettura dei fatti: i motivi che si risolvono in una diversa interpretazione delle risultanze di merito sono inammissibili (art. 606 c.p.p.).
  • Quando la contropartita sembra destinata a un terzo, il quadro probatorio deve dimostrare un rapporto sostanziale e comprovato tra il terzo beneficiario e il promittente dei voti (pagamenti, incarichi già corrisposti, rapporti economici) per ritenere l'utilità come riferibile all'accordo illecito.
  • Per costruire un caso efficace di scambio elettorale politico-mafioso, l'accusa dovrebbe produrre elementi che provino: a) la quantificabilità o immediata monetizzazione dell'utilità; b) la correlazione diretta tra la delibera/atto amministrativo e l'ottenimento dell'utilità; c) il collegamento effettivo tra beneficiario e promittente (pagamenti, incarichi concreti, rapporti economici/formali).

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