Regolamento (UE) 2025/2532
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2532 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento e le specifiche applicabili ai servizi di archiviazione elettronica qualificati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce le norme di riferimento e le specifiche tecniche applicabili ai servizi di archiviazione elettronica qualificati previsti dall’eIDAS. L’obiettivo è assicurare che dati e documenti elettronici conservino nel tempo integrità, origine, riservatezza e leggibilità, anche quando contengono firme elettroniche qualificate o sigilli elettronici qualificati. L’allegato richiama la norma CEN/TS 18170:2025, adattata con requisiti aggiuntivi in materia di governance, sicurezza, crittografia, rete, raccolta delle prove e cessazione del servizio. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modalità di applicazione del regolamento eIDAS per le norme di riferimento e le specifiche dei servizi di archiviazione elettronica qualificati.
Ambito di applicazione
Si applica ai prestatori di servizi fiduciari qualificati che forniscono servizi di archiviazione elettronica qualificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183. Riguarda l’archiviazione di dati e documenti elettronici, in particolare quelli recanti firme elettroniche qualificate o sigilli elettronici qualificati, e disciplina le condizioni per mantenere affidabilità, integrità e prova dell’origine per l’intero periodo di conservazione legale o contrattuale. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina in generale l’intero eIDAS, ma solo le norme di riferimento e specifiche tecniche per questo servizio. Restano applicabili il GDPR e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE per i trattamenti di dati personali.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2532 della Commissione sui servizi di archiviazione elettronica qualificati
Il regolamento attua l’articolo 45 undecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e definisce le norme di riferimento e le specifiche tecniche per i servizi di archiviazione elettronica qualificati. Il testo risponde all’esigenza, evidenziata dai considerando, di assicurare continuità probatoria, integrità, riservatezza e leggibilità dei documenti elettronici nel tempo, anche quando contengono firme o sigilli elettronici qualificati.
Finalità e quadro di riferimento
La Commissione richiama l’intervento del regolamento (UE) 2024/1183, che ha introdotto nel quadro eIDAS il servizio di archiviazione elettronica qualificato. L’obiettivo è costruire un insieme comune di specifiche riconosciute nei settori pertinenti, in modo da rafforzare fiducia, trasparenza e presunzione di conformità per i prestatori che rispettino il nuovo standard.
Ambito applicativo e presunzione di affidabilità
Il regolamento si applica ai prestatori di servizi fiduciari qualificati che archiviino dati o documenti elettronici, in particolare quelli recanti firme elettroniche qualificate o sigilli elettronici qualificati. La regola centrale è che il prestatore deve mantenere l’affidabilità di tali firme e sigilli anche oltre la loro validità tecnologica, conservandone integrità ed esattezza dell’origine almeno fino alla fine del periodo di conservazione legale o contrattuale. Ai fini di tale risultato, il prestatore può utilizzare un servizio qualificato di conservazione delle firme elettroniche qualificate o dei sigilli elettronici qualificati.
Norme tecniche di riferimento
Le norme e specifiche applicabili sono contenute nell’allegato e ruotano attorno alla CEN/TS 18170:2025. Il regolamento la integra con richiami a standard e strumenti tecnici tra cui:
- ETSI EN 319 401 V3.1.1 (requisiti generali per i prestatori di servizi fiduciari);
- ETSI EN 319 421 V1.3.1 (requisiti per i prestatori di servizi di marcatura temporale);
- ISO 14721:2025 (modello OAIS per i sistemi informativi di archiviazione);
- meccanismi crittografici concordati pubblicati da ENISA/ACM-ECCG;
- regolamenti di esecuzione (UE) 2024/482 e (UE) 2024/3144;
- ISO/IEC 15408:2022 e FIPS PUB 140-3.
Requisiti di governance, informazione e continuità operativa
L’allegato richiede una dichiarazione di politica e pratica conforme ai punti pertinenti della CEN/TS 18170 e della ETSI EN 319 401. Il prestatore deve disporre di procedure per notificare all’organismo di vigilanza le modifiche del servizio e la prevista cessazione, con un preavviso minimo di:
- un mese prima dell’attuazione di qualsiasi modifica;
- tre mesi prima della cessazione prevista del servizio fiduciario.
Prima dell’avvio del rapporto contrattuale, abbonati e parti facenti affidamento devono ricevere termini e condizioni precisi, chiari, completi e facilmente accessibili, sia in uno spazio pubblico sia individualmente.
Requisiti sulle risorse umane
Il personale del prestatore, e se del caso i subcontraenti coinvolti in ruoli di fiducia, deve possedere competenze, esperienza e qualifiche adeguate, dimostrabili mediante formazione, credenziali formali, esperienza pratica o combinazione delle due. È inoltre richiesto un aggiornamento periodico almeno ogni 12 mesi sulle nuove minacce e sulle pratiche di sicurezza attuali.
