Cassazione Penale, Sentenza n. 00218/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi principali: 1) censurava la valutazione delle prove da parte della Corte d'Appello, sostenendo che un elemento probatorio rinvenuto nei pressi dell'autolavaggio gestito dall'imputato (e non sul luogo della rapina) avrebbe dovuto inficiare l'attendibilità del racconto della parte offesa; denunziava altresì la violazione dell'art. 63 c.p.p. per l'utilizzo del verbale di sommarie informazioni rese dall'imputato contenuto in un'informativa di polizia giudiziaria acquisita con il consenso della difesa; 2) contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche invocando l'art. 62-bis c.p. e lamentando difetto di motivazione, sostenendo che la sua partecipazione al dibattimento e la versione difensiva resa erano verosimili e che i precedenti penali a suo carico erano molto risalenti e di modesta gravità.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si traduce in una richiesta di rivalutazione nel merito della prova e delle questioni di credibilità, materie riservate al giudice del merito; la Corte ha poi osservato che, anche ove si invocasse l'inutilizzabilità di determinati atti, il ricorrente non ha dimostrato che la loro esclusione avrebbe inciso sulla "prova di resistenza". Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando la gravità della condotta protrattasi per circa tre anni e i plurimi e gravi precedenti penali. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, determinata in via equitativa in base alle statuizioni della Corte Costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 63 cod. proc. pen.
La norma riguarda la utilizzabilità di atti e dichiarazioni raccolte nell'informativa di polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che la contestazione non dimostrava che l'uso di tali atti avesse invalidato il giudizio, e comunque l'eventuale inutilizzabilità non è stata provata come idonea a compromettere la prova complessiva.
art. 62-bis cod. pen.
La norma disciplina le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito nel negare le attenuanti, motivando che la gravità della condotta e i precedenti hanno prevalso su elementi favorevoli.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La norma elenca i vizi tassativi di motivazione utilizzabili in cassazione. La Corte ha richiamato il principio per affermare che le censure di merito sulla valutazione della prova sono inammissibili in sede di legittimità salvo i vizi espressamente indicati dall'art. 606.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna al pagamento delle spese processuali per il soccombente in cassazione; applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione all'ammenda da destinare alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato i principi della sentenza costituzionale per determinare equitativamente la somma (e ha ritenuto non sussistessero ragioni per escludere la corresponsione).
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per riesaminare la valutazione della prova o la credibilità delle parti: tali questioni attengono al merito e sono devolute ai giudici di merito; in cassazione si possono sollevare solo i vizi tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p.
- Chi contesta l'utilizzabilità di prove acquisite illegittimamente deve dimostrare non solo l'illegittimità ma anche che, escludendo tali elementi, le residue risultanze non sarebbero sufficienti a sostenere la condanna (incidenza sulla "prova di resistenza").
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione adeguata: il giudice del merito può rifiutarle quando emergono elementi di particolare gravità della condotta o pregnanti precedenti; la cassazione verifica la presenza di motivazione e la sua logicità, non la diversa valutazione degli elementi.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla cassa delle ammende determinata equitativamente; pertanto l'impugnazione deve essere fondata su criticità giuridiche ben circostanziate per evitare sanzioni.
- Le doglianze generiche o che propongono semplicemente una diversa lettura dei fatti sono, di regola, dichiarate inammissibili in cassazione: i motivi devono essere specifici e mirati a mettere in luce vizi di motivazione o di diritto.
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