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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8166/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per violazione degli obblighi di comunicazione delle variazioni patrimoniali (legge n. 646/1982), contestando in particolare l'elemento soggettivo del reato. Il ricorso principale denunciava un errore di fatto nella lettura dell'interrogatorio reso ex art. 415-bis c.p.p., sostenendo che da quelle dichiarazioni emergesse la buona fede e l'assenza di volontà di omettere la comunicazione (ignoranza della legge). È stato altresì proposto un motivo nuovo con memoria. Si è inoltre rilevata l'assenza della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: (1) difetto di legittimazione soggettiva per mancata allegazione della procura speciale richiesta per il ricorso ex art. 625-bis c.p.p.; (2) in ogni caso, i motivi sono manifestamente infondati: il rimedio per errore di fatto (art. 625-bis) è estremamente limitato (solo errori percettivi della Corte di cassazione) e non copre valutazioni o interpretazioni giuridiche; la Corte ha ritenuto che il dolo richiesto per la violazione degli artt. 30 e 31 legge n. 646/1982 fosse adeguatamente desunto dalle dichiarazioni del ricorrente e dalla documentazione processuale; l'ignoranza della norma integratrice (obbligo di comunicazione) non esclude il dolo salvo che non si tratti di ignoranza inevitabile, che nel caso non è stata dimostrata. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna alle spese processuali e pagamento di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Predetto rimedio per la correzione di errore di fatto ha ambito molto limitato: si applica a errori percettivi risultanti nella lettura degli atti e non alle valutazioni o alle interpretazioni normative; la mancata procura speciale rende inammissibile il ricorso ex art. 625-bis per difetto di legittimazione.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio ex art. 415-bis possono essere valutate dal giudice come fonte per desumere la consapevolezza e la volontà del comportamento omissivo; eventuale contestazione del travisamento del loro contenuto rileva come impugnazione ordinaria.

  • art. 30 e art. 31 legge n. 646/1982

    L'art. 30 stabilisce l'obbligo di comunicare variazioni patrimoniali per i condannati per reati di criminalità organizzata; l'art. 31 sanziona la violazione. L'ignoranza di tale obbligo si configura come ignoranza della legge penale e non come errore sul fatto, ed è rilevante solo se inevitabile; nel caso concreto l'ignoranza non è stata ritenuta inevitabile e non scusa il dolo.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La precedente condanna per reato associativo (416-bis) costituisce la fattispecie che obbliga il soggetto agli adempimenti di comunicazione di cui alla legge n. 646/1982; la consapevolezza della condanna è stata ritenuta elemento acquisito ai fini del dolo.

  • art. 122 cod. proc. pen. (procura speciale)

    Occorre procura speciale per le impugnazioni straordinarie rilevanti; la mancanza di tale procura comporta difetto di legittimazione del difensore e inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Prima di proporre un ricorso per correzione di errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) assicurarsi di avere la procura speciale richiesta: la mancanza di tale mandato rende il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.
  • Il rimedio per errore di fatto è molto limitato: riguarda solo errori percettivi nelle risultanze processuali e non copre valutazioni del merito o interpretazioni giuridiche; questioni interpretative dell'interrogatorio devono essere impugnate con i mezzi ordinari.
  • L'ignoranza della legge penale o di un obbligo integratore (es. obbligo di comunicare variazioni patrimoniali) non esclude il dolo, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile adeguatamente provata.
  • Quando il giudice di merito desume il dolo da dichiarazioni rese dall'imputato (per es. interrogatorio ex art. 415-bis o ammissioni durante il rito abbreviato), il loro contenuto costituisce prova valutabile e la contestazione del travisamento di tali dichiarazioni deve essere proposta con impugnazioni ordinarie.
  • In situazioni simili, verificare sia i requisiti formali (procure, termini, legittimazioni) sia il fondamento probatorio: le impugnative straordinarie non sono lo strumento per rimettere in discussione valutazioni probatorie o giuridiche consolidate.

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