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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40457/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale che, in sede di appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero, aveva confermato la misura del divieto di avvicinamento già in atto e aveva altresì aggravato il quadro cautelare disponendo il divieto di dimora nella provincia di residenza delle persone offese e l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione di medico-chirurgo per un anno. I motivi di ricorso erano: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza, attuale e concreta, del pericolo di reiterazione del reato (contestata come fondata solo sulla gravità del fatto e non su elementi prognostici attuali); (2) vizio di motivazione e violazione di legge quanto al pericolo di inquinamento probatorio (contestato come non attuale e non provato, dato il decorso temporale e il rispetto delle misure non custodiali); (3) (poi rinunciato) violazione del quomodo della cautela e del principio di proporzionalità/gradualità nel cumulo e nella intensificazione delle misure, oltre che violazione del principio devolutivo dell'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il censurato profilo relativo al pericolo di reiterazione, richiamando il principio per cui l'attualità e la concretezza del pericolo si valutano con prognosi basata sulle modalità dei fatti e sugli aspetti personologici attuali e non richiedono l'indicazione di occasioni prossime e specifiche. Ha confermato che il Tribunale adito in appello ha correttamente rinnovato la prognosi cautelare e può valutare elementi anche successivi, entro i limiti del principio devolutivo; le critiche difensive erano di fatto questioni di merito o valutazioni contra-valorative. Sul secondo motivo la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per effetto della preclusione derivante dal principio devolutivo (il pericolo di inquinamento probatorio era già stato ritenuto dal G.i.p. e non impugnato dall'indagato). Il terzo motivo è stato espressamente rinunciato e quindi non esaminato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al potere del G.i.p. di sostituire la misura cautelare in fase di competenza, contestualizzando il primo provvedimento che aveva sostituito la custodia in carcere con misure non custodiali

  • art. 282-ter cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati da essa; la misura era stata originariamente adottata dal G.i.p. e valutata dal Tribunale come non sufficiente per proteggere tutte le vittime

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma centrale per la valutazione del pericolo di reiterazione: la Corte interpreta i requisiti di 'attualità' e 'concretezza' come esigenze prognostiche che richiedono valutazione complessiva di fatti e personalità, senza esigere l'indicazione di occasioni prossime specifiche

  • art. 283, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente l'applicazione del divieto di dimora quale misura coercitiva aggiuntiva; il Tribunale l'ha ritenuta necessaria per impedire nuovi contatti con le vittime

  • art. 290 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'imposizione di misure interdittive temporanee (qui: interdizione dall'esercizio della professione medica) ritenute strumentali ad impedire l'uso della professione per reiterare reati o inquinare le indagini

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello in materia di misure cautelari proposto dal Pubblico Ministero; nel caso ha dato impulso al riesame in aumento della cautela

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Modifica normativa che ha introdotto e rafforzato il requisito dell'attualità del pericolo nel testo dell'art. 274, interpretato dalla Corte come un incremento dell'onere argomentativo del giudice della cautela

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti di esposizione e sintesi dei motivi di ricorso in Cassazione (il ricorso era articolato nei limiti di tale prescrizione)

  • art. 28 reg. es. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia

Massime di principio

  • Per valutare il pericolo di reiterazione non è necessario indicare occasioni future specifiche: il giudice effettua una prognosi complessiva basata sulle modalità della condotta e sulla personalità dell'indagato, anche in relazione a fatti recenti o a comportamenti successivi
  • In appello cautelare il giudice ad quem può rinnovare la prognosi e valutare elementi anche successivi a quelli esaminati dal primo giudice, pur entro i limiti del principio devolutivo (deve comunque rispettare il campo dei motivi dell'impugnazione)
  • Se un profilo (es. pericolo di inquinamento probatorio) non è stato impugnato dall'interessato in primo grado, ne deriva preclusione alla sua rinnovata discussione in Cassazione: l'effetto devolutivo limita le censure ammissibili
  • L'aggravamento o l'integrazione di misure cautelari (coercitive o interdittive) è possibile se il giudice ritiene che misure ulteriori siano necessarie e proporzionate rispetto alle esigenze cautelari effettive; il principio di gradualità e proporzionalità non esclude la misura aggiuntiva quando sussistono elementi prognostici di rischio
  • Le censure che impugnano valutazioni prognostiche del giudice della cautela sono spesso ricondotte a questioni di merito e quindi difficilmente fondate in sede di legittimità se il giudizio è adeguatamente motivato

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