Sicurezza tecnica, crittografia e dispositivi certificati
Il sistema di archiviazione deve garantire la riservatezza dei dati e dei documenti per l’intero ciclo di vita, dal deposito all’eliminazione. Se l’origine dei dati è stabilita mediante firme o sigilli elettronici, tali firme o sigilli devono essere qualificati.
Quando il prestatore appone una firma digitale su un oggetto o su una registrazione digitale, la chiave privata deve essere conservata e utilizzata all’interno di un dispositivo qualificato per la creazione di firme o sigilli elettronici, oppure di un dispositivo crittografico sicuro certificato secondo:
- ISO/IEC 15408 o Common Criteria, con livello EAL 4 o superiore;
- il sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni (EUCC), con livello EAL 4 o superiore;
- fino al 31 dicembre 2030, FIPS PUB 140-3 livello 3.
Se il dispositivo beneficia di certificazione EUCC, esso deve essere configurato e utilizzato conformemente a tale certificazione. Il prestatore deve inoltre monitorare la robustezza degli algoritmi crittografici impiegati e, se uno di essi diventa inadeguato secondo la valutazione del rischio, aggiornare la politica di archiviazione o creare un nuovo profilo di archiviazione per i pacchetti di archiviazione (AIP). La valutazione e l’uso degli algoritmi devono essere coerenti con i meccanismi crittografici concordati approvati da ACM-ECCG e pubblicati da ENISA. I componenti tecnici dell’archivio devono autenticarsi reciprocamente con tecniche crittografiche prima della comunicazione.
Sicurezza di rete, prove e validazione temporale
Per la sicurezza della rete si applicano i requisiti della ETSI EN 319 401. In particolare:
- la scansione delle vulnerabilità va eseguita almeno una volta a trimestre;
- il test di penetrazione va eseguito almeno una volta all’anno;
- i firewall devono bloccare tutti i protocolli e gli accessi non richiesti per il funzionamento del servizio.
È inoltre richiesto che la raccolta delle prove segua i requisiti della ETSI EN 319 401 anche per eventi critici e non critici. Quando il prestatore utilizza la marcatura temporale, deve impiegare una marcatura temporale qualificata.
Cessazione del servizio e piano di uscita
Il piano di cessazione dell’EATSP deve rispettare la CEN/TS 18170 e gli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014. Il regolamento attribuisce rilievo alla gestione ordinata della cessazione, in coerenza con i requisiti commerciali e regolamentari richiamati nell’allegato.
Protezione dei dati personali e controlli istituzionali
Il regolamento precisa che il GDPR (regolamento (UE) 2016/679) e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE si applicano a tutte le attività di trattamento di dati personali effettuate in base al testo. È inoltre richiamato il regolamento (UE) 2018/1725 per la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e presupposto normativo
Il regolamento è adottato in base all’articolo 45 undecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 e stabilisce le norme di riferimento e le specifiche per i servizi di archiviazione elettronica qualificati, introdotti dal regolamento (UE) 2024/1183.
Conservazione di firme e sigilli qualificati
Nell’archiviare dati o documenti contenenti firme elettroniche qualificate o sigilli elettronici qualificati, il prestatore deve garantire il mantenimento dell’affidabilità anche oltre il periodo di validità tecnologica, nonché l’integrità e l’esattezza dell’origine almeno fino alla fine del periodo di conservazione legale o contrattuale. Il prestatore può avvalersi di un servizio qualificato di conservazione delle firme o dei sigilli.
Norme di riferimento applicabili
Le norme di riferimento e le specifiche tecniche sono contenute nell’allegato e si basano sulla CEN/TS 18170:2025, con adattamenti e richiami a standard ETSI, ISO, FIPS e ai meccanismi crittografici approvati dall’ENISA.
Requisiti organizzativi, informativi e di continuità
L’allegato impone requisiti sulla dichiarazione di politica e pratica, sui termini e condizioni accessibili agli abbonati e alle parti facenti affidamento, sulle competenze del personale, sulla notifica all’organismo di vigilanza delle modifiche e della cessazione del servizio, nonché sul piano di cessazione.
Requisiti di sicurezza e crittografia
Sono previsti obblighi di riservatezza lungo tutto il ciclo di vita dell’archivio, autenticazione reciproca tra componenti tecnici, controllo della resistenza degli algoritmi crittografici, uso di dispositivi o sistemi certificati con livello almeno EAL 4 o superiore, e, in via transitoria fino al 31 dicembre 2030, FIPS PUB 140-3 livello 3.
Controlli di rete, prove e marcatura temporale
L’allegato prevede scansioni di vulnerabilità almeno trimestrali, penetration test almeno annuali, configurazione restrittiva dei firewall, raccolta delle prove per eventi critici e non critici e, quando si usa la marcatura temporale, l’obbligo di utilizzare una marcatura temporale qualificata.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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