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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7004/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna (reato di appropriazione indebita, art. 646 c.p.) per plurime violazioni processuali: nullità o carenza di motivazione, difetto di correlazione tra accusa e sentenza, omissione di ammissione di prove richieste dalla difesa dopo la modifica dell'imputazione, e soprattutto nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio (vocatio in iudicium) per mancata effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato a seguito di notifica eseguita in luogo non coincidente con la residenza anagrafica e senza adeguate ricerche.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il quarto, il quinto e il settimo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, revocando le statuizioni civili. Il principio decisivo è la nullità assoluta e insanabile della notificazione della citazione a giudizio (mancata "vocatio in iudicium") determinata dalla mancata conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato e dalla carenza di adeguate ricerche anagrafiche; la Corte richiama e applica la giurisprudenza di legittimità (Sez. U.) che distingue tra conoscenza del procedimento (es. avviso di conclusione indagini) e conoscenza della pendenza del processo tramite un atto formale di vocazione in iudicium. Conseguentemente, annullamento senza rinvio e revoca delle condanne civili.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di appropriazione indebita, ossia il fatto per cui l'imputato era stato condannato; utilizzata come riferimento del capo di imputazione.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di verificare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato e le modalità di notifica; la Corte ha ritenuto che, in presenza di cambio di residenza anagrafica, fossero necessarie ulteriori ricerche prima del deposito presso la casa comunale.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo giurisprudenziale: la validità formale di talune notificazioni non prevale se manca la conoscenza sostanziale dell'atto da parte dell'imputato (irreperibilità non può sostituire la certezza di conoscenza).

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La Corte ha qualificato la nullità della notificazione della citazione a giudizio come nullità assoluta e insanabile ai sensi di questa norma, comportando l'annullamento delle sentenze.

  • art. 495, comma 2; art. 517; art. 519; art. 521; art. 522 cod. proc. pen.

    Norme processuali relative all'assunzione e all'ammissibilità delle prove e alla motivazione: i motivi del ricorso denunciavano omissioni e carenze motivazionali circa il rigetto di richieste probatorie successive alla modifica dell'imputazione; la Corte ha ritenuto tali contestazioni assorbite dalla questione fondamentale della nullità della notifica.

  • art. 125, comma 3; art. 420-bis; art. 604 comma 5-bis; art. 552; art. 601 cod. proc. pen.

    Disposizioni richiamate nei motivi di ricorso concernenti nullità, difese e termini procedurali; la Corte ha esaminato tali profili ma ha deciso sulla nullità della notifica quale nodo risolutivo.

  • Giurisprudenza Sez. U. (Innaro, Amato, Ismail e altre)

    Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 Innaro; Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 Amato; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 Ismail; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 Palumbo

    Principio consolidato secondo cui la conoscenza effettiva dell'imputazione deve discendere da un atto formale di "vocatio in iudicium" e che la mera conoscenza di atti del procedimento (es. avviso di conclusione indagini) non è sufficiente; altre pronunce precisano che la notifica è inefficace se non viene garantita la reale conoscenza dell'imputato.

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione a giudizio deve assicurare la conoscenza effettiva da parte dell'imputato: la mera notifica di atti precedenti (es. avviso di conclusione indagini) non sostituisce la vocatio in iudicium.
  • Se risulta che l'imputato ha cambiato residenza anagrafica, il notificante ha l'obbligo di compiere adeguate ricerche e verifiche prima di ritenere valida la notifica; l'assenza di tali verifiche può determinare nullità assoluta della citazione a giudizio.
  • Le nullità assolute della vocatio in iudicium (art. 179 c.p.p.) sono insanabili e comportano l'annullamento delle sentenze penali e la revoca delle statuizioni civili conseguenti.
  • Anche se una notifica è formalmente eseguita, il giudice d'appello deve motivare in modo non apodittico l'idoneità della stessa a determinare la conoscenza effettiva; valutazioni meramente deduttive o prive di riscontro probatorio sono insufficienti.
  • Questioni procedurali relative alla conoscenza dell'imputazione e alle modalità di notifica possono assorbire altri profili di doglianza (prove, motivazione): se la vocatio in iudicium è viziata, è inutile esaminare ulteriori profili sostanziali prima di sanare la nullità procedurale.

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