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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02959/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la sentenza di appello che aveva mantenuto ferma la responsabilità dell'imputato per furto aggravato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per furto aggravato. Con tre motivi, ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; 2) eccessività della pena irrogata; 3) erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili per estrema genericità, osservando che non erano state esplicitate le ragioni, in fatto e in diritto, a sostegno dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato come parametro per dedurre l'eventuale rilevabilità di cause di non punibilità, ma la censura è stata ritenuta generica e quindi inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono formulati in modo estremamente generico e non indicano specificamente le ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento dell'impugnazione.
  • La deduzione di una possibile causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. richiede un confronto puntuale con gli atti e con la motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente un richiamo astratto.
  • La censura relativa al trattamento sanzionatorio o alla qualificazione giuridica del fatto deve essere sorretta da argomentazioni specifiche e non meramente assertive, altrimenti è dichiarata inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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